T-RED: i fotogrammi fotografici delle infrazioni, commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzatati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità’ di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 3 marzo 2015, n. 4257).

…, omissis …

1. Precisa il Comune che la signora in primo grado «censurava il predetto provvedimento sotto plurimi profili, deducendo in particolare che la durata del semaforo “giallo” risultasse troppo breve per consentire l’arresto del veicolo o l’attraversamento dell’incrocio in sicurezza».

2. Con sentenza n. 157/2007 il Giudice di Pace di Rivarolo respingeva il ricorso proposto dalla Sig.ra e confermava il provvedimento impugnato, disponendo la compensazione delle spese di lite.

2.1. Aggiunge il ricorrente che «il Giudice di Pace cosi’ motivava: “La contestazione e’, pertanto, legittima e la ricorrente non può che imputare al suo comportamento le conseguenze della violazione ascritta per non aver questi osservato il disposto dell’art. 41 del codice della strada laddove impone ai conducenti di veicoli di arrestare la loro marcia durante il periodo di accensione della luce gialla e cosi’ per non aver usato della diligenza richiesta nella sua condotta di guida, ha violato l’art. 146, comma 3 del codice stradale”».

2.2. Il Tribunale accoglieva l’appello della signora , condannando la parte appellata alle spese di giudizio. Il Tribunale disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dal Comune, per l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, avendo la parte proposto impugnazione con ricorso e non con citazione. Rigettava le Ric. 2013 n. 04023 sez. M2 – ud. 23-10-2014 istanze istruttorie e riteneva che il Comune non avesse fornito la prova, di cui era onerato, del regolare funzionamento delle apparecchiature utilizzate per la rilevazione dell’infrazione.

3. Impugna tale decisione con tre motivi il Comune.

4. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce;

«Violazione/ o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 22, 23 della Legge n. 689/1981, come modificata dal D.Lgs n. 40/2006, nonché con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

La sentenza impugnata ha erroneamente considerato infondata l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello proposto dalla Sig.ra , affermando che l’appello doveva essere proposto con ricorso e che esso si perfeziona (Cass. S. U. 7901 / 2003), «con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decaderka dall’impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza — giuridica o di fatto — della notificnione del ricorso e del decreto di fissnione dell’udierka di discussione non si comunica all’impugnazione».

Secondo parte ricorrente, invece, l’appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rivarolo doveva essere introdotto con citazione sulla base della normativa vigente all’epoca per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 26 del D.Lgs n. 40 del 2006, che, modificando l’ultimo comma dell’art. 23 della Legge 689/81, ha previsto che «il procedimento di secondo grado, relativo all’impugnaRione di una pronuncia riguardante un ‘opposizione a verbale elevato per violaRione di norme del codice della strada, si introduce con atto di citazione secondo le regole del procedimento ordinario».

Secondo parte ricorrente, di conseguenza «tappa proposto dall’allora appellante deve essere dichiarato inammissibile per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata, posto che l’appello doveva essere notificato presso il procuratore dell’Amministrazione costituito in primo grado».

Avendo l’appellato eletto domicilio presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), allora patrono dell’Amministrazione Comunale, l’appello doveva essere notificato non nei confronti della parte personalmente presso la Casa Comunale, ma al patrocinatore nel domicilio eletto. In mancanza della notifica dell’atto di appello, la sentenza di primo grado era divenuta definitiva.

1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce;

«Violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e 45 del D.Lgs n. 285/1992 e agli artt. 192 e 345 del Regolamento attuativo del Codice della Strada, D.P.R. n. 285/1992, nonche’ con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Secondo parte ricorrente «la pronuncia impugnata ha erroneamente ritenuto che l’Amministrazione appellata non abbia fornito la prova degli elementi posti a fondamento della violazione elevata alla Sig.ra con il verbale in data .01.2007», avendo invece l’Amministrazione ‘provveduto ad allegare, alla comparsa di costituzione nel procedimento avanti al Giudice di Pace di Rivarolo Canavese, la documentazione attestante l’infrazione commessa dalla Sig.ra » (foto della vettura che «attraversava l’incrocio con luce semaforica rossa, con precisa indicazione della data e dell’ora dell’infrazione, nonché della località e della targa del veicolo»).

Il Tribunale ha errato, altresi’, nel ritenere che vi fosse il «mancato rispetto da parte del Comune di Favria della normativa in tema di infra z ioni rilevate tramite apparecchi T-RED» e cio’ sulla base di argomentazioni, svolte dalla solo in appello, circa: a) “l’ingentissimo numero di contravvenzioni circostanze estranee al corretto funzionamento e, dall’altro, disattendo i principi affermati da questa Corte al riguardo e senza tenere, invece, in adeguata considerazione la documentazione prodotta dal Comune anche sui dati tecnici di funzionamento dell’apparecchiatura.

Proprio esaminando le apparecchiature T-RED questa Corte ha avuto occasione di affermare il condiviso principio (Cass. 2011 n. 21605, rv 619193), secondo cui «in tema di violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 10 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata “T-RED), ove omologati ed utilizzatati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senta la presenza degli agenti di polizia».

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata per nuovo esame ad altro magistrato del Tribunale di Ivrea che terra’ conto del principio di diritto affermato.

4. Il giudice del rinvio regolerà, all’esito, le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Ivrea.