Tribunale aveva applicato nei confronti di tre soggetti, di cui un maggiorenne e due minorenni, la misura cautelare della permanenza a casa, con possibilità di allontanamento ai soli fini della frequenza scolastica (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 12 giugno 2019, n. 26014).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente –

Dott. MANTOVANO Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.F.P., nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 12/02/2019 del TRIB. LIBERTA’ MINORI di CALTANISSETTA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALFREDO MANTOVANO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CARDIA Delia, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avvocato TUCCIO CARMELO, in quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 13/02/2019 il TRIBUNALE per i MINORENNI di CALTANISSETTA – sez. riesame confermava l’ordinanza con la quale il GIP dello stesso Tribunale in data 26/01/2019 aveva applicato nei confronti del minore C.F.P. e di due altri coimputati, uno maggiorenne e uno minorenne, la misura cautelare della permanenza a casa, con possibilità di allontanamento ai soli fini della frequenza scolastica per i reati, commessi a (OMISSIS), di cui agli:

a) art. 110 c.p., art. 612 bis c.p., commi 1 e 3, art. 604 ter c.p., art. 61 c.p., nn. 1, 5 e 11 ter;

b) art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 1 e 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e art. 604 ter c.p.;

c) art. 110 c.p., art. 582 c.p. e art. 585 c.p., commi 1 e 2, art. 604 ter c.p., art. 61 c.p., nn. 1, 2 e 11 ter, in danno del minore straniero non accompagnato, il senegalese K.S..

La vicenda riguarda:

a) una reiterazione di condotte consistite nell’avere – fra l’altro – rivolto parole ingiuriose e nell’aver deriso, anche a causa del colore della pelle e della etnia, il minore straniero, che frequentava la loro stessa scuola, nell’avergli lanciato lo zaino nel cassonetto della spazzatura, nell’averlo aggredito durante la ricreazione, provocando in lui una tale ansia da indurlo a non frequentare più la scuola alla quale risultava iscritto;

b) un episodio specifico consistito nell’aver costretto con violenza e minaccia K.S. a lasciare a C. e ai suoi complici 15 Euro, che prima aveva loro prestato;

c) nell’aver procurato a K.S. lesioni personali lievi.

C. ricorre per cassazione e deduce i seguenti motivi:

– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza e alla valutazione degli stessi, non avendo il TRIBUNALE adeguatamente tenuto conto delle dichiarazioni rese da taluni degli insegnanti e degli educatori operanti nella scuola al cui interno sono accaduti i fatti in questione.

Ad avviso della difesa, la corretta e completa ponderazione di quanto asserito da tutti i soggetti sentiti come persone informate dei fatti escluderebbe la responsabilità di C.;

– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rischio di reiterazione, dal momento che K.S. è stato trasferito in altro istituto, e quindi difetterebbe il pericolo concreto della ripetizione delle medesime offese nei suoi confronti, e comunque si tratterebbe per il ricorrente di una condotta del tutto occasionale.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

Non può essere accolto il primo motivo di ricorso, poiché con motivazione esente da censure il TRIBUNALE del riesame ha ricostruito i fatti partendo dalle dichiarazioni della parte offesa, dettagliata quanto alla dinamica e alla rieterazione dei fatti medesimi, riscontrando le accuse della giovane vittima con quanto riferito dal sacerdote salesiano CA.Al. e dagli altri educatori e dipendenti dell’Istituto CNOS.FAP, frequentato dal ricorrente e da K.S., oltre che dal referto del Pronto soccorso.

A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, nell’ordinanza – pur sintetica – non manca la valutazione delle fonti di prova nè dei criteri di veridicità di quanto riferito dai testimoni, i Giudici del riesame hanno anzi sottolineato come già l’articolata descrizione di quanto accaduto da parte del minore senegalese sarebbe stata in sè idonea a integrare il quadro gravemente indiziario.

Peraltro il tribunale ha richiamato l’ordinanza del GIP, sì che i due provvedimenti si integrano, in coerenza con l’orientamento consolidato di questa S.C., per il quale “in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perchè in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell’uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall’altro” (Sez. 6, sentenza n. 48649 del 6/11/2014, imputato Beshaj, rv. 261085).

E hanno rilevato come le asserzioni di docenti ed educatori che lavorano nel predetto istituto scolastico confermano la natura discriminatoria e continuativa delle offese rivolte al ragazzo straniero, il quale peraltro – descritto da tutti gli operatori scolastici come capace e riservato, mentre di C. è stato fornito un profilo di persona non rispettosa di regole e disciplina – doveva essere stato particolarmente intimidito se aveva assunto la decisione di non frequentare più quella scuola, per il timore di incontrare C. e i suoi complici.

In tale contesto le affermazioni di taluni dei dipendenti dell’istituto riportate nel ricorso, dei quali il tribunale del RIESAME non avrebbe tenuto conto, benchè escludessero la responsabilità del ricorrente, ridimensionando l’accaduto a un contrasto fra adolescenti, non appaiono contraddittorie con la narrazione della parte offesa e del rev. CA.: sono riprese ampiamente nell’ordinanza del GIP e provengono da chi non ha assistito agli episodi denunciati, ovvero ha tentato di sminuirne la portata, ma certamente non sostengono il contrario rispetto alla versione della parte offesa.

Questo verosimilmente spiega perchè i Giudici del riesame non le menzionino neanche, ritenendole irrilevanti; secondo quanto sancito da questo Giudice di legittimità (cf. Sez. 6 sentenza n. 566 del 29/10/2015 dep. 08/01/2016 Rv. 265765-01 imputato Nappello), “in tema di misure cautelari l’obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l’ordinanza del tribunale della libertà richiami “per relationem”, nell’ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione “per relationem” fornire una risposta implicita alle censure formulate”.

Non merita accoglimento neanche il secondo motivo del ricorso, che ha ravvisato il rischio di reiterazione – con motivazione logica – nella prolungata ripetizione della condotta vessatoria nei confronti di un giovane straniero, realizzata in concorso con i coindagati: tali modalità rinviano a un tratto criminale non occasionale, pronto a ripetersi nell’ipotesi non remota in cui C. avesse a che fare con altri giovani migranti.

Come più volte affermato da questa Corte di Cassazione (Sez. 2, sentenza n. 47891 del 07/09/2016 dep. 11/11/2016 Rv. 268366-01 imputati Vicini), con riferimento ai requisiti di concretezza e di attualità della misura cautelare, “in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, nè tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo”, come è avvenuto nel caso in esame.

La questione relativa alla necessità di individuare o meno la “specifica occasione” proprio nei confronti di K.S. non è qui in discussione, poichè la serialità della condotta, desumibile dalle descritte modalità di consumazione dei delitti contestati, fa presumere fondatamente il rischio che venga ripetuta.

Va pertanto disattesa la posizione difensiva secondo la quale il pericolo di reiterazione andrebbe valutato solo con riferimento a condotte che abbiano nuovamente K.S. come vittima, poiché costui si è trasferito in altro istituto, il rischio sarebbe scongiurato.

I Giudici del riesame hanno fondatamente ritenuto che una condotta di tale obiettiva gravità quale quella seguita da C., tanto più odiosa in quanto realizzata unitamente ad altri, fra cui un maggiorenne, nei confronti di un adolescente in difficoltà a causa dell’età e di una integrazione non compiuta, sia in concreto ripetibile nei confronti di chi si trovi in condizioni analoghe, ricavandosi tale presunzione dalla durata e dalla insidiosità di quella oggetto del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019.

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Cortometraggio “Il fenomeno del bullismo”

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