Spinaci venduti con la presenza di principio attivo di Fludiomixil pari a 0,10 mg/kg. Il limite è nella soglia di 7 mg/kg. Il processo va rifatto (Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 23 sett. 2013, n. 39052).

Con la sentenza in epigrafe il Gip del tribunale di Livorno dichiarò B.S. colpevole del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. h), per avere detenuto per la vendita e poi ceduto alla ditta Fratelli Bisogni sas spinaci contenenti Fludioxonil in misura di 0,10 mg/Kg, sostanza pericolosa per l’uomo e vietata per la coltura e lo condannò alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda.

L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo:

1) inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4; D.M. 16 dicembre 1993, art. 1, art. 223 disp. att. c.p.p..

Lamenta che per le analisi non sono state seguite le procedure di cui alle disposizioni suddette. L’interessato non ha ricevuto l’avviso della ripetizione delle analisi, che peraltro non è stata effettuata.

2) violazione di legge per inosservanza dell’art. 191 c.p.p., in quanto i verbali di analisi dell’Arpa sono inutilizzabili.

3) erronea applicazione della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. h), e art. 6.

Lamenta che il giudice ha ritenuto provata la pericolosità per la salute umana del principio attivo rinvenuto nel campione solo per il superamento dei limiti cautelari, senza un accertamento in concreto della pericolosità.

La sostanza invero presentava un limite nettamente inferiore a quello massimo previsto dal reg. CEE 822/2009 e il giudice l’ha ritenuta pericolosa solo perchè il D.M. 23 luglio 2008 non l’autorizzava.

Il reato di cui alla lett. h) cit. non è di pericolo ma di danno richiedendo che le sostanze contengano residui di prodotti tossici per l’uomo. In mancanza di accertamento di pericolosità nel caso specifico deve essere osservato il limite posto dal regolamento comunitario.

4) mancanza di motivazione sullo elemento soggettivo; travisamento della prova e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Lamenta che il giudice lo ha ritenuto responsabile senza esaminare gli elementi portati a difesa. In particolare non ha considerato: a) che il prodotto in questione non era necessario; b) che l’imputato non aveva alcuna ragione di impiegarlo; c) che l’imputato aveva prodotto documentazione attestante che non aveva utilizzato il prodotto.

Osserva che il giudice aveva chiesto una relazione alla ASL che però non aveva risposto sul punto, sicchè il modo manifestamente illogico ha ritenuto che dovesse essere condannato perchè il reato è punibile a titolo di colpa, senza specificare da quali elementi si desumeva la colpa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente eccepisce in primo luogo l’inutilizzabilità dei verbali di analisi dell’Arpa, perchè compiute in violazione delle specifiche norme di legge che regolano la materia.

In particolare, il ricorrente deduce innanzitutto la violazione del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4, il quale prevede, al comma 1, che per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, indicati con Decreto del Ministero della Sanità, il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un’aliquota del campione ed in caso di non conformità, provvede con tempestività a darne avviso all’interessato specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando il luogo, il giorno e l’ora in cui le analisi vanno ripetute, limitatamente ai parametri risultati non conformi; stabilisce al comma 2 che si applicano le procedure di cui all’art. 223 disp. att. c.p.p.. Nella specie si trattava appunto di spinaci e quindi di sostanza deteriorabile, in quanto il D.M. Sanità 16 dicembre 1993, all’art. 1 individua, tra le sostanze alimentari deteriorabili, alla lett. C) n. 6 i prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non sostiene quindi il ricorrente che nel caso in esame, una volta effettuato l’accertamento su un’aliquota del campione e verificata la non conformità ai parametri, non solo l’imputato non ha ricevuto avviso del luogo, giorno e ora in cui le analisi dovevano essere ripetute, ma addirittura nessuna ripetizione dell’analisi è stata effettuata, come invece prevede l’art. 4 cit., mentre ai sensi del D.P.R. n. 327 del 1980, art. 19 cit. solo successivamente alla ripetizione delle analisi l’imputato avrebbe potuto richiedere le analisi di revisione e non prima. Non sarebbe stata quindi rispettata la procedura di cui agli artt. 4 e 223 cit., giacchè l’imputato ha avuto notizia solo dell’esito delle analisi risultate non conformi, ma non ha ricevuto alcuna comunicazione sia delle prime operazioni di accertamento sui campioni prelevati di spinaci sia della ripetizione delle analisi non risultate conformi. Inoltre le analisi non conformi non sono state ripetute.

Sotto questo specifico profilo il ricorso è infondato, in quanto le norme invocate riguardano i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili e non anche (o almeno non sempre) i controlli chimici, come quello svolto nel caso in esame volto al reperimento di tracce di Fludioxonil.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha invero affermato che “In tema di tutela penale degli alimenti, la procedura d’urgenza prevista dall’art. 223 disp. att. c.p.p., comma 1, in materia di analisi irripetibili non si riferisce all’accertamento di sostanze chimiche non deperibili, ma soltanto all’accertamento dell’esistenza e della quantità di sostanze organiche o comunque deperibili da rinvenire in alimenti deperibili” (Sez. 3, 9.1.2009, n. 10728, Bonini, m. 243093), e che “In materia di controlli microbiologici su prodotti alimentari deteriorabili, la disciplina dettata dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 nel richiamare l’art. 223 disp. att. c.p.p. prevede il rispetto di una procedura garantita sia per il prelievo dei campioni da analizzare che per il quantitativo minimo del campionamento, rinviando alle disposizioni dei decreti ministeriali per la loro individuazione.

A tal fine, l’impossibilità di revisione che comporta l’applicazione della procedura di cui al citato art. 223, comma 1, si riferisce soltanto alle analisi microbiologiche e non anche a quelle aventi ad oggetto la ricerca di additivi chimici, in quanto tali residui sono rinvenibili nei prodotti deperibili anche a distanza di tempo sicchè, essendo possibile la revisione, trova applicazione in quest’ultimo caso la disciplina dettata dall’art. 223 disp. att. c.p.p., comma 2″ (Sez. 3, 17.5.2007, n. 28496, Ilario, m. 237227).

Questa regola (come del resto riconoscono anche le decisioni appena citate) subisce peraltro eccezione nell’ipotesi che si tratti di sostanze chimiche deperibili. E’ stato infatti affermato il principio che “La disciplina dettata dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 per i controlli microbiologici da effettuarsi sui campioni di sostanze alimentari deteriorabili (quali definite dal D.M. 16 dicembre 1993), in base alla quale è prevista non una revisione della prima analisi, qualora questa sia effettuata in assenza di contraddittorio, ma una ripetizione d’ufficio della stessa, a breve distanza di tempo, previo tempestivo avviso all’interessato, è da ritenere applicabile, per analogia, anche alle analisi chimiche qualora queste siano dirette alla ricerca di residui chimici destinati, in difetto di speciali cautele, a modificarsi o scomparire in breve lasso di tempo” (Sez. Fer., 3.8.2006, n. 30805, Paolillo, m. 234853, in un caso di apparente presenza di anidride solforosa in campioni di salsiccia fresca).

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto che il Fludioxonil sarebbe un prodotto chimico destinato, in difetto di speciali cautele, a modificarsi o scomparire in breve lasso di tempo e che quindi non sarebbe stato possibile ripetere l’esame a richiesta dell’interessato.

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso appare aspecifico, con conseguente infondatezza dei primi due motivi.

E’ invece fondato il terzo motivo, stante l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza sulla sussistenza del reato ipotizzato.

Difatti, il reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. h), è un reato di danno che punisce chi vende per il consumo sostanze alimentari “che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo”.

La disposizione prevede poi che il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza.

Ora, in mancanza di un più restrittivo limite di tolleranza previsto dal decreto ministeriale nonchè in mancanza di un concreto accertamento di tossicità nel caso specifico, devono applicarsi i limiti di tossicità previsti per il Fludio-xomil dal reg. CEE 822/09, il quale fissa detto limite nella soglia di 7 mg/kg.

Nella specie, invece, dal capo di imputazione, nonchè dallo stesso rapporto di prova dell’Arpa, risulta che negli spinaci in questione è stata rinvenuta la presenza di principio attivo di Fludiomixil pari soltanto a 0,10 mg/kg.

Non risulta pertanto chiaro, dalla motivazione della sentenza impugnata, la ragione per la quale il giudice abbia ritenuto raggiunta la prova di una reale tossicità e perico-losità della modestissima quantità del residuo rinvenuto, senza alcun accertamento in concreto di tale tossicità e senza che fosse superato il limite di tollerabilità fissato dal regolamento comunitario (fonte di per sè competente a regolare la materia) nella più elevata soglia di 7 mg/kg.

Del resto lo stesso rapporto di prova dell’Arpa afferma esplicitamente che, considerato il livello di concentrazione e l’incertezza di misura, il campione era risultato “regolamentare” sotto il profilo della tossicità alla luce dei parametri del detto regolamento CEE, mentre doveva ritenersi non regolamentare sotto il profilo della mancanza di autorizzazione all’impiego in coltura ai sensi del D.M. 23 luglio 2008. Il giudice ha ritenuto che questa circostanza fosse da sola sufficiente ad integrare il reato senza chiarire perchè la mancanza di autorizzazione di cui al decreto ministeriale comportasse di per sè la tossicità della sostanza (o comunque l’integrazione del reato) e senza spiegare i rapporti di interferenza tra fonte secondaria e fonte comunitaria.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio in modo che il giudice del merito spieghi i motivi per i quali il residuo del prodotto rinvenuto nella sostanza alimentare in questione debba considerarsi tossico per l’uomo.

Il quarto motivo resta di conseguenza assorbito, ma non precluso.

E’ opportuno pertanto rilevare che effettivamente sul punto della presenza dello elemento soggettivo la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, essendosi limitata al rilievo che “si tratta di contravvenzione, rispetto alla quale l’elemento soggettivo richiesto può essere anche solo a titolo colposo”.

Non si dice in alcun modo, però, da quali elementi e per quali aspetti è stata desunta la presenza in concreto di una colpa dell’imputato, anche sotto il profilo dell’omesso controllo, nè tanto meno si risponde agli specifici rilievi avanzati sul punto dalla difesa e riportati nel quarto motivo di ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Livorno per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013.