Venti minuti di battitura sul “blindo” della cella: la reazione degli altri detenuti rende palese la gravità dell’episodio (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 28 aprile 2022, n. 16338).

REPUBBLICA ITALIANA

A NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente –

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere –

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere –

Dott. TALERICO Palma – Rel. Consigliere –

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato il seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) FERDINANDO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 26/08/19xx;

avverso l’ordinanza del 18/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;

lette le conclusioni del PG, d.ssa M. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla sanzione disciplinare irrogata per l’infrazione di cui al rapporto del 13/10/2018 e il rigetto nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila – per quanto qui rileva – rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 28.12.2020, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 7.10.2020, con il quale era stato accolto il reclamo proposto da (OMISSIS) Ferdinando in relazione alla sanzione dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per dieci giorni inflitta al predetto dalla Direzione dell’istituto carcerario il 22.10.2018 con riguardo ai rapporti disciplinari del 13 e del 14 ottobre 2018.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge per “erronea interpretazione dell’art. 81 d.P.R. n. 230/2000”, sostenendo che la contestazione dell’illecito di cui al rapporto del 14.10.2018 era stata formalizzata e che, in ogni caso, la rinuncia di (OMISSIS) a comparire innanzi al Consiglio di Disciplina, implicandola, ne rendeva irrilevante la verifica.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge per “erronea interpretazione dell’art. 77, comma 1, n. 4 e 16 d.P.R. n. 230/2000”, evidenziando che l’atteggiamento della battitura del “blindo” posta in essere dal (OMISSIS) per circa venti minuti sarebbe stato molesto al punto da indurre taluni compagni di detenzione a protestare, a loro volta, nei suoi confronti a causa del disturbo che stava recando.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, Dott.ssa M. Giuseppina Fodaroni, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla sanzione disciplinare irrogata per l’infrazione di cui al rapporto del 13.10.2018 e il rigetto del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate e va, invece, rigettato nel resto.

2. Il primo motivo di impugnazione non è fondato, atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale di sorveglianza, la procedura che risulta seguita con riguardo alla sanzione disciplinare irrogata il 14 ottobre 2018 è stata pregiudizievole del diritto di difesa, posto che la contestazione fatta al (OMISSIS) in data 20 ottobre 2018 contiene esclusivamente la descrizione del fatto addebitato e l’indicazione delle norme di legge violate ma non anche l’avviso della data di convocazione del Consiglio di Disciplina come richiesto dall’art. 81, comma 4, d.P.R. n. 230/2000, né tanto meno l’invito al detenuto di lì esporre le sue discolpe; cosicché il prevenuto non è stato presente all’udienza disciplinare, come risulta dal verbale in atti.

3. Quanto al secondo motivo di impugnazione, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 77, comma 1, n. 4, reg. es . ord. pen., come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l’hanno determinata, per durata e frequenza supera la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità (In motivazione la Corte ha chiarito che nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, rientrano tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa) (Conf. n. 33746 del 2021; n. 33747 del 2021; n. 33478 del 2021) [Cass. Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Rv. 281792].

4. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente applicato il superiore principio di diritto e ha, nel contempo, argomentato in maniera, per certi versi, anche contraddittoria la propria decisione.

E in vero – dopo avere rilevato che la battitura del “blindo” da parte del (OMISSIS) si era protratta per circa venti minuti, al punto da indurre taluni compagni di detenzione a protestare, a loro volta, nei suoi confronti a causa del disturbo che stava recando – ha affermato che essa “non ha creato altro effetto e altro fastidio se non quello assolutamente temporaneo del rumore tipico causato dalla battitura di un oggetto sul metallo”, aggiungendo che la protesta degli altri detenuti “può ritenersi proprio espressione di quel mero fastidio di cui si è detto, ma non certo reazione a un comportamento sentito come molesto e turbativo della comunità carceraria”.

Tale motivazione non è, a giudizio del Collegio, adeguata e congrua in quanto il Tribunale, nel valutare la riconducibilità del fatto alla fattispecie disciplinare tipizzata nell’art. 77, comma 1, n. 4 d.P.R. n. 230/2000, ha valorizzato la circostanza che la protesta posta in essere dal (OMISSIS) non avesse arrecato “turbativa alla serenità della vita comunitaria all’interno del carcere” e che la stessa non fosse degenerata, assumendo “i caratteri di una manifestazione pacifica del proprio dissenso nei confronti di una condotta posta in essere dall’Amministrazione Penitenziaria”.

Così argomentando – come è stato anche osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria – il Tribunale ha attribuito al concetto di molestia evocato dalla norma contenuti ulteriori non desumibili dal dato letterale della stessa e dalla interpretazione datane dalla richiamata giurisprudenza di legittimità nel senso di superamento della ordinaria soglia di tollerabilità.

5. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla sanzione disciplinare irrogata il 13 ottobre 2018 con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, che dovrà – alla luce dei superiori principi di diritto – colmare le rilevate lacune motivazionali.

6. Nel resto, il ricorso va respinto

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rapporto disciplinare del 13 ottobre 2018, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso, l’1 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.