Termine di prescrizione dopo la notifica della cartella di pagamento: decorrenza (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 2 marzo 2023, n. 6350).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Presidente –

Dott. DE ROSA Maria Luisa – Rel. Consigliere –

Dott. LENOCI Valentino – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27310/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avv(OMISSIS) (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in Roma alla via (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– resistente –

Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2216/36/2016, depositata in data 14 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa.

Rilevato che:

1. In data 26 gennaio 2004 il contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 68(OMISSIS)27 ai fini Irpef, relativa all’anno d’imposta 1996. Seguiva notifica dell’intimazione di pagamento n. 68(OMISSIS)68; il contribuente intuiva che la rettifica originasse da un accertamento condotto dall’ufficio in relazione ad Irpef, CSSN e Contributo Straordinario per l’Europa dovuti per l’anno 1996.

2. Avverso detta intimazione di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’agente della riscossione, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 4166/36/2015, rigettava il ricorso del contribuente, confermava l’atto impugnato e condannava la parte soccombente alla rifusione delle spese.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia;

Equitalia Nord S.p.A. rimaneva contumace.

Tale Commissione, con sentenza n. 2216/36/2016, depositata in data 14 aprile 2016, respingeva il gravame, confermando la pronuncia di prime cure e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla durata della prescrizione. Violazione di legge ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 12, 25 e 50 d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602 ed artt. 2946, 2948 e 2953 cod. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto essere intervenuta la prescrizione dell’intimazione di pagamento per via del termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., iniziando questo a decorrere dal giorno in cui l’imposta diventa definitiva a seguito dello spirare del termine per proporre impugnazione, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla decorrenza del termine di prescrizione. Violazione di legge ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione agi artt. 12, 25 e 50 d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602, artt. 474 e 480 cod. proc. civ. ed artt. 2935, 2946, 2953 e 2963 cod. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha errato nel determinare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, dovendosi questo ravvisare nel giorno di notifica della cartella di pagamento.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla liquidazione delle spese di lite a favore della parte vittoriosa, ma contumace. Violazione di legge ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha condannato il contribuente alla rifusione delle spese di lite, pur essendo la controparte rimasta contumace, così tradendo lo spirito dell’art. 91 cod. proc. civ. (evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha sopportato spese processuali per il riconoscimento e l’attuazione di un proprio diritto).

2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va esaminato, anzitutto il secondo motivo la cui fondatezza assorbe la questione agitata nel primo motivo.

3. Il secondo motivo è fondato perché la C.t.r. ha errato nel ritenere che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal giorno in cui l’imposta diventa definitiva a seguito dello spirare del termine per proporre impugnazione avverso l’atto impositivo notificato al contribuente.

Va precisato che il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati (Cass. 07/04/2017, n. 9076; Cass. 11/03/2011, n. 5837).

Nella fattispecie in esame, il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata, mediante il servizio postale, in data 22/07/2014, intimazione che traeva origine dalla cartella di pagamento notificata per posta raccomandata in data 26/01/2004 e tale circostanza è stata offerta in prova – ossia ammessa – in conseguenza di una istanza di accesso agli atti.

Pertanto, decorrendo la prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, tale data non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata ma dalla notifica della cartella di pagamento che costituisce già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale (Cass. 13/02/2017, n. 3741).

Nel caso di specie, in virtù dell’articolo 2963 cod. civ., il decennio si sarebbe compiuto il 26/01/2014 ove non fosse intervenuto l’art. 1, comma 618 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (entrata in vigore il primo gennaio 2014), modificato dall’art. 1, comma 623, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, che ha sospeso i termini di prescrizione fino al 16/06/2014. Sicchè i 26 giorni, dal primo al 26 gennaio 2014, rientranti nel periodo di sospensione fino al 16 giugno 2014, hanno ripreso a decorrere a far data dal 17 giugno 2014; quindi lo spirare definitivo dei 10 anni si è compiuto il 12 luglio 2014 con conseguente inutilità, ai fini dell’interruzione della prescrizione decennale, della notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta in data 22 luglio 2014 ossia 10 giorni più tardi.

4. Anche il terzo motivo, che riguarda la disciplina delle spese processuali dell’appello (astrattamente fondato, in quanto il giudice di appello ha condannato il contribuente appellante alla refusione delle spese nei confronti dell’Equitalia Nord s.p.a., parte vittoriosa rimasta contumace nel giudizio di appello), rimane assorbito dall’accoglimento del secondo.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Condanna parte intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.