REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. POLETTI Dianora – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 1956-2019 proposto da:
(OMISSIS) ANTONIA e (OMISSIS) (OMISSIS) ROBERTO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONA (OMISSIS), giusta procura speciale in atti;
-ricorrenti-
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA (OMISSIS), ANTONELLO (OMISSIS), PAOLA MARIA (OMISSIS), giusta procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 6448/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 11/06/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
FATTI DI CAUSA
1. I coniugi Antonia (OMISSIS) e Roberto Maria (OMISSIS) (OMISSIS) (quest’ultimo portatore di handicap) adivano il Giudice di Pace di Milano per l’annullamento di 14 verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada elevati per la violazione dell’art. 7 comma 14 C.d.S., per avere il (OMISSIS) percorso corsie preferenziali stante la sua invalidità con la vettura della moglie, senza comunicare preventivamente all’amministrazione comunale la targa dell’auto.
2. Con sentenza n. 1748 del 29 dicembre 2015, in accoglimento della domanda, detto Giudice annullava i verbali opposti.
3. Il Comune di Milano proponeva appello avanti il Tribunale di Milano, il quale, con sentenza n. 6448/2018, resa in contradditorio tra le parti, in riforma della sentenza gravata, confermava la validità dei verbali impugnati , condannando l’appellato alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
4. Decidendo sull’appello proposto, il Tribunale riconosceva il pieno diritto per la persona invalida di transitare nelle corsie riservate e nelle zone a traffico limitato con qualsiasi veicolo, ma al contempo riconosceva la legittimità del “ mero obbligo ” di preventiva comunicazione della targa dell’ipotesi in cui l’interessato avesse deciso di utilizzare un veicolo diverso da quello (abituale) indicato all’atto del rilascio della autorizzazione da parte dell’autorità comunale, come stabilito nell’ordinanza sindacale n. 71289 P.G. 548877/2014 del 9.09.2014.
Con tale ordinanza, il Comune di Milano aveva infatti provveduto ad individuare le categorie alle quali consentire l’accesso alla circolazione nelle corsie riservate ai veicoli di pubblico transito e nelle ZTL, subordinando l’esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli con a bordo persone invalide all’obbligo di comunicare la targa del veicolo prima dell’utilizzo.
Tale condizione aveva lo scopo di permettere al Comune di inserire la targa all’interno della banca dati predisposta dall’amministrazione, consentendo in questo modo a i sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito.
Nel caso di specie, la comunicazione de qua non era avvenuta, né l’interessato aveva fornito prova delle richieste di cambio targa o dell’impossibilità di effettuare la necessaria comunicazione.
5. Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi a due motivi di ricorso.
6. Resiste con controricorso il Comune di Milano.
7. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ex artt. 345, comma 2 e 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, ritenendo che la sentenza impugnata abbia contraddittoriamente affermato che la persona affetta da disabilità può accedere alle corsie preferenziali e alle aree riservate “senza specifica autorizzazione formale”, da un lato, ponendo però, dall’altro lato, in capo alla stessa , l’obbligo di preventiva comunicazione della targa.
Questo obbligo previsto dall’ordinanza sindacale del Comune di Milano, ritenuta arbitraria e contra legem, è stato invece considerato legittimo dal giudice dell’appello, che lo ha ritenuto una mera modalità informativa, atta a non ledere il diritto alla circolazione della persona affetta da disabilità e a perseguire finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato.
2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. , per la mancata ammissione di un mezzo istruttorio e/o la svalutazione del suo valore probatorio, che si sarebbe tradotta in un vizio di motivazione della sentenza.
A loro dire, il giudice di secondo grado avrebbe posto in capo ai ricorrenti l’onere di dimostrare che il mancato caricamento del cambio targa fosse dipeso da problemi tecnici del sistema, senza ammettere le prove richieste e valutare l a documentazione prodotta.
I ricorrenti deducono in particolare che se il giudice di seconde cure avesse ammesso il richiesto ordine di esibizione verso il Comune di Milano, avrebbe potuto evincere lacune e carenze nelle sequenze degli inserimenti dei numeri di targa, a conferma del cattivo o mancato funzionamento del sistema.
Per questa ragione tale materiale probatorio presentava il carattere della “decisività”.
3.- Il primo motivo, da ricondurre – in assenza della specifica indicazione del vizio elencato dall’art. 360 c.p.c.– alla violazione di legge, è fondato e va accolto.
La sentenza censurata è effettivamente incorsa nella inosservanza delle norme denunciate, che prevedono il diritto dei detentori dello speciale contrassegno rilasciato alle persone invalide alla circolazione e alla sosta del veicolo al loro specifico servizio anche quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta e, specificamente, nelle “zone a traffico limitato” e nelle “aree pedonali urbane”.
Questa Corte, già con il proprio precedente n. 719/2008 (propriamente richiamato dal primo Giudice e dal ricorrente) ha qualificato il diritto dell’invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato come diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone.
Il principio, affermato con riguardo alla previa comunicazione da parte del disabile del possesso del “contrassegno invalidi” ad ente territoriale diverso da quello di rilascio, può essere applicato anche al caso in esame, nel quale lo stesso ente di rilascio ha introdotto un onere non previsto dalla legge in capo alla persona trasportata: quello di comunicare in via telefonica o accedendo al portale la targa diversa da quella del veicolo “master”, originariamente registrato (secondo il controricorrente tale comunicazione è atta a consentire all’amministrazione un presidio della corretta circolazione stradale all’interno dei centri abitati).
Erra dunque il Tribunale quando afferma che quanto statuito da Cass. n. 719/2008 non sarebbe applicabile al caso de quo, “nel quale non si controverte in ordine al diritto di accesso nelle aree riservate di altro territorio comunale, ma dell’esercizio di quel diritto secondo le modalità stabilite nelle ordinanze comunali”.
Si tratta invece, in entrambi i casi, di limiti posti dalle ordinanze comunali all’esercizio del diritto alla libera circolazione della persona con difficoltà motorie, consistenti in una previa comunicazione imposta al soggetto disabile (nel primo caso, di essere in possesso del “contrassegno invalidi” rilasciato da altro Comune, quando il contrassegno – ai sensi dell’art. 11 Dpr 503/1996 -ha già per legge validità sul territorio nazionale; nel secondo, di essere trasportato con un’autovettura, munita del contrassegno, diversa da quella registrata).
Su questa linea si è posto anche un altro precedente di questa Corte, che ha escluso conseguenze pregiudizievoli per il possessore di contrassegno di invalidità pure rispetto alla mancata osservanza dell’obbligo di comunicare l’accesso alla ZTL nelle 48 ore successive dal transito, come previsto dalle disposizioni comunali, in quanto tale comportamento “non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996 ” (Cass . n. 21320/2017).
Due recenti ordinanze di questa stessa Sezione (Cass. n. 8226/2022e Cass. n. 24015/2022 , che si è peraltro occupata della legittimità della stessa ordinanza sindacale adottata dal Comune di Milano, qui in esame) hanno ribadito che l’autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del “contrassegno invalidi”, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale.
La mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida non può configurare la violazione dell’art. 7 comma 14 del C.d.S.
La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze degli enti locali, che – lungi dal ridursi, come ha statuito la sentenza impugnata, a una “modalità informativa, di natura preventiva”, diretta al conseguimento delle finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di prevenzione dell’inquinamento in queste zone– finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto.
L’esigenza del Comune di conoscere tempestivamente l’uso da parte di un disabile di un veicolo diverso da quello proprio o preventivamente abilitato risponde alla finalità di evitare l’adozione di provvedimenti sanzionatori che sarebbero successivamente opponibili da parte dei disabili.
In proposito va rilevato che il proprietario di un’autovettura – non disabile né autorizzato al trasporto disabili con quel mezzo – che la ceda in uso a un disabile si espone agli accertamenti effettuati con strumenti di videosorveglianza e rimane gravato, qualora sia raggiunto da provvedimento sanzionatorio, dell’onere di dimostrare che in quella specifica circostanza il veicolo, munito di contrassegno esposto, trasportava effettivamente un disabile.
La disposizione comunale risulta quindi per questo aspetto favorevole ad un corretto rapporto tra l’amministrazione e la categoria dei soggetti abilitati.
Tuttavia, come detto, non legittima l’introduzione di una sanzione sostanzialmente connessa alla mancanza di preventiva comunicazione della targa di accesso alle corsie preferenziali anziché all’uso indebito di queste ultime da parte di soggetti non autorizzati.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata.
4.- Il secondo motivo resta assorbito , apparendo superfluo discutere, alla luce di quanto affermato, se il sistema di inserimento preventivo della targa diversa da quella del veicolo “master” rendesse o meno difficoltosa la comunicazione all’ufficio preposto.
5.- In conclusione, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere accolta la prima censura dedotta, con assorbimento del secondo motivo.
Da questo consegue la cassazione dell’impugnata sentenza con il rinvio della causa al Tribunale di Milano in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.
Il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei rilievi esposti e uniformarsi al principio di diritto sopra illustrato e dovrà comunque accertare se il disabile si trovasse effettivamente alla guida o trasportato sul veicolo del quale non era stata comunicata preventivamente la targa all’ente comunale, per verificare il regolare accesso nelle aree riservate o inibite al pubblico transito nel rispetto delle prescrizioni dettate dal codice della strada e scongiurare possibili abusi dell’utilizzo del pass invalidi in tali zone. Provvederà inoltre a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, della Corte Suprema di cassazione, in data 8 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2022.