Ubriaco in moto, fa salire l’amico. Un’auto gli invade la corsia e colpisce il centauro, l’amico muore. Condannato il motociclista (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 20 aprile 2021, n. 14609).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Sandro nato a (OMISSIS) il 15/05/19xx;

avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aldo ESPOSITO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 18 febbraio 2019, con cui (OMISSIS) Sandro era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, C.d.S., per essersi posto alla guida, in stato di ebbrezza alcolica (g/I 0,94) del motociclo Yamaha R6 tg. D(OMISSIS)4 (in Baratili San Pietro il 2 giugno 2014).

La sera del 2 giugno 2014, la Dacia Duster guidata da (OMISSIS) Stefano invadeva improvvisamente la carreggiata e si scontrava con la moto condotta da (OMISSIS) Sandro, causando la caduta sua e del passeggero, il giovane (OMISSIS) Michele, che perdeva la vita in conseguenza del trauma cranico subito.

La Corte territoriale ha escluso la possibilità di considerare il fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen..

2. Il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 131 bis cod. pen..

Si deduce che il (OMISSIS) era stato assolto dall’accusa di omicidio colposo dell’amico e che era stata riconosciuta la responsabilità del solo conducente dell’auto Dacia.

Per tale ragione doveva ritenersi verosimile che il (OMISSIS), anche se non avesse assunto sostanze alcoliche, non sarebbe comunque riuscito ad evitare lo scontro.

Il (OMISSIS), peraltro, viaggiava ad una velocità inferiore al limite massimo consentito di 40 km/h e aveva posto in essere una manovra di fortuna, piegando la moto nel vano tentativo di evitare l’urto con l’auto.

L’alcol è eliminato ad una velocità di 0,015 BAC (concentrazione di alcol nel sangue) per ora; ne consegue che una persona con un BAC di 0,05% impiega tre ore e mezzo per eliminare l’alcol dal corpo. Pertanto, stante la lentezza nell’eliminazione del sangue dal corpo dell’assuntore, verosimilmente il tasso alcolico presente nel sangue del (OMISSIS) era simile a quello riscontrato al momento dell’arrivo in ospedale.

2.1. Nelle conclusioni scritte il ricorrente evidenzia che, sebbene la motivazione circa l’esclusione della causa di non punibilità non comporti l’obbligo di analizzare tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., nella fattispecie non erano emersi di rilevanza tale da escludere la formulazione di una prognosi favorevole all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine all’unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non occorre la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

La norma di cui all’art. 131 bis cod. pen. correla l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555).

Ciò posto sui principi di diritto operanti in materia, la Corte di appello ha logicamente evidenziato plurime circostanze, tutte distoniche con la causa di non punibilità invocata, evidenziando che il (OMISSIS) si era posto alla guida di una potente motocicletta, cioè di un veicolo per la cui condizione servono una speciale abilità ed un’attenzione assai vigile, avendo assunto bevande alcoliche in misura tale che, ancora a diverso tempo dall’incidente, nel sangue v’era una concentrazione alcolica di ben 0,94 g/l e che, in detta circostanza, aveva fatto salire come passeggero l’amico poi deceduto nel successivo incidente, esponendolo ai rischi elevati derivanti dall’assunzione di alcolici in quantità non modesta.

Il (OMISSIS) affronta in dettaglio il tema del tasso alcolemico, formulando censure non deducibili in sede di legittimità, a fronte di un ampio ed articolato apparato motivazionale della sentenza impugnata, che ha svolto un adeguato approfondimento del contesto dell’intera vicenda criminosa, nel corso della quale si era verificato l’evento letale ai danni dell’amico dell’imputato.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1° dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.