Vendita con truffa on line: possibile riconoscere la minorata difesa del compratore raggirato (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 26 gennaio 2022, n. 2902).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) DAVIDE nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa SANDRA RECCHIONE;

il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa ASSUNTA COCOMELLO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona confermava la responsabilità del ricorrente in relazione ad una serie dì truffe consumate attraverso l’offerta in vendita di beni su piattaforme web.

La Corte non riteneva sussistente l’aggravante della minorata difesa in tenuto conto della natura “non circostanziale”, ma “costitutiva” del reato di truffa della contrattazione telematica.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Ancona che deduceva:

2.1. violazione di legge: l’aggravate delle minorata difesa avrebbe dovuto essere riconosciuta dato che le contrattazioni online in ragione della distanza tra i contraenti, dell’ impossibilità di potere effettuare controlli sui beni offerti in vendita e della facilità con cui il venditore può schermare la sua identità, pone l’offeso in una condizione di difesa minorata.

3. Ricorreva anche l’imputato a mezzo del suo difensore e deduceva:

3.1. con il primo motivo che la eliminazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 61 n. 5) cod. pen. implicava la procedibilità a querela delle truffe e la tardività della querela in relazione ai fatti contestati ai capi 2, 4 6 e 7;

3.2. con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena: nonostante la ritenuta insussistenza dell’aggravante la Corte di appello lasciava inalterata la pena base (anni due di reclusione) laddove la stessa avrebbe dovuto essere determinata in un anno di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato ed assorbe quello proposto dall’imputato.

1.1 Il collegio rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non è in dubbio la natura “circostanziale” della consumazione della truffa attraverso la effettuazione di trattative a distanza su piattaforme telematiche.

La truffa contrattuale, ove agita su piattaforme web, si profila infatti come “circostanziata” dalle particolari modalità con cui si esprime la condotta fraudolenta caratterizzata sia dalla distanza tra venditore ed acquirente, che dall’offerta virtuale del bene, che viene venduto senza essere controllato.

Tali modalità di attuazione della compravendita si inquadrano come “circostanziali” e non come “costitutive” della truffa contrattuale che in ipotesi può essere agita anche mediante artifici e raggiri posti in essere attraverso il contatto personale.

Ribadita la natura circostanziale – ovvero esterna ed ulteriore rispetto alla condotta descritta nella fattispecie -base – della vendita attuata attraverso l’offerta telematica, deve essere valutata in concreto per verificare se tale modalità integri l’aggravante della minorata difesa.

In materia la Cassazione ha affermato che sussiste l’aggravante della minorata difesa, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente (Sez. 2, Sentenza n. 40045 del 17/07/2018 Onnis, Rv. 273900; Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450 – 01).

Si è tuttavia precisato che l’aggravante non sussiste nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore (Sez. 2, Sentenza n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone Rv. 280515 – 01).

1.2. Nel caso in esame la Corte di appello non riconosceva erroneamente la natura circostanziale alle modalità della condotta contestata – ovvero la vendita per via telematica – arrestando il giudizio prima della valutazione della sussistenza in concreto della situazione di minorata difesa.

2. Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia che effettuerà un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell’aggravante, tenendo anche in considerazione la questione della procedibilità proposto dall’imputato con ricorso che si ritiene assorbito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il giorno 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale .,