Tentano di rubare 3 sacchi di melanzane dalle serre, carciofi e arance.

Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza 21 aprile 2016, n. 16611)

…, omissis …

Ritenuto in fatto;

1. C.S. e R.E. venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Ragusa, sez. dist. di Vittoria, per rispondere del reato di tentato furto aggravato, nonchè del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, commessi in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in (OMISSIS).

In sintesi veniva contestato agli imputati di: a) aver tentato di rubare 3 sacchi pieni di melanzane dalle serre, dopo essersi introdotti all’interno dell’azienda agricola di proprietà di S.E., non riuscendo nel proprio intento per l’intervento delle forze dell’ordine, nonchè di: b) aver portato senza giustificato motivo fuori dalla loro abitazione e di aver quindi detenuto, all’interno della tasca dei pantaloni, un coltello ciascuno, con manico di madreperla della lunghezza totale di cm 20 e lama di cm. 10 e, all’interno della Fiat Panda taqrgata (OMISSIS) di proprietà di C.S., una catena di metri 1 circa.

2. Il Tribunale di Ragusa, sez. dist. di Vittoria, con sentenza 24/10/2012, dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e, qualificato il primo come furto semplice e ritenuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 li condannava entrambi, tenuto conto della continuazione, alla pena finale di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed Euro 120 ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

3.La Corte di appello di Catania, investita dell’appello degli imputati in punto di qualificazione giuridica del fatto e di mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessività del trattamento sanzionatorio, con sentenza emessa in data 13 febbraio 2014 confermava la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali.

4. Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo di difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.

4.1. Con il primo veniva dedotta violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

4.1.1. Secondo i ricorrenti, il PM aveva correttamente contestato il furto tentato, mentre erroneamente la Corte aveva considerato il furto consumato, in quanto la refurtiva era ancora in loco e non era uscita dalla sfera di signoria del proprietario (come si desumeva dai verbali di sequestro e di perquisizione).

4.2. Con il secondo motivo veniva dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Secondo i ricorrenti, dette attenuanti avrebbero dovuto essere concesse a motivo della confessione, della giovane età e del fatto modico, nonchè per la generale esigenza di adeguare la pena alla concreta entità del fatto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2. Giova premettere quanto segue.

2.1. Dal verbale di arresto 31 ottobre 2010 redatto da personale della Stazione CC di Vittoria risulta che:

a) nel corso di un servizio perlustrativo in contrada (OMISSIS) personale della Stazione CC di Vittoria notava una persona che si apprestava ad uscire da un cancello di un’azienda agricola e che, alla vista dell’auto di servizio dei militi, tornava sui suoi passi ed in maniera repentina abbandonava un sacco per dileguarsi all’interno della serra da cui era appena uscito;

b) lo stesso personale, all’interno dell’azienda, notava la Fiat Panda targata (OMISSIS), che si trovava in sosta con una persona a bordo;

c) detta persona veniva identificata in C.S., proprietario dell’auto, il quale riferiva che si trovava sul posto per avere raccolto quattro melanzane per i propri fabbisogni;

d) veniva eseguita perquisizione personale e veicolare, a seguito della quale veniva rinvenuto un coltello e due sacchi di melanzane e, all’interno del porta pacchi posto sulla cappotta della Fiat Panda, altri due sacchi pieni di carciofi e un sacco di arance;

e) il C. spontaneamente riferiva che aver raccolto la merce (che era stata rinvenuta nella sua autovettura) qualche momento prima all’interno della serra, ma non dava giustificazione su quanto rinvenuto sulla cappotta della propria autovettura;

f) nel frattempo sopraggiungeva altra persona, identificata in R.E., che si qualificava come mezzadro dell’azienda agricola e che, invitato ad informare il proprietario, si allontanava con la scusa di andare a cercare il numero telefonico;

g) in quel contesto, il C., interpellato dai militi, indicava il R. come la persona che era in sua compagnia intento a rubare;

h) il R., raggiunto dai militi, dapprima prendeva il sacco lasciato abbandonato al momento in cui aveva visto l’auto di servizio e poi, esortato a recuperare altra merce eventualmente asportata, si portava all’interno della serra uscendone poco dopo con un altro sacco pieno di melanzane.

2.2. Nella sentenza di primo grado si legge:

“… il PM ha oggi contestato il tentativo di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede. Dal verbale di arresto e dagli interrogatori degli arrestati è però risultato inequivocabilmente che solo il R. si introdusse all’interno dell’azienda agricola poi risultata di S.E.. L’azienda era recintata ma la recinzione mancava in prossimità del cancello. Essi avevano caricato già alcune borse di melanzane sull’autovettura del C., che attendeva fuori, mentre il R. sopraggiunse con altre borse.

Per cui il delitto deve ritenersi consumato, almeno per il quantitativo di ortaggi già acquisito in possesso autonomo, ma non aggravato dall’art. 625, n. 7.

Ricorre l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 anche la pena va contenuta in mesi quattro di reclusione ed Euro 120 di multa ciascuno (mesi sei ed Euro 180 diminuita per 62, n. 4). Giorni venti vanno aggiunti per il reato sub B, consacrato nei verbali di perquisizione”.

2.3. La Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, nel ribadire che gli imputati erano stati sorpresi quando avevano già caricato a bordo dell’autovettura del C. alcune borse di melanzane ed il R. stava sopraggiungendo con altre borse, ha ritenuto:

– in punto di affermazione di responsabilità, che, qualora la condotta dell’agente riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso possessore ed il ladro operi in un medesimo contesto spazio temporale, impossessandosi di una parte di esse e non riuscendo ad impossessarsi delle altre (esistenti nello stesso luogo) per cause indipendenti dalla sua volontà, l’azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante già posta in essere assorbe quella in itinere;

-in punto di trattamento sanzionatorio, che, tenuto conto dei precedenti di entrambi gli imputati, anche di natura specifica (a carico di C.S. risulta un precedente per furto aggravato in concorso commesso nel 1992, nonchè un precedente per detenzione illegale in concorso di armi e di munizioni commesso nel 2000; mentre a carico del R. risulta un precedente per furto aggravato in concorso e porto abusivo di armi, commesso nel novembre 1990 ed un altro precedente per fatti di ricettazione e di armi, risalente al 1986), non si ravvisavano elementi per concedere le attenuanti generiche in aggiunta alla già ritenuta attenuante del danno di speciale tenuità.

3. Tanto premesso, quanto al primo motivo, la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito – che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) – evidenzia che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale per la consumazione del delitto di furto è necessaria l’acquisizione da parte dell’agente, anche per un breve lasso di tempo, della signoria autonoma sulla cosa rubata (Sez. 4, sent. n. 21757 del 30/3/2004, Scipioni, Rv. 229167), anche senza spostamento dal luogo della sottrazione (Sez. 4, sent. n. 22588 del 7/4/2005, Volpi, 232092) ed anche se l’agente è stato costretto ad abbandonare la refurtiva a causa del pronto intervento della forza pubblica o del soggetto passivo (Sez. 5, sent. n. 7047 del 27/11/2008, 2009, Reinhard, Rv. 242962).

4. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo di doglianza.

Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, 4/7/2003 n. 36382, Dell’Anna ed altri, n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”: Sez. 6, sebt. N. 9120 del 2/7/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che, per quanto sopra precisato, non sussiste nel caso di specie.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2016