Tempestiva in base a data di spedizione l’impugnazione spedita tramite operatore privato (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 30 giugno 2023, n. 28277).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONIE PENALE

Composta da:

ELISABETTA ROSI                 -Presidente-

ANNA MARIA DE SANTIS    -Rel. Consigliere-

DANIELA BORSELLINO       -Consigliere-

DONATO D’AURIA              -Consigliere-

GIUSEPPE SGADARI           -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nata a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 13/5/2022

Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Dott.ssa Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto nell’interesse di (omissis) (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che, in data 13/9/2021, l’aveva dichiarata responsabile del delitto di truffa aggravata in concorso, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il sostituto del difensore dell’imputata, Avv (omissis) (omissis) il quale ha dedotto:

2.1. la violazione degli artt. 581,583,585 cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività. Infatti, la sentenza di primo grado veniva pronunciata il 13 settembre 2021 con termine per il deposito di giorni 90, scadenti il 13 dicembre 2021. Il termine di gg 45 per l’impugnazione spirava il 27 gennaio 2022 e l’appello nell’interesse dell’imputata veniva consegnato all’ufficio postale, a norma dell’art. 583 cod.proc.pen., il 26 gennaio 2022 sicché l’impugnazione risulta tempestiva.

3. II ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto la declaratoria d’inammissibilità dell’appello interposto nell’interesse della  (omissis) è erronea. Invero, consta che la sentenza di primo grado, pronunziata in data 13/9/2021, aveva riservato il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Detto termine, ritualmente ottemperato, é spirato il 12 dicembre 2021 sicché dal 13 dicembre decorreva il termine di gg. 45 per la proposizione dell’impugnazione, con scadenza al 27 gennaio 2022.

Dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, e dalle allegazioni difensive risulta che l’atto d’appello fu spedito dal difensore dell’imputata il 26/1/2022, ore 9,50, presso (omissis) in raccomandata A.R. pervenuta all’ufficio impugnazioni del Tribunale di Treviso il giorno 1/2/2022.

4. Questa Corte ha chiarito che in relazione alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, che ha sottratto a (omissis) (omissis) (omissis) la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate “attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”, è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato (Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258397 – 01; n. 38206 del 03/05/2017, Rv. 270967-01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Venezia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma l’8 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 30 giugno 2023.

SENTENZA