Una sentenza della Corte di Appello, nella parte finale, che dice ma non dice (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26236).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Relatore Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21463-2018 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in Roma, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MADDALENA CASADIO e MARIA LETIZIA CORAZZA;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIA BAGNARA;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata l’8/1/ 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/5/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CARRATO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 48/2018 (depositata l’8 gennaio 2018), decidendo sull’appello proposto — avverso la sentenza n. 1765/2003 del Tribunale di Ravenna — dall’avv. Casadio Oreste nei confronti di F.G. — accoglieva, per quanto di ragione, il gravame e, nella parte finale della motivazione della pronuncia, disponeva la compensazione delle spese tra le parti nella misura della metà (senza, tuttavia, quantificarle), accollando la residua metà all’appellato, nel mentre, nel dispositivo, si affermava di compensare le spese di entrambi i gradi giudizio.

L’appellante formulava, perciò, istanza di correzione dell’errore materiale conseguente alla riferita discrasia, nella regolamentazione delle spese, tra motivazione e dispositivo della suddetta sentenza, ma la stessa Corte di appello di Bologna – con ordinanza depositata il 17 maggio 2018 – rigettava detta istanza, ritenendo che non fosse configurabile, nella specie, un’ipotesi di errore materiale alla stregua dell’art. 287 c.p.c., come tale assoggettabile al procedimento previsto dal successivo articolo 288.

L’avv. Oreste Casadio ha impugnato per cassazione la predetta sentenza n. 48/2018 della Corte di appello di Bologna, articolando il relativo ricorso in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato — ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della richiamata sentenza per violazione dell’art. 156, comma 2, c.p.c., avuto riguardo alla dichiarata sussistenza di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza stessa in punto disciplina delle spese giudiziali.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto — con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. — la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per omessa pronuncia, nell’impugnata sentenza, sulla liquidazione delle spese del giudizio, malgrado, in motivazione, fosse stata disposta la compensazione delle stessa nella misura della metà e dichiarata la condanna della controparte alla rifusione in suo favore dell’altra metà.

L’intimato F.G. ha resistito con controricorso, instando per il rigetto del ricorso.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato (con l’assorbimento del secondo), con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria.

Ritiene il collegio, innanzitutto, che il ricorso è ammissibile sia con riguardo al rispetto del termine previsto ai fini della sua tempestività sia con riferimento alla proponibilità del ricorso nel caso di specie.

Quanto al primo profilo esso — qualificabile come ricorso ordinario per cassazione — risulta proposto nel prescritto semestrale ex art. 327 c.p.c. (scaduto proprio il 9 luglio 2018, giorno in cui è stata effettuata la notifica del ricorso a mezzo pec, considerandosi che l’8 luglio cadeva di domenica).

Con riguardo al secondo profilo va evidenziato che il ricorso — nella parte in cui si ritiene riconducibile all’art. 360 c.p.c. – è stato rivolto, in via principale, direttamente contro la sentenza della Corte di appello di Bologna ritenuta affetta dal prospettato errore materiale (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 29029/2018 e Cass. n. 7276/2019), cui afferiva l’invocata, ma respinta, istanza di correzione (non essendo, invece, ammissibile, in generale, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., il ricorso — v. pag. 3 dello stesso – nella parte in cui è stato, per quanto occorrente, esteso, nel caso di specie, contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione: cfr. Cass. n. 16205/2013 e Cass. n. 5733/2019).

Ciò premesso, osserva il collegio che, in effetti, il primo motivo del ricorso — che ricopre una chiara natura pregiudiziale manifestamente fondato (con conseguente assorbimento del secondo), in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis, comma 1, c.p.c. .

Invero, la riportata evidente discrasia presente nell’impugnata sentenza tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo nell’impugnata sentenza con riferimento alla regolamentazione delle spese integra, propriamente (e a tale principio di diritto dovrà conformarsi il giudice di rinvio), una ipotesi di errore materiale per effetto — appunto – dell’emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva nel senso della parziale compensazione, per metà, delle spese (laddove – a pag. 4 della sentenza – si esplicitano, in modo prevalente nel complesso della decisione, le ragioni di tale ripartizione) e quanto statuito, per disattenzione, nel dispositivo con la dichiarazione della compensazione totale delle spese stesse.

Occorre in proposito precisare che, avendo il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo – nel quale le spese processuali di entrambi i gradi giudizio risultano integralmente compensate tra le parti – non può che essere sciolto nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della disposta compensazione parziale delle spese in ragione della metà ma con l’accollo dell’onere del pagamento della residua metà in capo al F.G., siccome ritenuto prevalentemente soccombente (cfr., per una fattispecie analoga, Cass. n. 9840/2012), il che avrebbe dovuto fisiologicamente comportare che, nel conseguente dispositivo, la Corte territoriale doveva ripetere il dictum della parziale compensazione delle spese (nella misura della metà) e provvedere alla liquidazione del quantum (relativo all’altra meta) delle spese stesse spettanti al C.O, (del resto la semplice omessa quantificazione di esse in dispositivo è pacificamente riconducibile ad un caso di errore materiale: v., sul punto, Cass. SU n. 16415/2017).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso implica — come anticipato – l’assorbimento del secondo, conseguendo alla ravvisata fondatezza della prima censura la correlata necessità della liquidazione delle spese da intendersi, nel “decisum motivazionale” (e da esteriorizzare nella parte dispositiva), in effetti, come parzialmente compensate per metà, la cui quantificazione non può che competere al giudice di rinvio (al quale spetta la valutazione di tutti gli elementi necessari e l’individuazione dei criteri applicabili congiuntamente a quella delle singole attività processuali svolte nel doppio grado di merito).

In definitiva, l’impugnata sentenza va cassata e la causa deve rinviata alla Corte di appello di Bologna (in diversa composizione) che, nell’attenersi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il giorno 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 16 ottobre 2019.