Strada a doppia corsia: sufficiente la segnalazione dell’autovelox su un solo lato (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 3 agosto 2022, n. 24016).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10895/19) proposto da:

(OMISSIS) Silverio (FV(OMISSIS)94), rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BERGAMO (C.F.: 011(OMISSIS)55), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Silvia (OMISSIS), Vito (OMISSIS) e Gabriele (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale (OMISSIS) (OMISSIS), n. 14;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo – in composizione monocratica n. 1954/2018 (pubblicata il 25 settembre 2018);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 36/2017, il Giudice di pace di Bergamo rigettava il ricorso proposto da (OMISSIS) Silverio avverso il verbale n. 231315/C elevato dalla polizia Locale di Bergamo, nonché contro la sanzione accessoria della sospensione del titolo di guida adottata con ordinanza prefettizia in data 23 settembre 2015, con riferimento alla violazione prevista dall’art. 142, comma 9, c.d.s., commessa in data 7 settembre 2015.

2. Decidendo sull’appello proposto dal (OMISSIS) Silverio e nella costituzione dell’appellato, il Tribunale ordinario di Bergamo, con sentenza n. 1954/2018 (pubblicata il 25 settembre 2018), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.

A fondamento dell’adottata pronuncia, il citato Tribunale dava atto, preliminarmente, che dalle emergenze del verbale di accertamento era risultato che l’appellante, in data 7 settembre 2015, circolava nel territorio di Bergamo, via Autostrada (in direzione casello dell’autostrada A4), a bordo del motociclo targato CJ(OMISSIS), alla velocità di 100 K/h, così superando il limite massimo di 50 K/h imposto nel tratto stradale in cui era avvenuto il rilevamento elettronico ed incorrendo, in tal mondo, nella violazione di cui al citato art. 142, comma 9, c.d.s.

Lo stesso Tribunale rilevava come fosse, altresì, pacifico che, in tale occasione, il cartello di preavviso del controllo elettronico della velocità era stato posizionato dagli agenti solo sul lato destro della carreggiata, non avendo l’opposto Comune contestato tale fatto nel giudizio di primo grado.

Tuttavia, diversamente da quanto affermato dall’appellante, il giudice di appello riteneva che, sulla scorta della normativa applicabile con riguardo alle postazioni di controllo per il rilevamento elettronico della velocità sulla rete stradale, non dovesse considerarsi vigente alcuna prescrizione circa l’obbligo di collocare due cartelli di preavviso, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro della strada a due corsie.

Né, secondo il giudice di appello trovavano fondamento le deduzioni articolate da parte appellante secondo cui “in quel tratto di strada caratterizzato da circolazione per file parallele transitava sulla corsia di sinistra’’ e che “la corsia di destra era occupata da altre autovetture in fila, le quali coprivano interamente il cartello segnaletico, posto peraltro ad un’altezza da ritenersi anch’essa non adeguata’’, essendo risultato dal verbale di accertamento dell’infrazione che gli agenti verbalizzanti avevano dato atto che il veicolo al momento del puntamento circolava isolato e che tale circostanza doveva ritenersi provata essendo stata attestata nel verbale di accertamento della menzionata violazione, che, quale atto redatto da pubblico ufficiale, faceva piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..

Né parte appellante – aggiungeva il giudice di secondo grado – aveva provveduto a provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.

Concludeva, sul punto, il Tribunale bergamasco che il ricorrente, sia nel corso del giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, non aveva riscontrato la fondatezza delle proprie allegazioni a sostegno dell’inadeguatezza della segnaletica stradale, non avendo dimostrato né di aver effettivamente occupato la corsia di sinistra, né di non aver potuto vedere il cartello segnaletico a causa della coda di veicoli che occupava, asseritamente, la corsia di destra.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a due motivi, (OMISSIS) Silverio.

Ha resistito con controricorso il Comune di Bergamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 142, comma 6-bis, c.d.s., sul presupposto che il giudice di appello non aveva colto la ratio di tale norma, obliterando la valutazione della circostanza che il cartello di preavviso della presenza della postazione di controllo del rilevamento elettronico della velocità, posto dagli agenti sul luogo dell’accertamento, era stato installato solo sul lato destro della carreggiata, nel mentre sarebbe stato necessario, trattandosi di una strada a doppia corsia, che venisse posizionato e – quindi – esposto su entrambi i lati, nel mentre il segnale – peraltro di dimensioni ridotte – era stato ubicato solo sul lato destro della carreggiata (e non anche su quello sinistro), senza che potesse rilevare il fatto che la circolazione con il motociclo, all’atto dell’accertamento, fosse isolata.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente ricostruito prima il thema decidendum e, poi, il thema probandum , pervenendo ad una inesatta valutazione dell’esito probatorio risultante dall’istruttoria.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Occorre, innanzitutto, dare atto come il giudice di appello abbia, in punto di fatto, accertato che il ricorrente aveva superato, alla guida del motociclo, il limite di velocità di 50 km (circostanza, peraltro, non contestata nemmeno dal Vitali), il cui cartello di preavviso del rilevamento elettronico, installato sulla strada, era risultato – come pacifico tra le parti e per quanto emergente dal verbale di accertamento (facente fede, fino a querela di falso, della veridicità di tale attestazione) – posizionato solo a margine della corsia destra e non anche di quella sinistra e che la constatazione del superamento del limite di velocità era scaturita dall’esecuzione del rilevamento con apposito strumento tipo telelaser, tramite puntatore.

In particolare, oltre a confermarlo lo stesso ricorrente nello svolgimento del fatto (lamentandosi che la mancata installazione anche sul lato sinistro non ne consentiva la facile percepibilità e leggibilità, tenendosi conto delle condizioni della strada e delle modalità di traffico), nella sentenza si dà compiutamente conto che, dal verbale di accertamento (e dalle foto ad esso allegate), si era desunto che il motociclo circolava isolato e sulla corsia di destra, senza, peraltro, che alcun altro veicolo potesse occultargli la vista della segnaletica di preavviso.

Pertanto, acquisito – in tal senso – con certezza lo svolgimento fattuale della vicenda alla stregua delle risultanze dell’attività di accertamento legittimamente eseguita, la questione di diritto – che viene posta con il formulato motivo – consiste nel rispondere al quesito se sia o meno obbligatoria l’apposizione del segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in presenza di una strada a doppia corsia, ancorché il rilevamento sia stato organizzato per il controllo dei veicoli circolanti su una sola corsia (nel caso di specie, quella di destra percorsa dal motociclo del ricorrente, come attestato nel verbale di accertamento).

La risposta – ad avviso del collegio – deve essere negativa non imponendo l’art. 142, comma 6-bis, c.d.s. una tale modalità (né prescrivendola i decreti ministeriali attuativi sulle modalità di impiego delle varie tipologie di “autovelox”), così dovendosi ritenere sufficiente che il segnale di preavviso sia posizionato lungo la corsia destinata all’attività di rilevamento elettronico della velocità, purché idoneamente visibile.

È, quindi, priva di fondamento la doglianza del ricorrente circa la necessaria installazione del cartello di segnalazione della presenza di postazione per il rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in caso di strada a doppia corsia.

Il ricorrente ha, altresì, formulato una generica contestazione sulla (supposta) non agevole percepibilità del cartello posizionato lungo il margine destro; tale circostanza, tuttavia, è rimasta smentita – come correttamente ritenuto nell’impugnata sentenza – dalle specifiche risultanze contenute nel verbale di accertamento, in base alle quali era emerso che l’opposto Comune aveva adeguatamente assolto l’onere probatorio circa la legittimità dell’accertamento stesso, dovendosi ritenere che tale visibilità era certamente garantita anche dal fatto che il motociclo, all’atto del controllo, circolasse isolato (come sempre emergente dal verbale, per effetto della documentazione video acquisita a seguito dello sviluppo della complessiva attività di accertamento, munito di fidefacienza fino a querela di falso su tale circostanza).

Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra l e tante, Cass. n. 6242/199; Cass. n. 23566/2017; Cass. n. 36275/2021 e, da ultimo, Cass. n. 7715/2022) ha univocamente statuito che, in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada (come, ad esempio, proprio quelle – particolar mente ricorrenti – previste dall’art. 142, commi 7-9bis c.d.s.), è solo quando il ricorrente contesti l’inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, che la prova contraria spetta alla P.A., posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; diversamente, quando l’opponente deduca l’inadeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe su di lui (onere che, nel caso di specie, non risulta essere stato assolto dall’autore della violazione, il quale – come già sottolineato – non ha disconosciuto la circostanza che il segnale fosse comunque presente sul lato della corsia oggetto di rilevamento).

4. Il secondo motivo è inammissibile perché, con esso, in effetti, non viene dedotto un vizio riconducibile propriamente al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., risolvendosi, invero, la relativa prospettazione in una critica sugli insindacabili apprezzamenti probatori operati dal giudice di appello e sull’esito degli stessi, al quale detto giudice è pervenuto motivatamente con riferimento al thema decidendum concretamente dedotto in giudizio (per come evidenziato nella disamina del primo motivo), valorizzando – prima di tutto – le risultanze facenti fede fino a querela di falso del verbale di accertamento.

A tal proposito, questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante strumenti di rilevazione elettronica, il verbale di costatazione costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l’indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un’attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (cfr., per tutte, Cass. n. 11792/2020).

5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 7 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.