Vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione in relazione a testimonianze “tardive” (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 7 luglio 2022, n. 26202).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente – 

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. PISTORELLI Luca – Rel. Consigliere –

Dott. SESSA Renata – Consigliere –

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Mario, nato a Paola, il 18/7/19xx;

avverso l’ordinanza del 10/11/2021 della Corte d’appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Felicetta Marinelli, la quale ha richiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

lette le conclusioni proposte nell’interesse delle parti civili Delfa (OMISSIS) e Massimo (OMISSIS), che hanno chiesto venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato ex art. 634 c.p.p. inammissibile l’istanza di revisione presentata da (OMISSIS) Mario avverso la sentenza della Corte d’Assise di Catanzaro del 23 settembre 2016 (definitiva il 19 novembre 2020) con la quale è stato condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per il reato di omicidio ed altro.

2. Avverso l’ordinanza ricorre l’imputato articolando quattro motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando anzitutto che, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, l’istanza di revisione aveva ad oggetto esclusivamente l’acquisizione di prove sopravvenute al giudicato e non anche il contrasto con altro giudicato.

In secondo luogo il ricorrente eccepisce che la Corte avrebbe valutato in maniera parcellizzata il compendio probatorio originario, senza considerarne la tenuta alla luce delle nuove prove delle quali con l’istanza era stata richiesta l’assunzione.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo, con il quale si contesta l’affermazione della Corte per cui le nuove prove (costituite da dichiarazioni testimoniali raccolte dalla difesa ai sensi dell’art. 327-bis comma 2 c.p.p.) sarebbero state solo citate per estratto e non allegate all’istanza, circostanza invero smentita dal fatto che a quest’ultima erano state allegate le menzionate dichiarazioni per esteso e ciò anche a prescindere dal fatto che, per conforme giurisprudenza, è consentito all’istante anche solo enunciare gli elementi di prova sulla base dei quali richiede la revisione del giudicato.

Sempre i medesimi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo.

In tal senso il ricorrente censura la valutazione compiuta dalla Corte circa la tardività dei nuovi contributi testimoniali, evidenziando come la condanna del ricorrente sia divenuta definitiva soltanto alla fine del 2020.

Non di meno contesta la presunzione di inattendibilità degli autori delle dichiarazioni formulata dai giudici del merito esclusivamente ed illegittimamente sui rapporti di parentela ed amicizia intercorrenti tra gli stessi ed il (OMISSIS).

Ancora violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti con il quarto ed ultimo motivo in merito alla valutazione compiuta dalla Corte del compendio probatorio originario, per di più errando nell’attribuzione di alcune delle dichiarazioni che lo compongono e comunque senza testare la tenuta di tale compendio alla luce del contenuto delle nuove prove prospettate dalla difesa, addirittura anticipando alla fase delibativa di ammissibilità valutazioni proprie del giudizio revisorio vero e proprio.

3. Il difensore del (OMISSIS) ha depositato il 30 maggio 2022 motivi nuovi con i quali ha ribadito le censure proposte con il ricorso principale, sottolineando soprattutto il carattere innovativo dei contributi dichiarativi dei testimoni indicati dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Anzitutto va ricordato che il (OMISSIS) è stato condannato dalla Corte d’Assise di Catanzaro per la sua partecipazione all’omicidio di tale (OMISSIS) Luciano, consumato nel 2003 in contesto ‘ndranghetista.

2.1 In particolare l’odierno ricorrente è stato ritenuto concorrente nel suddetto reato sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che lo avevano indicato quale autore dei sopralluoghi finalizzati all’esecuzione del delitto, nonché di pregressi attentati alla vita della vittima.

Altri collaboratori avevano invece riferito di aver appreso de relato da (OMISSIS) Nella che il (OMISSIS) e (OMISSIS) Fabrizio avevano partecipato agli incontri finalizzati alla preparazione dell’omicidio e che la sera della sua effettiva consumazione l’avevano avvisata dell’arrivo del (OMISSIS) presso il ristorante dove poi i sicari erano entrati in azione. Infine, subito dopo l’esecuzione del delitto, i due erano stati sorpresi insieme dalle forze dell’ordine nel corso di un controllo di polizia.

2.2 L’istanza di revisione proposta dal (OMISSIS) si fonda sulle dichiarazioni rilasciate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna dalla sorella del (OMISSIS) e da un suo conoscente, nonché su alcune fotografie atte a documentare la vicinanza dell’abitazione del padre del condannato a quella del citato (OMISSIS).

Tale compendio probatorio, secondo la prospettazione dell’istante, sarebbe idoneo a dimostrare come invero egli la sera di omicidio non si fosse mai allontanato dall’abitazione del padre, presso la quale aveva cenato in compagnia, per l’appunto, della sorella e del menzionato conoscente, limitandosi ad uscire all’esterno per fumare una sigaretta.

Proprio in tale momento avrebbe casualmente incontrato il (OMISSIS) che stava rientrando presso la propria abitazione e per tale motivo, al momento del controllo delle forze dell’ordine, i due sarebbero stati sorpresi insieme.

2.3 Nel dichiarare inammissibile l’istanza ai sensi dell’art. 634 c.p.p., la Corte territoriale ha anzitutto confutato alcuni dei presunti vizi del ragionamento probatorio svolto dalla sentenza di condanna evidenziate dalla difesa ed in particolare l’asserita contraddittorietà della condanna del (OMISSIS) rispetto all’intervenuta assoluzione del collaboratore (OMISSIS), con il quale egli aveva realizzato i sopralluoghi invece valorizzati nei suoi confronti.

I giudici del merito hanno quindi ritenuto irrilevante il materiale fotografico offerto dalla difesa, non essendo mai stata messa in discussione l’ubicazione delle abitazioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS).

Infine l’ordinanza ha rilevato come le dichiarazioni dei due testi indicati nell’istanza non siano state prodotte nella loro interezza, ritenendo dunque insufficiente la mera prospettazione da parte dell’istante del loro contenuto al fine di provvedere alla comparazione dell’incidenza delle asserite prove nuove sull’impianto probatorio originario.

Non di meno la Corte ha ritenuto che comunque i contributi dichiarativi prospettati come innovativi non potrebbero essere ritenuta idonei a scalfire la tenuta del compendio posto a fondamento della sentenza di condanna, tanto più in quanto le suddette dichiarazioni risulterebbero tardive e promananti da parenti ed amici del condannato.

3. E’ necessario anzitutto rammentare quale sia l’effettivo orizzonte cognitivo del giudice della revisione nella fase della valutazione dell’ammissibilità dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 630 c.p.p. in seguito alla scoperta di una nuova prova.

In tal senso, secondo l’insegnamento di questa Corte, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che comporti un’anticipazione del giudizio di merito (Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009, Pataro e altro, Rv. 245718).

In altri termini l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (ex multis Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422; Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821; Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Moneta Caglio Monerret De Villard, Rv. 255477).

La valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica poi la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, questi siano riscontrabili ictu oculi (ex multis Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Verga, Rv. 257496).

Infine, non è dubbio che la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le “nuove prove” palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (ex multis Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690).

Quanto all’onere di documentazione probatoria che grava sull’istante, deve ritenersi che, se la valutazione preliminare è tesa soltanto a riconoscere l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu oculi, l’incapacità della nuova prova a disarticolare il compendio posto a fondamento della pregressa condanna non può essere affermata a seguito di approfonditi esami e verifiche, riservati al giudizio di merito e da compiersi nel contraddittorio delle parti.

Conseguentemente il suddetto onere deve considerarsi assolto, per come del resto si desume dall’art. 633 comma 1 c.p.p., attraverso allegazioni idonee a dimostrare la serietà della prospettiva probatoria invocata a giustificazione della richiesta di revisione (ex multis Sez. 5, n. 32765 del 11/06/2014, Dander, Rv. 261642), mentre deve ritenersi inammissibile la richiesta di revisione che, senza allegare elementi probatori nuovi e specificatamente indicati, si sostanzi nella domanda di procedere all’esame delle persone imputate in procedimenti connessi ovvero di testimoni sulla base della ipotetica possibilità che gli stessi, se escussi nel giudizio di revisione, possano rendere dichiarazioni favorevoli al condannato (ex multis Sez. 1, n. 6897 del 05/12/2014, dep. 2015, Monaco, Rv. 262484).

4. Alla luce di queste consolidate coordinate esegetiche l’ordinanza impugnata risulta effettivamente afflitta dai vizi denunziati dal ricorrente.

4.1 Come ricordato la declaratoria di inammissibilità si fonda su di una duplice ratio decidendi.

Infatti la Corte ha anzitutto ritenuto insufficiente ad assolvere l’onere di allegazione dei nova probatori la mera enunciazione nel corpo dell’istanza del loro contenuto, mentre per altro verso ha considerato le nuove evidenze, per come prospettate, inidonee a scalfire l’impianto probatorio originario, anche perché le stesse sarebbero costituite da dichiarazioni rese tardivamente da soggetti legati da rapporti parentali o di amicizia con il condannato.

4.2 La prima giustificazione offerta dall’ordinanza — apparentemente riferita all’inosservanza del disposto di cui all’art. 633 comma 1 c.p.p. – è all’evidenza frutto di una erronea od incompleta compulsazione degli atti, posto che all’istanza erano stati invece allegati i verbali redatti nell’esercizio dell’attività investigativa di cui all’art. 327- bis c.p.p. contenenti le dichiarazioni rese dai testi (OMISSIS) Maria Rosaria e (OMISSIS) Antonio poste a fondamento della richiesta di revisione.

Tale errore esclude dunque la tenuta della prima ratio decidendi, in quanto fondata su di un presupposto fattuale erroneamente ritenuto sussistente.

Ma tale errore si riverbera anche sulla tenuta dell’altra ratio decidendi, posto che la Corte ha proceduto ad una valutazione dei nova probatori facendo esclusivo riferimento alla sintesi del loro contenuto proposta nell’istanza e prescindendo dunque dall’esame delle allegazioni difensive.

4.3 Non di meno la valutazione sulla capacità dimostrativa delle prove nuove, per come giustificata dalla Corte, risulta manifestamente illogica ed esorbitante i poteri attribuiti al giudice della revisione dall’art. 634 c.p.p.

Come si è già detto nella fase delibativa a quest’ultimo è assegnato il compito di valutare l’astratta idoneità dei nova di incidere sulle prove già raccolte, ossia di consentire una verifica sull’eventuale esito del giudizio di revisione.

In altri termini, il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce un filtro funzionale a non consentire la celebrazione del giudizio di revisione qualora questo già risulti all’evidenza inutile perché le prove nuove, per come prospettate, appaiono inconferenti o incapaci, per il loro contenuto, ad intaccare la tenuta del compendio probatorio originario.

Nel caso di specie non è dubbio, invece, che i contributi probatori proposti dal ricorrente riguardano l’eventuale esistenza di un alibi per la sera dell’omicidio, asseritamente incompatibile con la partecipazione del (OMISSIS) al delitto anche solo con la funzione di vedetta attribuitagli dalla sentenza di condanna.

In tal senso l’affermazione della Corte per cui già il solo fatto obiettivo che il condannato sia stato controllato successivamente alla consumazione del reato in compagnia del (OMISSIS) dimostrerebbe la superfluità dell’assunzione delle testimonianze richieste dalla difesa è per l’appunto manifestamente illogica, atteso che la circostanza è tutt’altro che inconciliabile con quanto gli stessi dovrebbero riferire nel giudizio di revisione e la questione si riduce pertanto all’apprezzamento della credibilità delle fonti e dell’attendibilità del loro racconto.

Apprezzamento questo che però attiene al giudizio di merito, una volta effettivamente escussi i testimoni nel contraddittorio delle parti e che non può essere anticipato alla fase delibativa, a meno che, come pure si è già ricordato, non emergano dalle allegazioni difensive segni evidenti di inaffidabilità delle prove inedite.

Segni che la Corte territoriale ha apparentemente rinvenuto, come ricordato, nel fatto che le nuove testimonianze sono sopraggiunte solo dopo il passaggio in giudicato della condanna del (OMISSIS) e sono state rese da soggetti legati al medesimo da rapporti di parentela o amicizia.

4.4 Si tratta però di considerazioni che muovono da presupposti del tutto illegittimi.

Quanto alla valutazione sulla tardività delle dichiarazioni, questa si traduce anzitutto nell’implicita negazione che possa costituire prova nuova quella deducibile, ma non dedotta, nel giudizio di cognizione.

Principio in evidente contrasto con quello invece affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto altresì modo di precisare altresì come sia irrilevante che l’omessa tempestiva deduzione sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443).

Non è in discussione che il momento in cui un testimone decide di fornire il proprio contributo di conoscenza può costituire un elemento di valutazione della sua attendibilità, a maggior ragione se, nonostante egli fosse a conoscenza del processo, decide di farsi avanti solo successivamente alla sua definitiva conclusione.

Non è possibile invece trasformare tale principio in una sorta di presunzione assoluta di inattendibilità della testimonianza “tardiva”, a maggior ragione se tale presunzione viene utilizzata dal giudice senza aver prima proceduto all’effettiva assunzione della testimonianza.

Considerazioni analoghe devono essere svolte con riguardo alla sostanziale presunzione di strumentalità di dichiarazioni provenienti da soggetti che vantano rapporti privilegiati con l’imputato o il condannato operata dalla Corte.

In altri e più generali termini, eventuali situazioni oggettive ed indipendenti dal concreto comportamento tenuto dal dichiarante da cui discenda il potenziale interesse del medesimo a rendere dichiarazioni compiacenti, costituiscono un elemento di cui il giudice deve indubbiamente tenere conto nella valutazione dell’attendibilità della testimonianza e che possono suggerirgli l’opportunità di reperire anche riscontri esterni che ne confermino la tenuta probatoria, ma che non gli consentono di rinunciare all’apporto dimostrativo offerto da quest’ultima prescindendo dalla valutazione della sua intrinseca attendibilità e dalla comparazione del suo contenuto con il resto della prova disponibile.

Non può considerarsi in definitiva ammissibile l’attribuzione in maniera astratta e sostanzialmente immotivata di una patente di inattendibilità ad un congiunto o ad un conoscente dell’imputato o del condannato solo perché tali.

Ed ancora una volta ancora meno accettabile è che lo sfavore nei confronti di tali testimonianze sia frutto di una valutazione compiuta senza aver previamente escusso coloro che dovrebbero renderle.

5. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Napoli per il giudizio di revisione.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio di nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso il 15/6/2022.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.