Una cooperativa sociale chiede un contributo al Comune per svolgere un convegno sull’ambiente che, alla fine, non ha tenuto.

(Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza 27 ottobre 2017, n. 664)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Composta da:

dott.ssa Luciana SAVAGNONE – Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO – Consigliere

dott.ssa Maria Rita MICCI – Primo Referendario – relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63605 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale

contro:

1) COOPERATIVA SOCIALE “T.”, con sede in Palermo, Viale ….. n. …

2) A.V. ……………;

Visto l’atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Nella pubblica udienza del 10 maggio 2017 viene dichiarata la contumacia dei convenuti e sono, quindi, uditi il relatore, dott.ssa Maria Rita Micci ed il Pubblico Ministero, dott. Salvatore Chiazzese.

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione depositato il 19 luglio 2016 e, quindi, notificato ai convenuti ai sensi dell’art. 143 c.p.c., la Procura contabile chiamava in giudizio la Cooperativa Sociale “T.” ed il sig. A.V., quest’ultimo, nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa all’epoca dei fatti, per avere gli stessi percepito un contributo, da parte del Comune di Palermo, pari ad euro 16.500,00 per lo svolgimento di un convegno in materia di educazione ambientale che, in realtà, sembrerebbe non essersi mai tenuto.

La Procura chiedeva, quindi, il pagamento dell’importo suddetto a favore del Comune asseritamente danneggiato dalla indebita erogazione, oltre oneri di legge a favore dello Stato.

A seguito delle indagini esperite dalla Guardia di Finanza, infatti, sarebbe emerso che il convegno, calendato per la data del 20 giugno 2008, non si sarebbe mai tenuto e che, anzi, in luogo dello stesso, nei locali indicati come quelli preposti ad ospitare il convegno di che trattasi, si sarebbe svolto un altro corso o seminario da parte di altra Società Cooperativa Onlus detta “F.”, dal titolo “professionalità integrate”.

Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell’atto di citazione, il convegno finanziato con le somme per cui oggi è causa, faceva parte di un più ampio progetto di formazione approvato dalla Giunta Comunale di Palermo con Delibera n. 438 del 31 dicembre 2007, ma la documentazione prodotta nonché la relazione redatta al fine di ottenere la liquidazione del contributo in parola, sarebbero risultati carenti di elementi idonei a comprovare la sua effettiva realizzazione come confermato dalla condanna in sede penale, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 640 bis c.p., subìta dall’A..

Dalla relazione della Guardia di Finanza in atti, poi, risultavano, ulteriori elementi utili ad inquadrare la vicenda. In particolare, emergeva che la fattispecie nasceva da una denuncia anonima pervenuta in data 21 giugno 2010 ed indirizzata all’allora Procuratore di Palermo, dott. Ingroia, a cui, tale G. di P., impiegato comunale, denunciava la richiesta, da parte di un non ben identificato personaggio politico di far sparire un fascicolo relativo ad un finanziamento di un convegno, a seguito di uno scandalo scoppiato per un caso denunciato dalla trasmissione televisiva “striscia la notizia”.

L’anonimo impiegato comunale non avrebbe reso il favore provvedendo, invece, a denunciare subito il fatto alle competenti autorità.

A seguito delle indagini disposte dall’autorità giudiziaria ordinaria e dalla Procura contabile, veniva posta l’attenzione sulla Delibera n. 438 del 31 dicembre 2007, di cui sopra si è detto e sulla Determina Dirigenziale n. 583 del 31 dicembre 2007, a firma del Dirigente dell’Ufficio di Staff del Consiglio Comunale , dott. Massimo Collesano, con cui è stata impegnata la somma per cui oggi è causa, mentre la liquidazione della stessa risulta avvenuta con Determina Dirigenziale n. 152 del 23 luglio 2008, sempre a firma del dott. Massimo Collesano.

Propedeutica a tale liquidazione sarebbe stata una produzione documentale e di materiale fotografico, nonché il deposito di una relazione attestante l’attività svolta, a firma dell’Istruttore Amministrativo G.G. e del Funzionario amministrativo Responsabile del Procedimento, dott. A. R..

Al fine di ottenere la liquidazione del contributo, la Cooperativa T., con cui il comune di Palermo in data 27 maggio 2008 aveva sottoscritto un atto d’obbligo, avrebbe prodotto una fattura di importo pari al contributo erogato, emessa dalla A. s.n.c., una società avente come oggetto sociale l’organizzazione di convegni ed eventi.

Dalle indagini è emerso, altresì, che detta ultima società aveva cessato la propria attività nel dicembre 2009 ma che, in ogni caso, dall’esame della contabilità conservata, risultava regolarmente annotata la fattura emessa a favore della Cooperativa . pagata con bonifico bancario.

Gli operanti della Guardia di Finanza hanno riferito, inoltre, che nella Relazione attestante l’attività svolta per il convegno, la Cooperativa dichiarava di aver rispettato tutte le prescrizioni imposte, tra cui quella di mantenere il logo del Comune di Palermo in evidenza.

Il materiale fotografico prodotto, però, riportava la locandina del convegno affissa nei locali, un’aula con pochi alunni ed una persona apparentemente intenta ad insegnare, la targa I.F.I.M “Istituto Formazione Integrata Mediterraneo” affissa al lato del portone contraddistinto con il civico 4/F della via delle Croci. In nessuna delle foto risultava in evidenza il logo della Città di Palermo ma unicamente quello della Regione Sicilia. In nessuna foto, poi, era ritratto il convenuto A. V.che si era proposto come incaricato dei “saluti iniziali”, dell’Ing. D’A. A., asseritamente esperto in materia di ambiente ed invitato al convegno quale curatore della parte introduttiva, nonché del servizio di catering, pure posto in programma e fatturato.

Non sono, inoltre, mai state prodotte o, rinvenute in seguito, registrazioni audio, volantini o materiale informatico in qualche modo comprovante l’avvenuto svolgimento del convegno. A seguito delle ispezioni investigative è stato rinvenuto un “contratto di servizi” sottoscritto in data 4 giugno 2008 tra la Cooperativa Sociale “T.” e la Società Cooperativa “F.” con il quale la prima si impegnava a mettere nelle disponibilità della seconda i locali siti in Palermo Via delle Croci 4/F e, precisamente, aule attrezzate in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa FSE per lo svolgimento di corsi di formazione.

La Società Cooperativa “F.” avrebbe avuto la disponibilità dei locali in parola (espressamente forniti di tutto il materiale necessario per la didattica meglio elencato in un apposito “allegato A”), dalle ore 8.30 alle ore 20.00 per il periodo compreso tra il 3 giugno 2008 ed il 31 dicembre 2008, dietro il pagamento della somma di euro 16.250,00.

Proprio con riferimento ai locali asseritamente destinati ad ospitare il convegno è opportuno segnalare quanto è emerso dalle indagini investigative.

Il convegno doveva tenersi nei locali nella disponibilità della scuola I. di Palermo, via delle Croci 4/F, così come dichiarato dal sig. A. V., mentre sulla locandina era indicata come sede del convegno l’Aula Magna della I.F.I.M. soc. Consortile (poi divenuta I.F.I.M. s.r.l.), via delle Croci 4/F.

In proposito, dalle indagini è emerso che la I.F.I.M. ha sede in Palermo, via Principe di Palagonia n. 32 presso la residenza del legale rappresentante L.P., il quale è legale rappresentante anche della W.Associazione di promozione sociale, questa con sede in via delle Croci 4/F.

Secondo quanto riferito dagli operanti, le foto prodotte in sede di richiesta di liquidazione sembrano riprodurre proprio i locali di cui ha la disponibilità il sig. L..

La I.F.I.M. sembrerebbe aver ricevuto in comodato d’uso i locali di che trattasi dall’Opera Pia Istituto Santa Lucia.

Il sig. L., interrogato in merito all’eventuale avvenuto svolgimento del convegno ha rilasciato, a detta degli operanti della Guardia di Finanza, delle dichiarazioni imprecise, dicendo di non ricordare con esattezza quanto accaduto in quel periodo.

Nei locali di che trattasi, invece, stante la stipula del contratto di servizio di cui sopra tra la cooperativa “T. e la “F.”, quest’ultima avrebbe tenuto un convegno dal tema “professionalità integrate”, così come accertato dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini, a seguito delle quali è stata disposta l’acquisizione di documenti nella disponibilità della Cooperativa “F.”. E’, così, emerso che quest’ultima, proprio nella giornata del 20 giugno 2008, avrebbe tenuto un seminario dal titolo “professionalità integrate” proprio nei locali siti in Palermo, via delle Croci n. 4/F, concessi in uso dalla Cooperativa “T.” con il contratto di servizi in atti, di proprietà dell’I.P.A.B. Opera Pia Istituto Santa Lucia e nella disponibilità, in virtù di regolare contratto di comodato, della I.F.I.M. di cui il sig. L.aveva la rappresentanza legale.

Il mancato svolgimento del convegno ha fatto ritenere indebita l’erogazione del beneficio di che trattasi.

La Procura, quindi, ha ritenuto di dover citare in giudizio tanto la Cooperativa beneficiaria del contributo quanto il legale rappresentante, avendo lo stesso materialmente ingerito nella gestione delle risorse erogate.

L’attore pubblico ha ravvisato nelle condotte appena descritte l’elemento psicologico del dolo ed ha richiesto la condanna in solido dei due convenuti alla restituzione dell’intera somma ricevuta (euro 16.500,00) al Comune di Palermo presunto danneggiato.

All’udienza del 10 maggio 2017, dopo la dichiarazione di contumacia dei convenuti, cui l’atto di citazione è stato ritualmente notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c, la Procura ha insistito nell’accoglimento delle conclusioni già formulate nell’atto introduttivo del presente giudizio.

Considerato in diritto

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura erariale ha prospettato al Collegio una ipotesi di danno erariale in tema di finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di convegni e/o corsi di formazione, in quanto la provvista erogata sarebbe, successivamente, risultata distratta, sottratta o, comunque, non destinata, alla realizzazione dell’attività di formazione per lo svolgimento della quale era stata erogata.

Convenuti in giudizio sono la Cooperativa destinataria del contributo (Cooperativa T.) ed il legale rappresentante V.A., entrambi rimasti contumaci, chiamati a restituire in solido, l’intero contributo liquidato, pari ad euro 16.500,00.

Occorre precisare, per quel che riguarda la posizione degli amministratori di società beneficiarie di contributi pubblici, che ampi chiarimenti sia in merito alla giurisdizione della Corte dei conti che alla loro legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità amministrativa, sono stati recati dalle SS.UU. della Cassazione, le quali hanno avuto modo di affermare che “…della distrazione dei fondi pubblici, debbano risponderne sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiaria) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità” (così Cassazione, SS.UU., 9.5.2011, n. 10062/ord.; Corte conti I appello n. 281/2013).

Assume quindi rilievo pertinente ed adeguato, ai fini della contestazione di responsabilità e della conseguente assunzione della qualità di parte nel presente giudizio, il fatto che un soggetto, come amministratore e legale rappresentante della società che abbia percepito indebitamente o illecitamente distratto risorse finanziarie assoggettate al vincolo di destinazione, si sia ingerito nella gestione delle risorse collettive, incidendo negativamente sulla realizzazione del programma imposto dall’Amministrazione, fino a determinarne lo sviamento dalle finalità pubbliche.

E’, così, possibile ritenere sussistente un “rapporto di servizio” sia nei confronti della società che del socio amministratore che abbia materialmente agito per lo sviamento delle pubbliche risorse.

I fatti, così come descritti dalla Guardia di Finanza, non lasciano margini di dubbio in ordine alla illegittimità delle condotte contestate.

E’ emerso, infatti, che la vicenda in esame sembra essere venuta alla luce solo a seguito di una denuncia anonima con la quale venivano portati a conoscenza dell’allora Procuratore di Palermo, i fatti per cui oggi è causa che, a detta dell’anonimo denunciante, addirittura un non ben noto politico aveva interesse a non far emergere, arrivando al punto di chiedere di far sparire il relativo fascicolo.

La dinamica dei fatti così come, successivamente, accertata e descritta dai militari della Guardia di Finanza, consente di poter ritenere attendibile la fonte e verosimili gli eventi denunciati.

Come esposto in narrativa, con Delibera di Giunta 438/2007, il Comune di Palermo ha approvato la programmazione di una serie di eventi culturali che il Comune medesimo si impegnava a finanziare, stanziando una somma di euro 319.751,00.

In data 3 dicembre 2007 la Cooperativa T. presentava domanda di ammissione per il finanziamento di un convegno sul tema “educazione ambientale”.

Con successiva Determina Dirigenziale n. 583 del 31 dicembre 2007, a firma del Dirigente dell’Ufficio di Staff del Consiglio Comunale, dott. Massimo Collesano, sarebbe stata impegnata la somma per cui oggi è causa, mentre la liquidazione della stessa sarebbe avvenuta con Determina Dirigenziale n. 152 del 23 luglio 2008 sempre a firma del dott. Massimo Collesano. Propedeutica alla liquidazione, poi, sarebbe stata una produzione documentale e di materiale fotografico nonché la produzione di una relazione attestante l’attività svolta, a firma dell’Istruttore Amministrativo G. G. nonché del Funzionario amministrativo Responsabile del Procedimento, dott. A.R..

Riferiscono i militari della Guardia di Finanza che in data 27 maggio 2008 il Comune di Palermo e la Cooperativa “T.” avevano sottoscritto un atto d’obbligo (successivamente allegato alla Determina di liquidazione) con il quale la Cooperativa si impegnava ad attenersi alle prescrizioni ivi indicate, pena il mancato pagamento del contributo. Al fine di ottenere la liquidazione del contributo la Cooperativa T.avrebbe prodotto una fattura di importo pari al contributo erogato, emessa dalla A. s.n.c., una società avente come oggetto sociale l’organizzazione di convegni ed eventi.

Le indagini hanno rivelato che nessun convegno è stato mai tenuto dalla Cooperativa T. per il tema e la data indicati nell’atto d’obbligo.

Non è stata offerta alcuna prova circa l’effettivo svolgimento del convegno; il materiale fotografico prodotto è carente di ogni riferimento alle sedute svolte, agli ospiti ed ai docenti presenti in aula, nonché al numero dei partecipanti presenti in aula.

Nessuna documentazione è stata offerta, inoltre, circa il servizio di hostess e catering che avrebbe dovuto essere organizzato proprio dalla società A. s.n.c.. Non sono stati offerti in copia volantini o inviti del convegno.

La Cooperativa T. è risultata inadempiente anche rispetto all’impegno più semplice preso con l’atto d’obbligo sottoscritto con il Comune e, precisamente, con l’impegno di esporre in modo ben visibile durante tutto il convegno, il logo del Comune di Palermo che aveva provveduto a finanziare l’evento.

Dal materiale fotografico prodotto, infatti, è possibile riscontrare “in primo piano” unicamente il simbolo della Regione Sicilia, mai coinvolta nell’evento finanziato.

L’incertezza circa la corretta individuazione dei locali che avrebbero ospitato il convegno, poi, non fa che confermare i connotati fraudolenti della vicenda che può, a questo punto, ritenersi unicamente organizzata per sottrarre indebitamente pubbliche risorse. I fatti, così come descritti dalla Guardia di Finanza, pertanto, sembrano non lasciare margini di incertezze per la qualificazione illegittima degli stessi: è certo, infatti, che il convegno, pagato con pubbliche risorse.

Solo le indagini della Guardia di Finanza, però, hanno rivelato il meccanismo truffaldino adottato dalla Cooperativa e dal suo legale rappresentante per ottenere la liquidazione di pubbliche risorse, consistito essenzialmente nell’attestare falsamente l’avvenuto svolgimento di un convegno attraverso la produzione di foto ed altro materiale relativo a tutt’altro evento, tenuto da tutt’altro soggetto, nei medesimi locali dove la Cooperativa T. avrebbe dovuto lavorare.

Ad una rappresentazione dei fatti già così altamente compromessa deve aggiungersi l’ulteriore grave circostanza data dalla irreperibilità dei convenuti subito dopo gli eventi descritti; i locali della Cooperativa, all’indirizzo risultante dalle certificazioni anagrafiche in atti, sono stati, infatti, trovati chiusi dagli operanti mentre il legale rappresentante è risultato irreperibile, così come meglio risulta dalle informazioni raccolte in loco dall’Ufficiale Giudiziario,.

Ciò ha comportato il fatto che si è potuto procedere alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio per entrambi i convenuti, con le formalità di cui all’art. 143 c.p.c..

Le condotte, così come rappresentate, devono innegabilmente ritenersi caratterizzate da dolo stante la comprovata, consapevole e reiterata violazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’ottenimento del contributo, con ciò comportando un palese sviamento delle pubbliche risorse rispetto alle finalità per le quali erano state erogate.

I fatti, così come descritti, rivelano come sin dall’inizio gli odierni convenuti avessero unicamente l’intenzione di appropriarsi di pubbliche risorse ai danni del Comune di Palermo.

Questi meccanismi truffaldini organizzati per sottrarre pubbliche risorse, probabilmente, dovrebbero far, però, riflettere le stesse amministrazioni danneggiate, inducendole ad una sostanziale modifica delle procedure finalizzate alla erogazioni di pubbliche risorse, attraverso l’adozione di reali controlli, da effettuarsi sia in sede di concessione del contributo che durante la realizzazione dell’intervento finanziato, non sempre essendo sufficienti le mere dichiarazioni postume.

Alla luce di quanto sin qui esposto, i convenuti, pertanto, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura, devono, essere condannati al pagamento in solido della somma totale di euro 16.500,00 (SEDICIMILACINQUECENTO/00) a favore del Comune di Palermo.

Alla predetta somma vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, decorrente dalla data del pagamento alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia, da ripartirsi in parti uguali tra i convenuti, seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

a. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, relativamente al giudizio n. 63605 dichiara la responsabilità amministrativa della COOPERATIVA SOCIALE T. e di A.V. e, per l’effetto, li condanna al pagamento in solido della somma di euro 16.500,00 (SEDICIMILACINQUECENTO/00) a favore del Comune di Palermo.

b. Alla predetta somma vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.

c. Le spese di giustizia, da ripartirsi in parti uguali tra i convenuti, seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, in euro 277,16.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 maggio 2017.

L’estensore Il Presidente

F.to Maria Rita Micci F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge il 27 ottobre 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele.