Una minore durante una passeggiata a cavallo in un villaggio turistico, cade al suolo a causa dell’improvviso imbizzarrimento del cavallo adulto su cui era stata posta dall’istruttore.

(Tribunale di Palermo – Sezione III civile – sentenza 10 maggio 2016, n. 2605)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2013

Tra

VI.AL. e TA.TI.. n. q. di genitori della minore AU.VI., (Avv. Sa.Sp.)
attori

E

LO.FR. (Avv. Na.Fe. c/o Avv. Le.Ra.)
convenuto

E

IP. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, convenuta contumace

Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.

IL TRIBUNALE DI PALERMO – TERZA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nella contumacia della Ip. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, così provvede:

In accoglimento delle domande spiegate da Al.Vi. e Ti.Ta., n. q. di genitori della minore Au.Vi., con atto di citazione del 25/30.01.13, condanna la società Ip. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, e Fr.Lo., sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento in favore degli attori n. q. della somma, liquidata all’attualità, di Euro 31.215,00, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;

Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti degli attori n. q. delle spese di giudizio, liquidate, in proporzione alla condanna, in complessivi Euro 4.121,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre a quelle relative alle espletate cc.tt.uu., liquidate come da decreti in atti e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.

Motivi della decisione.

Al.Vi. e Ti.Ta., nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Au., hanno agito in giudizio per ottenere, previa declaratoria della responsabilità dei convenuti Ip. S.p.A. e Fr.Lo., ex art. 2050 c.c., il ristoro dei danni fisici e psichici sofferti dalla minore in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 27.06.12, allorquando, trovandosi con la famiglia presso il villaggio turistico (…) di Catanzaro, di proprietà della società convenuta, al fine di trascorrere una settimana di vacanza, durante una passeggiata a
cavallo, rovinava al suolo a causa dell’improvviso imbizzarrimento del cavallo adulto su cui era stata posta dall’istruttore, Fr.Lo., il quale si era astenuto dal l’utilizzare ogni tipo di precauzione per evitare l’evento ed i danni.

Ciò posto, precede per ragioni di ordine logico la disamina dell’eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata dal convenuto Lo. nella comparsa di costituzione.

Secondo detto convenuto, competente a decidere la presente controversia sarebbe il Tribunale di Catanzaro, sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, nella cui circoscrizione è compreso sia il Comune di Isca sullo Ionio – luogo di residenza del Lo. e di adempimento dell’obbligazione – sia quello di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio – luogo in cui il sinistro si è verificato. Detta eccezione va respinta.

Sul punto, basti osservare che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatele solutionis, previsto dal III comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sull’individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 12455/10).

Ben attagliandosi il superiore principio al caso di specie, non può non rilevarsi che in concreto parte attrice ha instato per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 40.000,00 a titolo di risarcimento
dei danni nell’interesse esclusivo della minore nonché al pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dai genitori della minore a seguito del sinistro, chiedendo, quindi, il pagamento di una somma “determinata”, senza neppure rimettere la quantificazione del chiesto ristoro alla valutazione del nominando ctu e senza, peraltro, che l’eventuale complessità dell’indagine da compiere sull’ammontare effettivo del credito possa – secondo il principio appena affermato – incidere sull’individuazione della competenza per territorio.

Ed allora, posto che, a mente del III co. dell’art. 1182 c.c., l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, deve opinarsi che sia in concreto applicabile il forum destinatae solutionis di cui al richiamato comma, con conseguente radicamento della competenza presso il foro di Palermo, adito dagli attori.

Sgombrato il campo dalla superiore eccezione preliminare, passando al merito, le peculiarità del caso di specie, afferente al risarcimento dei danni a seguito di una caduta da cavallo durante lo svolgimento di un’attività equestre, inducono a ritenere che la fattispecie vada sussunta nell’alveo applicativo dell’art. 2050 c.c. (relativo ai danni conseguenti all’esercizio di attività pericolose), a mente del quale chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

In proposito ed in linea di principio, deve affermarsi che non sempre l’attività equestre può considerarsi pericolosa, ma può diventarla se ricorrano determinate circostanze: secondo la Suprema Corte, essa potrà considerarsi pericolosa quando è esercitata da principianti ovvero allievi giovanissimi e inesperti che non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell’animale (Cass. Civ., sez. III, n. 16637/08).

E così, il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti, l’attività equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario od all’utilizzatore dell’animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito.

Secondo il disposto dell’art. 2052 c.c., invero, il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Nel caso che ci occupa, è pacifico che la piccola Au.Vi., che all’epoca aveva appena sette anni, è rimasta vittima del sinistro per cui è lite e che la bambina è stata posta in groppa ad un cavallo adulto – come mai neppure contestato dall’unico convenuto costituito -, forse per la prima volta nella sua vita, soltanto per fare un giro a cavallo (come è emerso nel corso del giudizio) – il che consente di ritenere che la bambina, oltre che giovanissima, fosse anche una cavallerizza del tutto inesperta e priva di capacità di controllo dell’animale.

L’art. 2050 c.c. pone, peraltro, una presunzione di responsabilità a carico di chi esercita l’attività pericolosa, superabile solo nel caso venga fornita da questi la prova positiva di aver predisposto ogni misura idonea a prevenire l’evento dannoso, di modo che il comportamento del danneggiato o del terzo costituisca solo una causa concorrente al verificarsi dell’evento lesivo; viceversa, al danneggiato spetterà di provare il nesso causale tra l’attività svolta e il danno subito.

In buona sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall’art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell’esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo; resta, poi, a carico del danneggiante l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez. III, n. 19449/08).

In ogni caso, non può prescindersi dall’accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra il lamentato danno ed il comportamento che si pretende averlo provocato, ovvero, in concreto, l’esercizio dell’attività pericolosa da parte dei soggetti in questa sede convenuti in giudizio dagli attori (id est la società proprietaria del villaggio turistico, all’interno della cui struttura si trovava il maneggio, e l’istruttore che aveva in uso il cavallo al momento del fatto).

Poste le superiori premesse in diritto, deve opinarsi in punto di fatto che la domanda attorea debba trovare accoglimento e vada accolta, in quanto l’istruttoria espletata ha consentito la formazione di una prova idonea a convincere il Tribunale della sua fondatezza sia sotto il profilo soggettivo dell’individuazione dei responsabili dell’evento sia sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l’esercizio dell’attività pericolosa e l’evento dannoso lamentato in atto di citazione.

Addotto a testimoniare dagli attori ed escusso all’udienza del 29.05.14, Gi.Sa., premettendo di non conoscere gli attori prima del fatto e di avervi assistito, trovandosi presso il villaggio turistico Sant’Andrea Apostolo dello Ionio di Catanzaro con la propria famiglia e, in particolare, avendo accompagnato il figlioletto presso il maneggio per fargli fare la passeggiata a cavallo – circostanze, queste, che consentono di attribuire alla deposizione in parola un elevato grado di attendibilità, vista l’indifferenza del teste e la prospettiva privilegiata da cui lo stesso assistette al sinistro -, ha anzitutto dichiarato che “all’interno del residence erano apposti alcuni cartelloni che invitavano i clienti a far partecipare i propri figli all’attività sportiva in questione, ossia a fare un giro a cavallo con l’assistenza di una persona adulta all’uopo destinata”; siffatta circostanza smentisce quanto affermato dal Lo. nella comparsa responsiva, allorché il convenuto afferma che la piccola si trovava in groppo al cavallo soltanto per scattare una fotografia ricordo (cfr. pg. 4 comparsa).

Peraltro – e detto dato non appare di poco conto, anche al fine di corroborare gli assunti del testimone oculare -, dalla ricevuta datata 27.06.12 e rilasciata dallo stesso Lo., che l’ha pure sottoscritta, con sottoscrizione mai disconosciuta, si evince che i genitori della piccola Au. pagarono la somma di Euro 6,00 per “n. 3 giretti a cavallo dentro il recinto” (cfr. ali. 2 memoria istruttoria attorea) ma non piuttosto per far fare alla bambina una mera foto ricordo in groppa ad un cavallo.

Il teste ha, ancora più significativamente, raccontato nel dettaglio che “il giorno in questione Au. fu issata su un cavallo adulto dall’istruttore, che nell’occasione era scalzo e senza attrezzature né abbigliamenti idonei, senza che le fossero forniti né il kap né il corpetto imbottito per proteggere la cassa toracica e le spalle; per i primi venti minuti l’istruttore, che era un “viddano”, ha fatto circolare i bambini attorno alla grande piazzola destinata a ciò uno alla volta, trattenendo il cavallo per le redini; poi, dato che i bambini erano tanti, ha iniziato a far fare il giro a due bambini alla volta, ciascuno su un cavallo diverso, tenendo le redini di entrambi i cavalli.

Se non ricordo male, Au. ha fatto il suo giro per seconda dopo che l’istruttore aveva cambiato il suo modus operandi. Ma in questo caso l’istruttore anziché procedere guardando in avanti, ha iniziato a camminare all’indietro, tirando i cavalli per le redini. In questo modo i musi dei due cavalli si sono scontrati ed uno dei due – quello su cui si trovava Au. – si è imbizzarrito e ha disarcionato la bambina che prima è volata per aria e poi è caduta a terra, finendo sotto i due cavalli, che fortunatamente sono rimasti fermi … l’istruttore ha avuto la prontezza quantomeno di tirare verso di sé i cavalli per evitare che colpissero Au.”.

La svolta prova orale con il teste Sa. offre, dunque, la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra lo svolgimento dell’attività pericolosa e l’evento dannoso, ben potendo vieppiù reputarsi dimostrato l’imprudente comportamento di Fr.Lo., la cui trentennale esperienza come istruttore veniva pubblicizzata all’interno della struttura turistica di proprietà della Ip. (cfr. all. B alla memoria n. 1 degli attori), avendo lo stesso, per l’urgenza di fronteggiare la richiesta di un numero sempre maggiore di clienti (“i bambini erano tanti”, ha riferito il Sa.), omesso qualsivoglia cautela nello svolgimento dell’attività equestre, sia sotto il profilo della superficialità della decisione (alquanto azzardata, a dire il vero) di condurre per le redini ben due cavalli per volta con in groppa due giovanissimi ospiti del villaggio, inesperti e privi di sostegni ad eccezione della criniera del cavallo, senza munirsi peraltro egli stesso di un abbigliamento che gli avrebbe verosimilmente consentito di opporre più forza in caso di agitazione degli animali (il Sa. ha, invero, dedotto che il Lo. era scalzo), sia sotto il profilo della mancata fornitura ai piccoli ospiti di qualsivoglia dispositivo di protezione (quali un caschetto da equitazione o un corpetto protettivo per il torace, come correttamente fatto rilevare dal Sa.).

In buona sostanza, non soltanto i due convenuti non hanno offerto – come era loro onere – la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire il danno, essendo la Ip. rimasta contumace ed essendosi il Lo. astenuto dall’articolare mezzi di prova e non essendo comparso, senza giustificato motivo, neppure a rendere l’interrogatorio formale deferitogli dagli attori – ben potendosi, dunque, in applicazione del disposto di cui all’art. 232, 1 co. c.p.c., reputare ammesse le circostanze sulle quali lo stesso interrogatorio verteva, alla luce di ogni altro elemento probatorio in atti -, ma dall’espletata attività istruttoria, assunta su impulso dei soli attori, è emerso l’esatto contrario, potendosi piuttosto ritenere che l’avventato comportamento dell’istruttore, a cui i bambini erano affidati durante le passeggiate, abbia creato l’occasione di un evento dannoso, che, secondo quanto dichiarato dal testimone oculare, avrebbe potuto verosimilmente avere conseguenze ben più disastrose (la piccola Au. è, infatti, rimasta, dopo la caduta, sotto i due cavalli che avrebbero potuto schiacciarla se la prontezza del Lo. nel tirare a sé gli animali non avesse evitato il peggio).

Tutto ciò posto, spetta agli attori n. q. il ristoro dei danni subiti dalla figlia minore in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni cui sono pervenuti, all’esito di indagini coerenti e lineari, condotte sulla base di precise risultanze dell’esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l’evento e le lesioni, entrambi i consulenti
d’ufficio nominati in relazione al rispettivo ambito di competenza: secondo quanto concluso dal Ctu, dr.ssa Gi.Bo., Au.Vi. “a causa della caduta accidentale da cavallo occorsale il 27.6.2012 riportò trauma contusivo lombo – sacrale e trauma minore del rachide cervicale.

Le predette lesioni possono ritenersi casualmente riconducibili all’evento traumatico descritto in anamnesi: caduta posteriore da cavallo con urto al suolo della regione lombare e sacrale”.

Secondo le conclusioni del primo Ctu, a detti traumi non sono residuati postumi permanenti; mentre, in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata alla minore da quelle lesioni, il Ctu ha concluso nel senso che “all’evento traumatico è conseguito un periodo di ITA di 11 giorni; ITP al 75% di 7 giorni; ITP al 50% di 30 giorni e al 25% di giorni 60”.

Quanto alla valutazione dei danni psichici riportati dalla minore, è opportuno fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu all’uopo nominato all’udienza del 20.11.14 per approfondire esclusivamente le indagini di natura psicologica, la cui specifica competenza professionale consente di ritenere maggiormente affidabili le conclusioni medesime.

Il Ctu ha ritenuto residuati – a carico di Au.Vi. ed in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall’incidente – postumi quantificati con la percentuale del 10%. In buona sostanza, posto che i danni riportati dalla minore si sono rivelati di natura quasi esclusivamente psichica – come si è appurato a seguito della prima ctu svolta sulla stessa dal perito medico – legale inizialmente nominato ma privo di specifica competenza nella materia in parola -, è bene in concreto farsi riferimento, quanto alle valutazioni psicologiche, alle conclusioni cui è pervenuta, secondo la metodologia della psicologia clinica e della psicodiagnostica e con l’ausilio di esami diagnostici e strumenti testologici standardizzati (che hanno coinvolto sia la minore che i familiari e che non sono stati compiuti dal primo Ctu), che ben resistono alle critiche mosse dal convenuto – a cui il Ctu ha dato esaustivo riscontro nell’elaborato suppletivo -, la dr.ssa Eleonora Gagliardi, la cui specifica competenza nel campo di interesse, come attestata dall’elaborato offerto al Decidente, appare ben confacente al caso di specie.

Il Ctu, precisando che “gli esiti psicologici dell’evento incidentale occorso alla minore periziata sono evidenziati dalla presenza di sintomi nelle seguenti aree: 1) Area dell’assetto psicologico.

La modificazione dell’assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua autonomia, nella sua autostima e nella percezione della propria immagine psichica è valutabile per Au.Vi. in termini di un danno lieve… 2) Area delle relazioni familiari ed affettive sociali.

In tale area si manifesta un danno lieve, emerso dalla difficoltà nel chiedere sostegno “, ha concluso nel senso che Au.Vi. ha riportato, in connessione causale con l’evento dannoso per cui è lite, un “disturbo post traumatico da stress cronico”, intendendosi per “cronico” un disturbo la durata dei cui sintomi sia superiore ai 3 mesi (cfr. pg. 33 relazione peritale in atti).

Detto pregiudizio, secondo il Ctu, “è da considerarsi appartenente alla II classe in quanto lieve pregiudizio compatibile solo con l’esecuzione di alcune delle attività quotidiane, con un comportamento sociale non adeguato, ed una compromissione delle capacità di concentrazione e di adattamento” (cfr. pg. 36).

Peraltro, le valutazioni del Ctu corroborano e sono a loro volta corroborate dalla svolta attività istruttoria con i testi An.Sc. e Lu.Di., entrambe insegnanti di Au. prima e dopo l’evento del 27.06.12, le quali hanno, con dichiarazioni univoche e concordanti, affermato che “prima del settembre 2012 Au. era un’alunna modello, sempre solare, attenta e partecipe; mentre dall’inizio dell’anno scolastico 2012/2013 tutti noi insegnanti abbiamo constatato che Au. era diventata distratta, introversa, poco partecipe ed eravamo costretti a richiamarla, cosa che prima non era mai successo; ricordo che Au. si estraniava spesso dall’attività scolastica.

Conoscendo la bambina, sempre attenta e diligente prima di allora, evitavo di rimproverarla perché era insolito questo suo atteggiamento triste e depresso …

Il comportamento e la personalità di Au. erano completamente cambiati; anche nei rapporti con i compagni Au. si è isolata” (così ha detto il teste Sc.) e che “ho notato che dall’inizio della terza elementare l’atteggiamento e l’umore di Au. erano radicalmente cambiati: mentre prima era solare, attenta e studiosissima, all’inizio della terza elementare Au. era diventata distratta e con la testa tra le nuvole. Io richiamavo la sua attenzione e notavo che aveva un’aria triste ed uno sguardo spento; era diventata un’altra… il rendimento di Au. è peggiorato” (tanto da riferito la Di.).

Le prove orali comprovano, pertanto, che successivamente all’evento traumatico del 27.06.12 il comportamento della piccola Au. si modificò completamente, con ripercussioni finanche sul rendimento scolastico, a causa della compromissione della capacità di concentrazione e di adattamento di cui il Ctu ha parlato; secondo la Sc., poi, “quando chiesi ad Au. quale fosse il suo problema, la bambina mi disse che aveva avuto problemi con un cavallo in un agriturismo e mentre raccontava il fatto era impaurita”.

Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall’altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).

Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. offerta dal Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972 – 26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un’ingiustizia costituzionalmente qualificata.

E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico – legale e che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico – relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.

Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all’indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408.

Con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.

In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico – fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n. 12408/11).

Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro – permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali -, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).

E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (10%), sulla base del valore – punto adeguato all’età (7 anni) del soggetto all’epoca del fatto ed al livello dell’invalidità, si liquida a parte attrice la somma, riconosciuta all’attualità, di Euro 26.775,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.

Quanto al danno derivante dall’inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all’anno 2014) in una forbice giornaliera da un minimo di Euro 96,00 ad un massimo di Euro 145,00, non sussistendo circostanze particolari, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all’importo minimo di Euro 96,00: spetta, dunque, agli attori n. q. a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di Euro 4.440,00 (di cui Euro 1.056,00 per I.T.T., Euro 504,00 per I.T.P. al 75%, Euro 1.440,00 per I.T.P. al 50% ed Euro 1.440,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all’attualità.

Non sono stati chiesti, invece, né tantomeno dimostrati esborsi per la cura e la diagnosi delle patologie riportate in occasione del sinistro ed in correlazione causale con l’incidente medesimo, di guisa che nulla può essere riconosciuto a detto titolo.

Conclusivamente, la somma dovuta agli attori n. q., liquidata all’attualità, ascende ad Euro 31.215,00, sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (27.06.12), commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del c.d. “danno da ritardo”.

Non può trovare accoglimento, infine, la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 10.000,00 “a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, subiti dai genitori Vi. – Ta., a seguito del sinistro oggetto di causa” (cfr. pg. 7 atto citazione), se solo si consideri che gli attori hanno agito in giudizio nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore ma non anche (o piuttosto) in proprio, di guisa che nulla può essere loro riconosciuto a titolo di danno personale.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate, in proporzione alla condanna, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell’art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14 ed applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (03.04.14), in complessivi Euro 4.121,00,00, di cui Euro 494,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste in solido a carico di entrambi i convenuti, che dovranno rifondere a parte attrice anche le spese relative alle due espletate cc.tt.uu., liquidate come da decreti in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.

Così deciso in Palermo il 10 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2016.