Tasse non versate: quando il commercialista negligente paga.

(Corte di Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 9 giugno 2016, n. 11832)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2292-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 376/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA, depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CTR dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate con il quale, per quel che qui interessa, era stata confermata l’esclusione delle sanzioni irrogate a Z.M. per effetto del mancato tempestivo deposito delle dichiarazioni dei redditi ascrivibile alla condotta del commercialista dallo stesso incaricato a compiere tale incombente.

L’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza anzidetta con un unico motivo di ricorso nella parte in cui aveva escluso ogni negligenza in capo al contribuente nel conferire il compito di presentare le dichiarazioni al commercialista al quale era ascrivibile in via esclusiva l’inosservanza degli adempimenti fiscali è manifestamente fondato.

Rileva, in particolare quanto affermato in via costante dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “… in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza (Cass. 22890/06).

Si è aggiunto che gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto” (Cass. 12472/10; Cass. n. 27712/2013).

Ne consegue che l’affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, rilevando ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie la coscienza e volontà, il contribuente ha l’obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione – ovvero per la sola trasmissione – telematica del modello, è suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata – cfr. Cass. n. 13068/2011 e Cass. n. 27712/2013-.

Nel caso di specie la CTR non si è attenuta ai superiori principi escludendo la sanzione irrogata dall’Ufficio sul solo presupposto che l’inadempimento all’obbligo di deposito tempestivo della dichiarazione IVA era dipeso unicamente dal commercialista, addossando sull’ufficio la dimostrazione della prova della negligenza o leggerezza del contribuente.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile in Roma, 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016.