Un giovane alla guida di un motorino palpeggia i glutei di una ragazza e poi scappa via. Il comportamento tenuto dal ragazzo è oggettivamente sessuale.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 marzo 2017, n. 15245)

…, si omette …

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza in data 19.1.2015 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Nola in data 14.7.2010, che aveva condannato M.F. ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 609bis, ultimo comma, c.p. e la diminuente del vizio parziale di mente prevalente sulla recidiva e con la diminuente del rito alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre spese, per il reato di cui all’art. 609bis, commi 1 e 3, c.p., perché, con violenza, aveva costretto G.L. a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiamento del sedere, approfittando del fatto di sorprendere la vittima alle spalle mentre si trovava a bordo di un ciclomotore che gli aveva consentito una pronta fuga, con l’attenuante della minore gravità, con la recidiva reiterata infraquinquennale, in (omissis).

2. Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 546, lett. e), c.p.p., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., giacché il palpeggiamento compiuto non poteva configurare il reato contestato: si trattava, infatti, di un comportamento, seppur inammissibile, privo della connotazione di atti sessuali e, pertanto, inidoneo ad incidere sulla libertà sessuale della persona offesa.

2.1. Egli non intendeva compiere un atto di libidine sulla donna, bensì, stando a bordo di un ciclomotore, si era limitato ad uno schiaffo sul sedere.

2.2. Tale condotta non aveva determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo con la conseguenza che era irragionevole considerare lo schiaffo sul sedere un atto di violenza sessuale.

2.3. La motivazione sul punto era carente ed erronea nella parte in cui la condotta era stata fatta rientrare tra quelle di cui alla fattispecie contestata e non tra quelle di cui all’art. 581 o 660 c.p.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorrente non ha contestato la condotta materiale ma la sua rilevanza penale ed ha prospettato, in subordine, la sua misurabilità sotto la fattispecie di cui all’art. 581 o 660 c.p.

4.1. La Corte territoriale, con motivazione immune da censure, ha confermato l’accertamento dei fatti, come compiuto dai Giudici di primo grado, perché la condotta dell’imputato si era concretizzata in un palpeggiamento, e non in uno schiaffo, sia pure di breve durata, di zone erogene, comunque suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, ritenuto irrilevante, ai fini della configurazione del reato, il conseguimento della soddisfazione erotica.

5. Come di recente ribadito da questa Sezione, con sentenza 21020/15, Rv. 263738, in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria; fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l’eventuale finalità ingiuriosa dell’agente escludesse la natura sessuale della condotta.

6. Inoltre, nella nozione di atti sessuali non sono ricompresi solo quelli indirizzati alla sfera genitale ma anche tutti quelli idonei a ledere la libertà di autodeterminazione della sfera sessuale della persona offesa, quali palpeggiamenti, o in genere, toccamenti, bacio, strofinamento delle parti intime (sent. 12506/11, Rv 249758 e 21336/10, Rv 247282).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.