Utilizzo di sementi OGM, l’azienda agricola può evitare la multa (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 21 dicembre 2021, n. 40981).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15605-2017 proposto da:

BONIFICA AGRO SELVA SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Via (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) 2, presso lo studio dell’avvocato Pietro (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE POMEZIA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale (OMISSIS), 144, presso lo studio dell’avvocato Antonio Giuseppe (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 623/2017 della Corte d’appello di Roma, depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere, Dott.ssa Annamaria Casadonte;

rilevato che:

– la società Bonifica Agro Selva s.r.l. (d’ora in poi Agro Selva) impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della sentenza gravata, ha respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso l’ordinanza di ingiunzione n. 177/2015 emessa dal Comune di Pomezia con cui le era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 oltre spese procedurali per la violazione dell’art. 2 comma 1 della legge Reg. Lazio n. 15/2006;

– in particolare, a seguito di accertamento svolto dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), era emerso che in 2 ettari dell’azienda Agro Selva era stata utilizzata, per la semina di piante di mais, anche la sementa, prodotta dalla società Pioneer Hi-Brede Italia Sementi della varietà PR31N27 lotto PIONEER 1300948e, lotto ENSE M03401/2010D/005;

– a seguito del prelevamento di campioni di foglie di mais e delle analisi effettuate presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio-Toscana era emersa la positività alla presenza dell’ibrido DAS 1507 x DA559122 oppure alla contemporanea presenza di mais evento DAS 1507 e mais evento DAS 59122 e quindi di organismi geneticamente modificati;

– a fronte della contestazione la Agro Selva aveva eccepito la propria buona fede e la conseguente sussistenza della scriminante di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge del 22 novembre 2004 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2005 n.5, secondo la quale il conduttore agricolo è esente dalla responsabilità di cui al comma ibis nel caso abbia usato sementi certificati dall’autorità pubblica e muniti di dichiarazione della ditta sementiera concernente l’assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa;

– mentre in primo grado la prospettazione della ricorrente era stata accolta, considerando la dichiarazione della produttrice Pioneer in merito alle analisi effettuate per escludere la presenza di OGM secondo il Protocollo ENSE allegato al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 novembre 2003, la corte d’appello aveva, diversamente, ritenuto detta dichiarazione insufficiente in assenza della certificazione dell’autorità, ai fini della sussistenza dell’invocata scriminante;

– la corte territoriale aveva poi negato, per le medesime considerazioni in forza delle quali aveva escluso l’operatività della scriminante che potesse ravvisarsi l’esclusione della, responsabilità dell’appellata in forza dell’art. 3 della legge 689/1981;

– la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Pomezia;

considerato che:

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituito dalla presenza agli atti del giudizio del certificato dell’autorità pubblica sulle sementi;

– assume la società ricorrente che la corte d’appello avrebbe errato nel considerare mancante la certificazione pubblica circa l’assenza di OGM, in quanto aveva depositato sin dal primo grado di giudizio la comunicazione inviata dall’ARSIAL al Comune di Pomezia in data 22 settembre 2011 nel cui contesto la stessa ARSIAL allegava -sub all. 5 – il certificato di analisi n. PTP 100005248-5 del 7/12/2010 emesso dall’Ente Nazionale delle Sementi Elette che attestava la l’assenza di OGM nella semente della varietà PR31N27 prodotta dalla Pioneer (lotto Pioneer 1300946, lotto ENSE M03401/2010D/005);

– con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione alla semente utilizzata dalla Bonifica Agro Selva;

– assume la ricorrente che la corte territoriale non aveva considerato, là dove aveva argomentato che le prove acquisite al giudizio non avevano provato che le sementi utilizzate fossero solo quelle prive di organismi geneticamente modificati, la circostanza che nel corso dell’istruttoria era stato accertato attraverso i testimoni che il terreno in oggetto era stato seminato esclusivamente con sementi della varietà PR31N27 lotto PIONNER 1300948e, lotto ENSE M03401/2010D/005, acquistate dalla Cereaagricola 80;

– conseguentemente era provato, ad avviso della ricorrente, che il terreno oggetto di ispezione era stato coltivato solo con sementi prive di OGM;

– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 della legge 689/1981 e dell’articolo 5 del decreto legge 279 del 2004 là dove la corte d’appello ha ritenuto che la mancata prova della certificazione proveniente da un ente pubblico in merito all’assenza di OGM nel prodotto utilizzato rendeva inapplicabile al caso di specie anche l’art. 3 della legge n. 689/1981;

– assume parte ricorrente che le due disposizioni e cioè l’articolo 5 d.I.279/2004 e l’articolo 3 legge 689/1981 regolano fattispecie tra loro diverse;

– il primo e terzo motivo, che attengono al profilo soggettivo della violazione sanzionata, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati;

– la corte d’appello riformando la sentenza di primo grado afferma di esaminare ed accogliere il secondo motivo di appello con il quale il Comune ha dedotto l’inidoneità della documentazione ex adverso prodotta al fine di provare la sussistenza della scriminante di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legge 279/2004;

– la corte statuisce che la Agro Selva aveva usato sementi mai certificati come chiarito nella nota dell’ARSIAL del 22 settembre 2001 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), senza ulteriore specificazione;

– tale statuizione lascia, tuttavia, intendere che una certificazione era stata tempestivamente allegata (circostanza che non è contestata neppure dal Comune nel controricorso) e, nondimeno, la corte omette di prenderla in considerazione ai fini della verifica in ordine alla presenza o meno della mancanza di certificazione proveniente da ente pubblico;

– si tratta di un’omissione rilevante dal momento che nel primo motivo del ricorso in esame la ricorrente indica precisamente la data e la provenienza pubblica della certificazione pubblica rilasciata alla produttrice ed allegata al ricorso (all. 5 al ricorso originario, allegato D al presente ricorso);

– costituisce inoltre circostanza decisiva rispetto all’invocata esimente di cui all’art. 5, comma 2 del decreto legge 279/2004 che consente astrattamente di invocarne l’applicazione e che giustifica l’accoglimento del ricorso;

– appare altresì fondata la censura sollevata in relazione all’interpretazione dell’art. 3 della legge 689/1981, giacché non appare corretta la sovrapposizione della valutazione svolta ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 5 del decreto legge 279 /2004 con quella finalizzata all’accertamento della condizione soggettiva del soggetto responsabile della violazione amministrativa;

– in particolare nell’ambito dell’art. 3 legge 689/1981- che prevede che ove la violazione sia commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa, che si presume riservando a questi l’onere di provare di avere agito senza (cfr. Cass. 33441/2019; id. 24081/2019; id. 2406/2016) – la condizione soggettiva di buona fede va accertata a prescindere dall’esistenza di certificazioni, ove fondata su elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione la convinzione della liceità della sua condotta, onde nessun rimprovero possa essergli mosso poichè risulta aver fatto quanto possibile per conformarsi alla legge (cfr. Cass. 23019/2009; id.11977/2020; id.4830/2021);

– la valutazione dell’elemento soggettivo non risulta essere stata compiuta dalla corte territoriale secondo i principi sopra richiamati ma esclusivamente con riguardo ai requisiti di cui all’art. 5 d.l. 279/2004 e pertanto anche questa doglianza va accolta;

– l’esame del secondo motivo, inerente la prova di avere usato solo sementi esenti da OGM è assorbito nell’accoglimento del primo e terzo motivo;

– in definitiva la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame del gravame alla luce dei rilievi sopra svolti e dei principi di diritto enunciati;

– la Corte d’appello di Roma provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.