Un uomo viene scarcerato con 12 giorni di ritardo. Ammonito il Magistrato.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 10 febbraio – 20 marzo 2015, n. 5683)

Svolgimento del processo

L.A.D. , attualmente giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinano di Firenze, all’epoca dei fatti incaricata delle medesime funzioni presso il Tribunale ordinario di Prato, ha impugnato la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2014.

Detta pronuncia l’ha dichiarata responsabile dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto, nell’esercizio delle funzioni di GUP presso il Tribunale di Prato, ometteva di esercitare il necessario controllo sulla scadenza del termine massimo di durata della custodia cautelare adottata nei confronti di R.F. , con conseguente ritardo di 27 giorni nella emanazione del provvedimento di liberazione dell’indagato.

Alla dott.sa L. è stato inflitta, per l’effetto, la sanzione dell’ammonimento.

La sezione disciplinare, premesso che la data di scadenza del termine di fase di sei mesi – corrispondente all’11 maggio 2010 – era stata annotata nella copertina del sottofascicolo Gip; che la richiesta di rinvio a giudizio era stata tempestivamente depositata dal Pubblico Ministero il 31 marzo 2010 e che il provvedimento di scarcerazione venne adottato su richiesta dello stesso imputato, ha ritenuto inidonea a esimere l’incolpata da ogni addebito la cattiva organizzazione dell’ufficio, che pure era emersa nel corso dell’ispezione, considerato che proprio quell’inadeguatezza avrebbe dovuto spingerla a prestare una particolare attenzione alle scadenze dei processi con indagati detenuti.

Ragionando poi sul rapporto tra le previsioni di cui alle lettere a) e g) dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, e rilevato che tra le due norme v’è un rapporto di specialità bilaterale per specificazione, (l’antidoverosità quale genus includente la species dell’illegalità), e per aggiunta (l’evento di danno o di vantaggio indebito, richiesto solo nella prima), ha evidenziato che, esclusa ogni possibilità di concorso degli illeciti, quando v’è danno o vantaggio indebito, è applicabile la lett. a) della disposizione, laddove, quando tali elementi siano assenti, è applicabile la lett. g), sempre che sia legislativa la norma violata.

Nella fattispecie, considerato che i 27 giorni di custodia cautelare indebitamente sofferta dal R. erano poi stati imputati alla pena detentiva irrogata, di talché non vi era stato un ulteriore danno per l’imputato, rispetto a quello tipico e inevitabilmente proprio di qualsiasi violazione di termini processuali, doveva escludersi la ricorrenza dell’illecito di cui alla lett. a), ancorché l’indebita protrazione della misura in conseguenza di un comportamento gravemente negligente del magistrato impediva di riconoscere l’esimente di cui all’art. 3 bis del d.lsg. n. 109 del 2006.

Il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione proposto avverso detta pronuncia da L.A.D. è affidato a due motivi.

L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1 Con il primo motivo la ricorrente deduce manifesta illogicità della sentenza della sezione disciplinare nonché violazione dell’art. 2 lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006. Sostiene che il dovere di controllo a carico di chi opera in un ufficio giudiziario organizzato in modo precario o inadeguato, con riferimento alla scadenza delle misure cautelari, sarebbe concretamente esigibile laddove risultasse che il magistrato ne era a conoscenza e non aveva, malgrado ciò, esercitato uno sforzo supplementare di attenzione.

Ma tanto non risultava nella fattispecie dedotta in giudizio, nella quale l’unico rilievo formulato dagli ispettori aveva riguardato proprio la mancata annotazione nel registro scadenzario della posizione del R. .

Né analoghe omissioni erano state evidenziate, con riferimento al passato, di talché la scusabilità della violazione di legge che aveva dato luogo alla ritardata scarcerazione costituiva un imprescindibile parametro di valutazione.

Secondo l’esponente, il vizio logico della pronuncia impugnata consisterebbe proprio nell’avere confuso il profilo soggettivo dell’illecito disciplinare contestato – e cioè l’ignoranza o negligenza inescusabile – con quello della gravità degli effetti dalla stessa derivanti, laddove si trattava di aspetti reciprocamente autonomi.

2 Le censure sono infondate per le ragioni che seguono.

La sentenza impugnata parte dal rilievo, basato sugli esiti degli accertamenti ispettivi, della cattiva organizzazione dell’ufficio della dott.sa L. , segnatamente evidenziando l’approssimazione e la superficialità riservata a scadenze procedurali assolutamente essenziali, come quelle concernenti i termini di fase della custodia cautelare, conseguente alla mancata annotazione delle date di effettiva cessazione delle misure sul registro scadenziario.

In tale prospettiva il decidente ha valutato le anomalie riscontrate nella gestione del fascicolo concernente il R. , rispetto alla prassi propria dell’ufficio – quale la mancata formazione di un sottofascicolo di colore diverso, segnatamente addotta dal magistrato a propria discolpa – in chiave di attenuante dell’illecito disciplinare contestato, espressamente escludendo, tuttavia, l’idoneità di tali circostanze ad assurgere al ruolo di esimente dello stesso.

3 Ciò posto, le sollecitazioni critiche dell’impugnante, oggetto del primo motivo di ricorso, cercano di ribaltare la piattaforma fattuale sulla cui base il decidente ha operato la sua scelta decisoria, venendo qui a sostenere l’assoluta eccezionalità delle disfunzioni che determinarono la mancata, tempestiva scarcerazione del R. , al fine di invocarla come scriminante.

4 Sennonché è inammissibile, per difetto del requisito dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la decisione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nel caso in cui la censura presupponga un’indagine di fatto e il ricorrente non abbia provveduto ad esplicitare in quali termini la relativa questione era stata sollevata davanti al decidente (confr. Cass. civ. sez. un. 5 ottobre 2010, n. 18210).

Ciò in quanto l’impugnativa avverso siffatte sentenze è soggetta alla normativa processuale penale, quanto alla fase di proposizione, e quindi anche alla regola della cosiddetta “autosufficienza del ricorso”, con la conseguenza che, qualora si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti è onere del ricorrente, tenuto conto del disposto dell’art. 606 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, suffragare la validità dell’assunto mediante la completa trascrizione del contenuto degli atti medesimi, in modo da rendere possibile l’apprezzamento del vizio dedotto (confr. Cass. civ. sez. un. 13 settembre 2011, n. 18701; Cass. civ. sez. un. 24 settembre 2010, n. 20159).

Nella fattispecie !a mancata indicazione delle emergenze istruttorie idonee a suffragare la linea difensiva dell’impugnante – e cioè, si ripete, il carattere isolato, eccezionale e imprevedibile delle disfunzioni che avrebbero determinato la mancata scarcerazione dell’indagato – disvela il carattere meramente assertivo delle esposte critiche, marcandole di inammissibilità.

5 A ciò aggiungasi che il magistrato ha l’obbligo di diuturnamente vigilare sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, di talché, in via di principio, non esenta da responsabilità il giudice che abbia tenuto ristretta in carcere una persona che non doveva esservi, l’omessa adozione di presidi volti a evidenziare lo stato di detenzione dell’indagato, come la mancata annotazione nel registro generale della data di cessazione della misura cautelare (confr. Cass. civ. sez. un. 29 luglio 2013, n. 18191; Cass. civ. sez. un. 12 gennaio 2011, n. 507), salvo ipotesi eccezionali, qui non emerse, in cui nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, può essergli mosso. 6 Con il secondo mezzo, denunziando violazione dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006, nonché manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, deduce l’esponente che dei due parametri richiamati dal giudice di merito per escludere l’applicazione della causa di non punibilità di cui alla norma innanzi richiamata, la durata della custodia cautelare sofferta dopo la scadenza del termine e la grave negligenza rilevata nella condotta del magistrato incolpato, il primo era contraddetto da quanto dal decidente medesimo rilevato per escludere la sussistenza dell’illecito di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, in ragione della riconosciuta fungibilità della detenzione subita; mentre il secondo esauriva la fattispecie disciplinare astratta, di talché era improprio ricavarne argomenti a sostegno dell’esclusione della causa di non punibilità.

Aggiunge che nella sentenza impugnata mancherebbe del tutto la valutazione e della sostanziale inoffensività della condotta sanzionata e della compromissione dell’immagine del magistrato. 7 Anche tali critiche non colgono nel segno.

Con argomentazione per vero suggestiva, sostiene l’impugnante che contraddittoriamente la sezione disciplinare avrebbe ritenuto che la riconosciuta fungibilità della detenzione escluderebbe, allo stesso tempo, sia qualsiasi danno per la parte, sia la scarsa rilevanza del fatto.

In realtà, come già evidenziato, l’imputazione dei ventisette giorni di custodia cautelare indebitamente sofferta dal R. alla pena detentiva irrogata è stata valutata dal giudice di merito ai fini dell’esclusione della ricorrenza della fattispecie ipotetica di cui alla lett. a) del primo comma dell’art. 2 d.lgs. n. 109 del 2006.

In tale contesto, la circostanza che il decidente ha poi totalmente ignorato la fungibilità della detenzione ai fini del riconoscimento della particolare causa di non punibilità prevista dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, dimostra solo che, secondo l’inespresso ma trasparente suo convincimento, essa avrebbe con ciò esaurito ogni sua funzione.

La ricorrente invece tenta di operare il ripescaggio di quell’imputazione al fine di rivalutarla in chiave di scarsa offensività dei valori tutelati dalla norma.

Trattasi tuttavia di prospettazione difensiva che non regge a una corretta esegesi dell’assetto normativo di riferimento.

È sufficiente al riguardo considerare che la scriminante di cui si discorre ha introdotto nella materia disciplinare il principio penalistico di offensività, secondo cui la sussistenza dell’illecito va, comunque, riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla disposizione che lo prevede e punisce: il che necessariamente rimanda a un connotato intrinseco della condotta, ancorché calata nel contesto spaziale e temporale in cui la stessa è stata posta in essere (confr. Cass. civ. sez. un. 13 dicembre 2010, n. 25091).

Ciò significa che, in via di principio, sul riconoscimento della causa di non punibilità, non possono incidere fatti originati da sequenze causali del tutto indipendenti dall’attività del magistrato, trattandosi di vicende che possono, di volta in volta, intervenire o non intervenire, di talché la loro valutazione, ai fini che qui interessano, determinerebbe il singolare effetto di incidere su giudizi disciplinari relativi a fattispecie concrete assolutamente sovrapponibili, determinandone esiti ingiustamente difformi. Anche sotto questo profilo, dunque, la sentenza della sezione disciplinare resiste alle critiche dell’impugnante.

Il ricorso è respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M. 

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.