Un uomo, in Chiesa, borseggia due fedeli approfittando del fatto che la prima si era avvicinata all’altare per ricevere la comunione e che la seconda era impegnata nel condividere il segno della pace con altre persone (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 maggio – 29 luglio 2015, n. 33560).

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 17 aprile 2014, ha sostanzialmente confermato, rimodulando la pena per l’esclusione della contestata aggravante di cui all’articolo 61 n. 5 cod.pen., la sentenza del Tribunale di Genova del 18 febbraio 2013 che aveva condannato L.V. per il delitto di furto aggravato continuato.

Il fatto era costituito da due furti commessi il 12 ottobre 2010 all’interno di una chiesa in danno di due fedeli, la prima che si era avvicinata all’altare per ricevere la comunione lasciando la borsa sull’inginocchiatoio e la seconda nel mentre scambiava con la vittima, nel corso della funzione, il segno della pace.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, il quale lamenta:

a) una violazione delle norme processuali, con particolare riferimento alla non dichiarata inutilizzabilità delle uniche fonti di prova e cioè dei filmati acquisiti agli atti e visionati in udienza per violazione delle norme in tema di tutela della privacy e cioè del Decreto Legislativo 196/2003;

b) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla mancata applicazione della continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio e quelli relativi ad altro furto commesso il 4 settembre 2009;

c) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito al trattamento sanzionatorio e in particolare alla pena base, determinata ai fini della continuazione in misura molto superiore al minimo edittale.

Considerato in diritto

1. II ricorso è da rigettare.

2. Infondata è la deduzione relativa alla inutilizzabilità dei filmato del sistema di sorveglianza perché conservato per un tempo superiore a quello consentito dalla normativa in tema di “privacy” atteso che, per un verso il documento filmato era stato formato in maniera legittima sicché è stato correttamente recuperato nel processo penale e, per altro verso, che il passaggio delle ore, così come evidenziato dalla Difesa, non ne determina Pi nutilizza bilità in senso assoluto essendo tale termine posto solo a presidio della tutela della riservatezza, che verrebbe posta in pericolo ove fosse consentito di conservare a tempo indeterminato tali registrazioni.

La tutela accordata dalla legge alla riservatezza, poi, non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e del patrimonio e, in specie, alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale, essendosi affermato come tali esigenze possono essere conseguite anche attraverso le videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro al fine di esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale, in quanto il divieto posto dallo Statuto dei Lavoratori riguarda il diritto alla riservatezza dei lavoratori e non si estende sino ad impedire i controlli difensivi dei patrimonio aziendale (v. Cass. Sez. V 12 luglio 2011 n. 34842); inoltre, nella specie si trattava di telecamere situate in luogo frequentato da una molteplicità di persone, i fedeli della chiesa, e pertanto oggettivamente visibili da più persone, sicché non vi era alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistevano le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla “privacy” ad esse connessi (v. Cass. Sez. IV 24 ottobre 2012 n. 10697).

In tale ipotesi, il diritto alla riservatezza non è tutelabile in via assoluta per la semplice ed intuitiva ragione che, poiché il comportamento tenuto da chi invoca il diritto alla riservatezza, è percettibile da chiunque si trovi in un luogo frequentato da più persone, viene meno la ragione della tutela dei luoghi stessi, pur se di proprietà privata e pur costituendo domicilio.

A ciò si aggiunga come proprio il citato articolo 160 comma 6 del D. Lvo 196/2003 nel rinviare la validità e l’efficacia di provvedimenti non conformi alla normativa in tema di privacy alla disciplina delle pertinenti norme di procedura giurisdizionali, siano esse civili o penali, sembrerebbe far salva l’utilizzabilità degli stessi in quanto:

a) un conto è la disciplina della tutela della riservatezza, sanzionata anche penalmente nell’ipotesi delle violazioni delle prescrizioni imposte dal garante (articolo 170 D. Lvo) e tra le quali non vengono indicate le violazioni dell’articolo 11 in tema di conservazione dei dati personali oggetto di trattamento per un tempo non superiore a quello necessario (quantificato in ventiquattro ore successive alla rilevazione da parte del Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2010), un conto è l’interesse pubblico alla repressione dei reati;

b) sulla base della decisione 28 marzo 2006 n. 26795 delle Sezioni Unite di questa Corte le riprese filmate sono assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 234 cod.proc.pen. per cui applicando la tesi defensionale della inutilizzabilità di tutti i documenti conservati per un tempo superiore alle ventiquattro ore sarebbero inutilizzabili tutte le scritture, le fotografie e le riprese audio in tema di dati personali acquisite agli atti dei processo dopo il dianzi indicato termine;

c) la richiamata inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione della legge (articoli 190, 191 cod.proc.pen.) ha riguardo, proprio per la collocazione sistematica, alla violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova e non anche le prove acquisite in violazione di divieti nascenti da disposizioni normative a tutela di altri diritti.

3. Quanto al secondo motivo, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia del reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici, purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione dei riconoscimento o del diniego del vincolo in questione, il Giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (v. Cass. Sez. I 20 aprile 2000 n. 1587).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico.

Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’articolo 81 cod.pen. con un generico programma delinquenziale (v. di recente Cass. Sez. I 9 gennaio 2013 n. 8513).

Conforme ai suddetti principi è la motivazione espressa sul punto dalla Corte territoriale.

4. Infine, la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello.

Nella specie la pena non è stata calcolata in misura illegale (nella media di una forbice compresa tra mesi sei ed anni tre di reclusione) e, di conseguenza, per la sussistenza di elementi di fatto e soggettivi che solo il Giudice del merito può accertare non è passibile di giudizio di legittimità.

5. II ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.