Stando al degrado cui versa il cimitero di Foggia, dà del Belzebù al sindaco: è diffamazione (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 12 aprile 2022, n. 11767).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4697/2019 proposto da:

Orazio (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via D. (OMISSIS) 26, presso lo studio dell’avv. Maria Michela (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe (OMISSIS) del foro di Foggia;

– ricorrente –

contro

Matteo (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via (OMISSIS) 4, presso lo studio dell’avv. Franca (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Domenico (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1898/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata l’8/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Orazio (OMISSIS), all’epoca dei fatti Sindaco di Foggia, convenne in giudizio Matteo (OMISSIS), davanti al Tribunale della stessa città, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’affissione, nelle strade cittadine, di un manifesto murale asseritamente lesivo del suo onore e della sua dignità e reputazione personale.

Espose il (OMISSIS), a sostegno della domanda, che il manifesto in questione, sottoscritto dallo (OMISSIS) ed intitolato «(OMISSIS) UCCIDE IL CIMITERO», era del seguente contenuto: «Un sindaco che non ha nessun rispetto per í defunti è una persona che non merita il rispetto della cittadinanza.

I defunti foggiani vengono tumulati in loculi di fortuna, ricavati abusivamente nei sottoscala delle cappelle cimiteriali. Inadeguati, malfatti, umidi e soggetti ad allagamenti nelle giornate piovose, suscitando l’ira anche di coloro che, chiamati a Dio, dovrebbero “riposare in pace”.

Questa è un’amministrazione comunale che, con la colposa complicità di una classe dirigente incapace e indolente, ha trasformato un luogo sacro in una landa incolta, disordinata e mal curata.

Questa è un’amministrazione mefistofelica, tutta protesa a far sprofondare Foggia negli abissi più degradati del loro inferno. VADE RETRO SATANA. Per le famiglie dei defunti. Matteo (OMISSIS)».

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi, il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 30.000.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’8 novembre 2018, ha accolto il gravame e, in totale riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda del (OMISSIS), condannandolo al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che doveva considerarsi fondato il motivo di appello col quale lo (OMISSIS) aveva invocato l’esimente del diritto di critica.

Dopo aver premesso che il manifesto, listato a lutto, aveva ad oggetto la situazione di degrado del cimitero di Foggia, per cui l’esposizione della questione aveva «seguito il solco della metafora “mortuaria”», la Corte di merito ha aggiunto che le affermazioni ivi contenute non erano rivolte contro la persona del Sindaco, quanto piuttosto contro «l’operato della classe dirigente di Foggia», definita indolente e incapace di risolvere i problemi di gestione del cimitero.

Non poteva considerarsi decisivo neppure l’aggettivo mefistofelico contenuto nel manifesto, in quanto esso era riferito all’amministrazione e non esprimeva «valutazioni sul piano morale del (OMISSIS)» idonee a colpire la persona in quanto tale.

Il richiamo religioso alla figura di Satana era da ritenere, secondo la Corte d’appello, connesso alla situazione del cimitero comunale; per cui, pur trattandosi di espressioni «forti e colorite», il riferimento all’inferno era di carattere amministrativo e non coinvolgeva le singole persone dei componenti l’amministrazione comunale.

Quanto, poi, alla possibile offesa arrecata al sentimento religioso del (OMISSIS) attraverso il collegamento tra l’amministrazione da lui presieduta e Satana, la Corte d’appello ha affermato che il danneggiato non aveva «fornito la prova dell’incidenza del fattore religioso nella sua formazione culturale personale», per cui non poteva affermarsi che la sua persona fosse stata lesa da tale equiparazione.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propone ricorso Orazio (OMISSIS) con atto affidato a quattro motivi.

4. Resiste Matteo (OMISSIS) con controricorso affiancato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 112 e 132, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per mancata rispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., dato che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per la sua genericità.

Osserva il ricorrente che l’atto di appello era generico e non conteneva precise censure alla sentenza di primo grado e avrebbe dovuto, quindi, essere dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello, la quale aveva invece del tutto omesso di esaminare tale eccezione.

In particolare, secondo il ricorrente, l’appellante non aveva adeguatamente contrastato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che le frasi contenute nel manifesto non erano rispettose del limite della continenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per errata percezione del contenuto della prova, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo contesta, innanzitutto, l’omesso esame di una serie di fatti storici che erano a disposizione del giudice di merito.

Ritiene il ricorrente, innanzitutto, che la sentenza impugnata non abbia tenuto in alcuna considerazione né il titolo del manifesto ((OMISSIS) uccide il cimitero) né la sua conclusione (Vade retro Satana) né, tantomeno, la frase di esordio dello stesso (Un sindaco che non ha nessun rispetto per i defunti è una persona che non merita il rispetto della cittadinanza).

Alla luce di quanto affermato nella sentenza di primo grado, infatti, era evidente che quelle frasi, rivolte nei confronti della persona fisica del Sindaco, erano andate ben oltre il limite della continenza verbale, dato l’evidente accostamento tra il (OMISSIS) e Satana.

Simile collegamento, ad avviso del ricorrente, non poteva avere alcuna valenza politica, in quanto rivolto soprattutto ad evocare l’indegnità personale e morale della vittima, coinvolgendo anche il suo credo religioso.

Le uniche frasi che la Corte di merito avrebbe valutato, secondo il ricorrente, sono quelle che hanno ad oggetto l’amministrazione comunale e la presunta inettitudine della sua classe dirigente, mentre doveva risultare evidente che il bersaglio principale del manifesto era proprio il (OMISSIS) in persona.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 115, 116 e 132, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe, in effetti, priva di motivazione, quantomeno nella parte in cui ha affermato che le affermazioni contenute nel manifesto rientrerebbero nel legittimo esercizio del diritto di critica.

Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, tre sono le condizioni per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen.: la presumibile veridicità dell’affermazione, l’interesse pubblico alla notizia e la continenza formale del linguaggio.

Tali condizioni devono coesistere nella loro totalità, tenendo presente che l’asprezza della critica tollera l’uso del sarcasmo, ma non delle espressioni volgari e umilianti, che sono inutili e si risolvono nel dileggio gratuito.

La sentenza impugnata nulla ha detto in ordine alla continenza. Oltre a ciò, sarebbe evidente anche la lesione del sentimento religioso del (OMISSIS), il quale dichiara di essere «cattolico praticante», gravemente offeso dall’accostamento tra lui e la figura del diavolo.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., dell’art. 2043 cod. civ. e degli artt. 51 e 595 cod. pen., per violazione dei principi in ordine al diritto di critica.

Ribadite alcune considerazioni contenute nel terzo motivo, il ricorrente rileva che il diritto di critica, pur caratterizzato dalla mancanza di obiettività, deve esercitarsi in presenza di un apprezzabile interesse pubblico e nel rispetto della continenza verbale, in vista del necessario bilanciamento tra la libera manifestazione del pensiero e il diritto individuale alla reputazione e all’onore.

Il limite all’esercizio del diritto di critica è superato quando il comportamento seguito «trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato».

Nel caso di specie, pur essendo stata dimostrata la verità delle affermazioni relative alla situazione di degrado del cimitero, sarebbe palese, secondo il ricorrente, che le accuse erano rivolte a livello personale contro il Sindaco, con l’uso di toni inutilmente offensivi e lesivi della sua dignità personale.

5. I motivi di ricorso, benché differenti tra loro, possono essere trattati congiuntamente, in quanto unificati da una logica comune.

5.1. Va detto, innanzitutto, che non occorre esaminare la censura, posta al primo motivo, relativa alla presunta violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e conseguente inammissibilità dell’appello proposto dallo Iacovelli, in quanto essa risulta superata ed assorbita, come di seguito si dirà, dalla decisione dei restanti motivi.

5.2. Ciò premesso, è bene ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha maturato, in relazione all’esimente del diritto di critica, un orientamento che può dirsi ormai consolidato.

È stato più volte affermato, in tema di diritto di critica, che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., con riferimento all’art. 21 Cost., sono:

a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;

b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro;

c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;

d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (così l’ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2357, in linea con una costante giurisprudenza; v. sul punto la sentenza 20 giugno 2013, n. 15443).

Tale insegnamento è stato ulteriormente ribadito dalla recentissima ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38215, nella quale si è detto che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.

In relazione, specificamente, al diritto di critica politica – nel quale si inserisce la vicenda odierna, data la posizione di Sindaco ricoperta dal (OMISSIS) – è stato ribadito che esso consente l’uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (sentenza 20 gennaio 2015, n. 841).

È stato parimenti affermato, con varie sfumature, che trascende i limiti del diritto di critica l’aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell’accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (sentenza 22 marzo 2013, n. 7274).

Così come si è detto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592).

5.3. Alla luce di questo quadro giurisprudenziale, al quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, emerge con chiarezza che i motivi di ricorso sono fondati.

La sentenza impugnata, infatti, non ha fatto buon governo dei principi suindicati, e ciò per una serie di concorrenti ragioni.

È palese, innanzitutto, l’errore nel quale la Corte di merito è incorsa là dove ha affermato che l’autore del manifesto in questione aveva criticato «l’operato della classe dirigente di Foggia», senza tuttavia prospettare «offese dirette a screditare il Sindaco».

Appare dalla semplice lettura e dall’impostazione dei caratteri maiuscoli e minuscoli, volti ad attirare l’attenzione del lettore, che il manifesto, pur prendendo di mira l’amministrazione comunale di Foggia con una serie di affermazioni gravemente critiche, muoveva da un’ampia premessa di carattere personale («(OMISSIS) UCCIDE IL CIMITERO»), nella quale vi erano chiari riferimenti di portata individuale («Un sindaco che non ha nessun rispetto per i defunti è una persona che non merita il rispetto della cittadinanza).

La motivazione della sentenza impugnata è, sotto questo profilo, errata e comunque sostanzialmente mancante, dal momento che non contiene alcuna effettiva valutazione in argomento.

Non molto comprensibile è, poi, l’ulteriore passaggio, già menzionato, nel quale la Corte d’appello, addentrandosi nella valutazione dell’aggettivo «mefistofelica» contenuto nel manifesto, nota che il (OMISSIS) non aveva «fornito la prova dell’incidenza del fattore religioso nella sua formazione culturale personale», dal momento che non è ben chiaro quale tipo di prova la vittima avrebbe dovuto offrire.

Così come appare quanto mai discutibile l’affermazione secondo la quale il riferimento all’inferno era da ritenere rivolto alla gestione del cimitero e non alle qualità personali degli amministratori, dal momento che l’inciso conteneva, invece, un chiaro riferimento soggettivo («far sprofondare Foggia negli abissi più degradati del loro inferno»).

Senza contare che l’accostamento al diavolo costituisce un’affermazione che, solitamente, ha carattere offensivo anche a prescindere dalle convinzioni religiose di ciascuno.

Rileva il Collegio, inoltre, con una considerazione conclusiva che potrebbe di per sé essere sufficiente all’accoglimento del ricorso, che la sentenza impugnata non ha in alcun modo affrontato il problema della continenza.

In altri termini, dando per scontato che conoscere la situazione del cimitero di Foggia fosse una questione di interesse per la collettività, e anche volendo ammettere – in via del tutto ipotetica – che quanto si dice nel manifesto a proposito del degrado del cimitero fosse vero, resta che la Corte di merito avrebbe comunque dovuto stabilire se sussisteva o meno il requisito della continenza.

Avrebbe dovuto, cioè, esaminare il testo complessivo del manifesto per verificare se i toni utilizzati dallo (OMISSIS) fossero o meno rispettosi del limite della continenza alla luce della giurisprudenza in precedenza richiamata; valutazione che, invece, è del tutto mancata. Né giova il richiamo alla giurisprudenza penale che il controricorrente ha compiuto nella sua memoria.

Anche i giudici penali, infatti, hanno riconosciuto che l’uso di parole forti e toni aspri, pure tollerati nell’esercizio del diritto di critica, non consente che quelle affermazioni si risolvano in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinde dalla verità dei fatti storici (sentenza 16 dicembre 2020, n. 9566, Damascelli) ovvero in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (sentenza 14 settembre 2020, n. 31263, Capozza).

6. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello attenendosi ai principi di diritto richiamati nella presente pronuncia. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione personale, anche per le spese di giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in data 10 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria, Roma 12 aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.