Una motovedetta armata della Guardia di Finanza, in servizio di polizia marittima, deve essere considerata nave da guerra (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 21 settembre 2006, n. 31403).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

… OMISSIS …

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza del 20.4.2004 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma di quella resa secondo il rito abbreviato in data 16.9.2003 dal G.U.P. del Tribunale veneziano, riduceva a un anno, quattro mesi e dieci giorni di reclusione la pena irrogata a P. F. per i delitti di cui ai capi a) b) e c), e confermava quella di un mese di arresto irrogata allo stesso per la contravvenzione di cui al capo d), con i doppi benefici di legge, avendolo giudicato colpevole dei seguenti reati:

a) art. 1100 c.n., perché, al comando della imbarcazione di sua proprietà, aveva commesso atti di violenza contro una imbarcazione della Guardia di Finanza che si era posta all’inseguimento della prima;

b) art. 635 c.p., comma 2, perché, effettuando una repentina manovra con la sua imbarcazione, provocava una collisione con la nave da guerra in dotazione della Guardia di Finanza, cagionandone il danneggiamento;

c) art. 337 c.p., perché con la violenta condotta descritta nei capi precedenti, aveva opposto resistenza ai pubblici ufficiali imbarcati sul natante della G.d.F., dopo che questi avevano intimato l’alt per procedere a un controllo sull’attività di pesca dei molluschi effettuata dall’imputato;

d) art. 1231 c.n., per aver montato sulla predetta imbarcazione da pesca un motore fuoribordo di potenza superiore a quella consentita.

Accertati in (omissis).

La Corte di merito accertava che in data 25.3.2002 una pattuglia della Guardia di Finanza di Chioggia, in servizio di controllo sulla pesca abusiva di molluschi, aveva individuato all’imboccatura del porto chioggiano un gruppo di imbarcazioni che trasportava molluschi.

L’unità navale (omissis) si era posta all’inseguimento di queste imbarcazioni, individuandone una per la quale si rendeva possibile l’abbordaggio.

L’imbarcazione però, dopo l’intimazione di alt, si era data alla fuga a luci spente ed era riuscita a speronare l’unità militare provocandone la rottura dell’elica.

Prima che l’imbarcazione riuscisse a far perdere le proprie tracce i militari operanti erano però riusciti ad annotarne il numero di matricola, corrispondente a (omissis), e individuarne il tipo e il colore.

Il giorno seguente, era stato accertato che l’imbarcazione era di proprietà di P.F.;

che era stata ricoverata presso il cantiere (omissis) di V. D.; che presentava uno squarcio nella zona poppiera, del tutto compatibile con la collisione verificatasi la sera precedente; e che montava un motore fuoribordo di potenza superiore di oltre kw 567 a quella consentita.

Tanto premesso in fatto, la Corte confermava la responsabilità del P., confutando i motivi di appello dedotti da quest’ultimo, sulla base delle seguenti considerazioni.

Era certa la identificazione del natante che aveva provocato la collisione e la rottura della elica della unità militare.

Era anche certo che il P. aveva la proprietà e il possesso del natante; e che il medesimo (dopo l’iniziale ammissione di responsabilità davanti alla polizia giudiziaria, non utilizzabile ai fini del giudizio) si era valso della facoltà di non rispondere, omettendo così di indicare una ricostruzione alternativa della vicenda e comunque di dare una spiegazione sullo squarcio riscontrato nella sua imbarcazione.

Infine era corretta la qualificazione giuridica di nave da guerra per l’unità navale della Guardia di Finanza.

2 – L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno.

Più esattamente lamenta:

2.1 – mancanza e manifesta illogicità di motivazione, giacché la sentenza impugnata ha semplicemente riproposto le argomentazioni del primo giudice e non ha minimamente valutato le doglianze difensive.

In particolare – secondo il ricorrente – la sentenza non considera la contraddizione tra la relazione di servizio degli agenti (che aveva riferito di una completa identificazione del numero di matricola della imbarcazione) e la deposizione del maresciallo L.V., escusso d’ufficio ex art. 441 c.p.p., comma 5, (il quale dichiarò che avevano potuto annotare solo alcuni numeri della sigla). Aggiunge che la Corte ha invertito l’onere della prova quando ha desunto la responsabilità dell’imputato dalla circostanza che egli non aveva fornito spiegazioni o ricostruzioni alternative;

2.2 – inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all’art. 1100 c.p., sia laddove la sentenza attribuisce la qualifica di nave da guerra all’unità (omissis), sia laddove attribuisce la responsabilità dei reati all’equipaggio della imbarcazione privata, per giunta mai identificato;

2.3 – inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 337 c.p., giacché i giudici di merito non hanno considerato che non era mai stata messa a repentaglio l’incolumità fisica delle persone di equipaggio dell’unità (omissis);

2.4 – inosservanza e irronea applicazione dell’art. 1231 c.n., sul rilievo che tale norma presuppone che l’imbarcazione si trovi in navigazione e che il motore sia in acqua, mentre nella concreta fattispecie il natante si trovava in rimessaggio all’interno di un cantiere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Si devono anzitutto disattendere le censure di erronea applicazione delle norme incriminatrici (nn. 2.2, 2.3 e 2.4), giacché i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza di tutti i reati contestati.

Sussiste anzitutto il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra previsto e punito dall’art. 1100 c.n., essendo pacifico che l’imbarcazione dell’imputato aveva concretamente manovrato per opporsi all’inseguimento e all’abbordaggio da parte della motovedetta della Guardia di Finanza (omissis).

Indubbia è infatti la qualifica di nave da guerra attribuita a tale motovedetta, non solo perché essa era nell’esercizio di funzioni di polizia marittima, e risultava comandata ed equipaggiata da personale militare, ma soprattutto perché è lo stesso legislatore che indirettamente iscrive il naviglio della Guardia di Finanza in questa categoria, quando nella L. 13 dicembre 1956, n. 1409, art. 6, (norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi) punisce gli atti di resistenza o di violenza contro tale naviglio con le stesse pene stabilite dall’art. 1100 c.n., per la resistenza e violenza contro una nave da guerra.

Non rileva quindi che nel caso di specie i giudici di merito non abbiano positivamente verificato – come lamenta il ricorrente – se la motovedetta era concretamente iscritta nell’apposito ruolo del naviglio militare e se recava il segno distintivo del corpo militare (bandiera) – secondo gli altri criteri indicati da Cass. sez. 3^, n. 12326 dell’11.7.1988, Bottalico, rv. 179916.

Anche ai fini dell’applicazione dell’art. 1099 c.n. (rifiuto di obbedienza a nave da guerra), questa Corte ha già avuto modo di affermare che “una motovedetta armata della Guardia di Finanza, in servizio di polizia marittima, deve essere considerata nave da guerra” (Cass. Sez. 3^, n. 9978 del 30.6.1987, Morleo, rv. 176694).

1.1 – Ricorre anche il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p., che per giurisprudenza costante di questa Corte concorre con quello di cui all’art. 1100 c.n., in ragione della diversità del bene tutelato, individuato rispettivamente nella tutela fisica o morale del pubblico ufficiale e nella tutela della polizia marittima (Sez. 3^, n. 1988 del 16.12.1987, Esposito, rv.177615; Sez. 3^, n. 21267 del 18.3.2003, Quaranta e altro, rv.225306).

Non ha rilievo il fatto che la manovra della imbarcazione privata non abbia mai messo a repentaglio la incolumità fisica dell’equipaggio della motovedetta militare, giacché la materialità del delitto è integrata anche dalla c.d. resistenza impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente la persona fisica del pubblico ufficiale, comunque impedisce od ostacola l’esercizio della sua pubblica funzione.

Quello concreto è un tipico caso di scuola di resistenza impropria, in cui il soggetto agente, per sfuggire all’alt impostogli dal pubblico ufficiale, dirige il proprio mezzo (marittimo o terrestre) contro il mezzo (marittimo o terrestre) adoperato dal pubblico ufficiale per l’esercizio della sua funzione.

Se ne deve concludere che oggetto giuridico del delitto di cui all’art. 337 c.p., più che la libertà fisica del pubblico ufficiale è la libertà di esercizio della funzione pubblica contro ogni intralcio od ostacolo.

Questa si configura come genus rispetto alla libertà di esercizio della funzione di polizia marittima, che è oggetto giuridico del delitto di cui all’art. 1100 c.n., la quale assume connotati specifici appunto perché è una funzione di polizia (modalità particolare di esercizio dello jus imperi) e si svolge in un ambiente come quello marino, nel quale è materialmente più facie eluderla od ostacolarla (uno spunto in tal senso è anche nella citata sentenza Esposito).

1.2 – Manifestamente infondata è poi la censura relativa alla contravvenzione di cui all’art. 1231 c.n., poiché risulta implicitamente dalle sentenze di merito che il motore fuoribordo superiore a quello consentito era montato sull’imbarcazione del P., non solo quando questa era ricoverata per la riparazione nel cantiere navale (omissis), ma anche il giorno precedente quando navigava nella acque antistanti al porto di Chioggia.

2 – Da ultimo non possono essere accolte le doglianze difensive in ordine alla personale responsabilità dell’imputato (v. soprattutto n. 2.1).

Infatti i giudici di merito hanno accertato che il P. era al comando della imbarcazione de qua stilla base di argomentazioni logicamente plausibili, che risultano incensurabili in sede di legittimità.

Né ha rilievo la divergenza, peraltro meramente asserita e non risultante dal testo del provvedimento impugnato, tra la relazione di servizio e la deposizione testimoniale del maresciallo L.V. in ordine alla identificazione – completa o meno – del numero di matricola della suddetta imbarcazione al momento dell’inseguimento in mare da parte della motovedetta della Guardia di Finanza.

Basta considerare al riguardo che comunque gli agenti operanti erano riusciti a individuare il tipo e il colore della imbarcazione privata, nonché lo squarcio conseguente alla collisione, oltre che almeno i numeri iniziali della matricola, sicché nessun dubbio poteva sussistere sulla esatta identificazione della imbarcazione stessa.

3 – Il ricorso va pertanto rigettato.

3.1. Consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell’impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006