Un liceo scientifico viene condannato ad effettuare il pagamento in forza di contratto non stipulato in forma scritta. Per la Cassazione i contratti conclusi da una P.A. iure privatorum richiedono, per la loro stipulazione, la forma scritta ab substantiam, non essendo sufficiente che tale forma riguardi la sola dichiarazione negoziale della parte pubblica e non quella della controparte privata. Condanna annullata.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 maggio – 15 giugno 2015, n. 12316)

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 3274/02, depositata il 26.9.2002, il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso il decreto ingiuntivo n. 1141/2000, emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna in data 10.3.2000, condannava l’Amministrazione al pagamento, in favore della Hemmer Italia s.r.l., della somma di € 5.886,81, a titolo di corrispettivo per forniture di merce effettuate nei confronti dei Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” di Meda.

2. L’appello proposto dal Ministero avverso tale decisione veniva, peraltro, accolto dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1597/2008, depositata il 6.10.2008, con la quale il giudice di seconde cure riteneva che il contratto di fornitura in questione fosse da considerarsi nullo, per mancanza della forma scritta prescritta dall’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e che, pertanto, nulla fosse dovuto alla ditta fornitrice.

3. Per la cassazione della sentenza n. 1597/2008 ha proposto, quindi, ricorso la Hemmer Italia s.r.l. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, affidato ad un unico motivo.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Considerato in diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, la Hemmer Italia s.r.l. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e 1326 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

1.1. Deduce la ricorrente che il Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” di Meda aveva inviato alla Hemmer Italia s.r.l. una serie di ordini di merce, redatti per iscritto, ai quali la ditta aveva dato riscontro consegnando la merce alla scuola, mediante vettore, unitamente alle fatture ed ai relativi documenti di trasporto.

1.1.1. Il contratto si sarebbe pertanto, a parere della istante, regolarmente concluso ai sensi dell’art. 1326 c.c., mediante l’incontro delle volontà delle parti, manifestato per iscritto, avendo agli ordinativi fatto seguito l’accettazione degli stessi mediante invio delle relative fatture.

1.2. Avrebbe, pertanto, errato la Corte di Appello di Bologna nel ritenere che mancasse, nella specie, un’accettazione della proposta dell’Istituto scolastico, redatta in forma scritta come prescritto dall’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, atteso che, a fronte dell’invio di una proposta contrattuale scritta da parte dell’acquirente, sotto forma di ordinativi di merce, la fattura proveniente dal venditore assumerebbe la natura di espressione della volontà negoziale di accettare detta proposta e di costituire il vincolo negoziale.

2. Il motivo è infondato.

2.1. E’ incontroverso tra le parti, e risulta dall’impugnata sentenza, che la Hemmer Italia s.r.l. evadeva gli ordinativi di merce effettuati dal Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” di Meda, provvedendo ad inviare all’Istituto scolastico la merce mediante corriere, accompa­gnata dalle relative fatture e dai connessi documenti di trasporto. Nessuna missiva di accettazione espressa di detti ordinativi risulta, pertanto, spedita dalla ditta fornitrice all’Amministrazione acquirente.

2.2. Orbene, costituisce “ius receptum” – fondato sul dato testuale desumibile dall’art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923 – che i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, rappresentando essa strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell’attività negoziale della p.a., nell’interesse sia del cittadino sia della stessa Amministrazione.

E’, per vero, indubitabile che solo tale forma solenne è in grado di agevolare l’espletamento della funzione di controllo e di garantire la concreta osservanza dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, sanciti dall’art. 97 Cost. (Cass. 9428/2001; 14099/2004).

2.3. Il medesimo decreto succitato introduce, peraltro, nel successivo art. 17, un’espressa deroga a tale principio in relazione ai contratti con le imprese commerciali, stabilendo che essi possano essere conclusi – coltre che in forma pubblica amministrativa, ai sensi del precedente art. 16 – anche attraverso atti non contestuali, “per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio”.

E tuttavia, siffatta deroga – che non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., per il diverso trattamento giuridico riservato agli altri contratti della P.A., attesa la scarsa rilevanza economica dei contratti conclusi in regime di economato, tale da costituire una ragionevole giustificazione della disciplina semplificata prevista per la loro stipulazione (Cass. 22973/2004) – postula pur sempre, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, che attraverso la corrispondenza commerciale, richiamata dalla norma succitata, si ponga in essere quello scambio tra proposta ed accettazione, ai sensi dell’art. 1326 c.c., dal quale soltanto può derivare il perfezionamento del contratto.

2.4. Ne discende, dunque, che non può considerarsi sufficiente, a tal fine, che da atti scritti risultino comportamenti meramente attuativi di un accordo che, in forza delle previsioni normative suindicate, non può che essere perfezionato, a monte, mediante uno scambio di consensi avvenuto in forma scritta.

Ne discende, pertanto, che le fatture prodotte in giudizio – in quanto atti giuridici a contenuto partecipativo, finalizzati a far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto già concluso (Cass. 9593/2004; 15383/2010) -, come correttamente affermato dalla Corte di Appello, non possono rappresentare la forma scritta dell’accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo dei diritto sorto dall’atto negoziale non esibito (Cass. 1614/2009; 5263/2015).

2.5. Ma neppure può ritenersi che siffatto modo di pervenire alla conclusione di un rapporto negoziale, mediante consegna della merce accompagnata dalle relative fatture, sia giustificabile, con riferimento ai contratti stipulati dalla P.A., facendo ricorso al diverso modello di perfezionamento del contratto previsto dall’art. 1327 c.c.

Ed invero, il suesposto principio secondo cui i contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione (anche se agente “iure privato-rum”) richiedono per la loro stipula la forma scritta “ad substantiam”, comporta che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi – come nel caso concreto – la sola dichiarazione negoziale della Pubblica Amministrazione.

Con la conseguenza che deve escludersi la conclusione di contratti per “iacta concludentia” ossia mediante inizio dell’esecuzione della prestazione da parte dei priva­to, secondo il modello di cui all’art. 1327 c.c. (cfr. Cass. 12942/2000; 14524/2002).

2.6. Ne discende che, nel caso di specie, la produzione in giudizio, da parte della Hemmer Italia s.r.l., delle fatture relative alla fornitura per cui è causa non equivale a manifestazione della volontà della medesima di obbligarsi nella forma prescritta dalla legge.

2.6.1. Sicchè, esclusa la possibilità di configurare, per i contratti della P.A., la conclusione mediante accettazione tacita, ai sensi dell’art. 1327 c.c., deve ritenersi del tutto corretta la decisione della Corte di Appello di Bologna, laddove ha ritenuto che il contratto stipulato tra le parti sia nullo per difetto di forma scritta.

2.7. La censura in esame va, pertanto, disattesa.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dalla Hemmer Italia s.r.l. deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

a. rigetta il ricorso;

b. condanna la ricorrente alle spese dei presente giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.