Vettura impatta contro alcune pietre presenti sulla strada: nessuna responsabilità dell’Ente locale (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 9 novembre 2022, n. 32964).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24695-2021 proposto da:

(OMISSIS) GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CITTÀ METROPOLITANA CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

PUBBLISERVIZI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 820/2021 del TRIBUNALE, di CATANIA, depositata il 22/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Ritenuto in fatto

– che Giuseppe (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 820/21, del 22 febbraio 2021, del Tribunale di Catania, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 554/16 del Giudice di pace di Catania — ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della Città Metropolitana di Catania (già Provincia regionale di Catania);

– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver agito in giudizio per conseguire il ristoro dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito di un sinistro stradale, verificatosi in Acireale il 23 novembre 2008, causato dalla presenza sul selciato della strada provinciale 49/II di alcune pietre, in ragione del crollo di un muro delimitante la sede stradale rispetto ad un vicino agrumeto;

– che costituitasi in giudizio la convenuta ed autorizzata la chiamata in causa della società contrattualmente tenuta alla manutenzione della strada, Pubbliservizi S.p.a., l’adito Giudice di pace di Acireale — istruito il giudizio anche attraverso l’assunzione di prova testimoniale e lo svolgimento di una CTU — rigettava la domanda;

– che a tale esito esso perveniva sul rilievo che non fosse ipotizzabile alcuna responsabilità ex art. 2051 cod. civ., avendo il primo giudice ravvisato l’esimente del caso fortuito in ragione del fatto che la caduta delle pietre ebbe a precedere di pochi minuti il sinistro;

– che il gravame proposto dall’attore soccombente veniva respinto, dovendo — secondo il giudice di appello — “escludersi l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2051 cod. civ.”, e ciò in quanto il dovere “di custodia deve riguardare la cosa in sé e tutti quegli agenti che insorgono nella stessa”, ciò che “non può affermarsi” nella presente fattispecie, “essendo indubitabile che non di un agente insorto nella cosa si è nella specie trattato, bensì di un’insidia costituita da pietre presenti sulla carreggiata stradale e facenti parte del muro di confine dell’agrumeto di proprietà di terzi limitrofo alla sede stradale”;

– che, inoltre, l’allora appellante non aveva “fornito la benché minima prova della negligenza della Città Metropolitana di Catania, dimostrando in particolare che la stessa, avvertita dell’esistenza delle pietre de quibus, abbia colpevolmente omesso di eliminarle”, risultando, anzi, “pacifico che il crollo delle pietre dal muretto di confine sia avvenuto pochi minuti prima del sinistro de quo;

– che avverso la sentenza del Tribunale etneo ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base — come detto — di due motivi;

– che il primo motivo denuncia — ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 1176 e 2051 cod. civ.;

– che secondo il ricorrente la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, sicché è il custode, convenuto in giudizio, ad essere onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito;

– che, inoltre, la responsabilità dell’ente proprietario di una strada, in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, va affermata anche nei casi in cui l’evento lesivo trovi origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza;

– che, inoltre, il preesistente — rispetto al sinistro — stato di degrado in cui versava la strada teatro dell’incidente sarebbe stata accertata dal consulente tecnico d’ufficio, sicché la circostanza che le pietre fossero cadute poco tempo prima del sinistro non esimerebbe da responsabilità la Citta Metropolitana di Catania e la società Pubbliservizi;

– che il secondo motivo denuncia — in relazione ‘all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.;

– che secondo il ricorrente anche il capo sulle spese è erroneo e va cassato, in dipendenza dei motivi sopra svolti che inducano a confidare nella cassazione di tali statuizioni del Tribunale di Catania;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la Città Metropolitana di Catania, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;

– che è rimasta solo intimata la società Pubbliservizi;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022;

– che ricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto

– che il ricorso va rigettato;

– che ritiene, infatti, questo collegio che i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., a sostegno della proposta impugnazione, non siano idonei a determinare un esito diverso da quello testé indicato, sebbene per ragioni in parte diverse da quelle indicate nella proposta del Consigliere relatore;

– che il primo motivo di ricorso, infatti, è manifestamente infondato;

– che la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della domanda risarcitoria sul presupposto che parte appellante non avesse “fornito la benché minima prova della negligenza della Città Metropolitana di Catania, dimostrando in particolare che la stessa, avvertita dell’esistenza delle pietre de quibus, abbia colpevolmente omesso di eliminarle”, risultando, anzi, “pacifico che il crollo delle pietre dal muretto di confine sia avvenuto pochi minuti prima del sinistro de quo“;

– che il Tribunale catanese ha ritenuto integrato, su tali basi, il caso fortuito, con affermazione che risulta esente dai vizi denunciati;

– che, infatti, il ricorrente — a fronte della ritenuta repentinità del crollo che interessò il muro presente a delimitazione dell’agrumeto di proprietà di terzi, confinante con la sede stradale — richiama vanamente (ancora nella memoria ex art. art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.) l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada (così Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2014, n. 22330, Rv. 633067-01, ed altre successive);

– che la sentenza impugnata, per contro, ha escluso la responsabilità dell’ente pubblico proprietario della strada in applicazione del principio – ripetutamente enunciato da questa Corte – che nega l’operatività dell’art. 2051 cod. civ. in relazione a quella tipologia di sinistri nei quali il fattore di pericolo, specie se originante (come nella specie) dalla condotta di terzi, abbia “esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 11 marzo 2021, n. 6826, Rv. 660907-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6651, Rv. 657165-01; Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, n. 16295, Rv. 654350-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 19 marzo 2018, n. 6703, Rv. 648489-01; Cass. Sez. 6- 3, ord. 27 marzo 2017, n. 7805, Rv. 643822-01);

– che il secondo motivo e, invece, inammissibile;

– che esso, infatti, si presenta alla stregua di un “non motivo” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01), giacché lungi dal dedurre vizi nell’applicazione della normativa relativa alla liquidazione delle spese di lite, postula quale “res sperata” la caducazione della statuizione sulle spese, come conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di impugnazione, o comunque della riconosciuta illegittimità della sentenza impugnata;

– che il ricorso, in conclusione, va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto — ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando Giuseppe (OMISSIS) a rifondere, alla Città Metropolitana di Catania, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in €. 1.000,00 oltre €. 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito della adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

______//

Senza voler polemizzare, ma questo é il testo (sotto riportato) che é stato messo on-line dagli uffici della Corte di Cassazione, dove ogni cittadino può liberamente consultare, sia per una sua “conoscenza giuridica”, sia, come nel nostro caso, dare la possibilità a tutte quelle persone che, o per un motivo, o per un altro, preferiscono avvalersi di un sito web, come il nostro e/o altri, gli risulta più comodo accedere a tale piattaforma aggiornandosi — per passione o altro — sulle novità giurisprudenziali. Orbene, su tale doglianza ci piacerebbe riuscire ad avere il testo in maniera meno farraginosa, affinché si riesca a risparmiare tempo nell’impaginazione della stessa Sentenza de quo. Grazie!

 

ORDINANZA sul ricorso 24695-2021 proposto da: (OMISSIS) GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCHIERIA della CORTU di CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco (OMISSIS); – ricorrente – contro CITTÀ METROPOLITANA CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la C AN CELL ERI A della CORTI,: di CASS AZ IONrappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco (OMISSIS); – controricorrente – contro PUI-3Bl,ISI’AVIZI S.P.A.; – intimata – avverso la sentenza n. 820/2021 del TRIBUNAlt, di CATANIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI. Ritenuto in fatto – che Giuseppe (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 820/21, del 22 febbraio 2021, del Tribunale di Catania, che — respingendone il gravame avverso la Qs- sentenza n. 554/16 del Giudice di pace di Catania — ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della Città Metropolitana di Catania (già Provincia regionale di Catania); – che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver agito in giudizio per conseguire il ristoro) dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito di un sinistro stradale, verificatosi in Acireale il 23 novembre 2008, causato dalla presenza sul selciato della strada provinciale 49/II di alcune pietre, in ragione del crollo di un muro delimitante la sede stradale rispetto ad un vicino agrumeto; – che costituitatsi in giudizio la convenuta ed autorizzata l a chiamata in causa della società contrattualmente tenuta alla manutenzione della strada, Pubbliservizi S.p.a., l’adito Giudice di pace :1 ‘ ‘ l: UI 1Cífeate: — Il giUutZk) aficite• atnavCimi aSSUiíZiC)fiC ut pro-v-a testimoniale e lo svolgimento di una CTU — rigettava la domanda; Ric. 2021 n. 24695 sez. M3 – ud. 14-06-2022 -2- o – che a tale esito esso perveniva sul rilievo che non fosse ipotizzabile alcuna responsabilità ex art. 2051 cod. civ., avendo il primo giudice ravvisato l’esimente del caso fortuito in ragione del fatto che la caduta delle pietre ebbe a precedere di pochi minuti il sinistro; – che il gravame proposto dall’attore soccombente veniva respinto, dovendo — secondo il giudice di appello — “escludersi l’applicabilità al caso di specie dell’art. 205 i cod. civ.”, e ciò in quanto il dovere “di custodia deve riguardare la cosa in sé e tutti quegli agenti che insorgono nella stessa”, ciò che “non può affermarsi” nella presente fattispecie, “essendo indubitabile che non di un agente insorto nella cosa si è nella specie trattato, bensì di un’insidia costituita da pietre presenti sulla carreggiata stradale e facenti parte del muro di confine dell’agrumeto di proprietà di terzi limitrofo alla sede stradale”; – che, inoltre, l’allora appellante non aveva “fornito la benché minima prova della negligenza della Città Metropolitana di Catania, dimostrando i particolare che la stessa, avvertita dell’esistenza delle pietre de quibus, abbia colpevolmente omesso di eliminarle”, risultando, anzi, “pacifico che il crollo delle pietre dal muretto di confine sia av-v-enuto pochi múiuti prima del SiiiiStf0 de – che avverso la sentenza del Tribunale etneo ricorre per cassazione il Leocata, sulla base — come detto — di due motivi; – u primo motivo L’enuncia — zti sensi L’e”‘ ettutuia t, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 1176 e 2051 cod. civ.; – che secondo il ricorrente la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’orientairiento giurisprucienziaie t1 que.ta seeLniu,) perché possa configurarsi in concreto la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, sicché è il custode, convenuto in giudizio, ad essere onerato di offrire la prova contraria alla presunzione luris Ric. 2021 n. 24695 sez. M3 – ud. 14-06-2022 -3- tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del C5() fortuito; – che, inoltre, la responsabilità dell’ente proprietario di una strada, in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, va affermata anche nei casi in cui l’evento lesivo trovi origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza; – che, inoltre, il preesistente — rispetto al sinistro — stato di degrado in cui versava la strada teatro dell’incidente sarebbe stata accertata dal consulente tecnico d’ufficio, sicché la circostanza che le pietre fossero cadute poco tempo prima del sinistro non esimerebbe da responsabilità la Citta Metropolitana di Catania e la società Pubbliservizi; – che il secondo motivo denuncia — in relazione ‘all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.; – che secondo il ricorrente anche il capo sulle spese è erroneo e va cassato, in dipendenza dei niotivi sopra s-v- 1 o.t., c. -te .n.Jucvnto d a confidare nella cassazione di tali statuizioni del Tribunale di Catania; – che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la Città V1L LIA/1/ 13111Ldlla Liiluuuttut) uiLitiatata inammissibile e, comunque, rigettata; – che è rimasta solo intimata la società Pubbliservizi; – la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. prue-. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022; – che ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2021 n. 24695 sez. M3 – ud. 14-06-2022 -4- Considerato in diritto – che il ricorso va rigettato; – che ritiene, infatti, questo collegio che i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., a sostegno della proposta impugnazione, non sionci a determinare un esito diverso da quello testé indicato, sebbene per ragioni in parte diverse da quelle indicate nella proposta del Consigliere relatore; – che il primo motivo di ricorso, infatti, è manifestamente infondato; – che la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della domanda risarcitoria sul presupposto che parte appellante non avesse “fornito la benché minima prova della negligenza della Città Metropolitana di Catania, dimostrando in particolare che la stessa, avvertita dell’esistenza delle pietre de quibus, abbia colpevolmente omesso di eliminarle”, risultando, anzi, “pacifico che il crollo delle pietre dal muretto di confine sia avvenuto pochi minuti prima del sinistro de quo”; – elle il nuturan: ualaner>c ila munito nnegiato, h li L’ali uabt, n La) fortuito, con affermazione che risulta esente dai vizi denunciati; – che, infatti, il ricorrente — a fronte della ritenuta repentinità del LIIL 1111LIL9 111111l, a UL1111111dAlline CIC11 agrurneto eli proprietà di terzi, confinante con la sede stradale — richiama vanamente (ancora nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. V l 111\1111L ì,.,’)11-111:11,1lAlll.11/.1tl1 l- \il li 04,, l.- l /11 1/41 ell I \-11ll. proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto ?Ala loro manutenzione, ha l’ ,,bbligt) ‘li vigilare affinché clagE stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada (così Ric. 2021 n. 24695 sez. M3 – ud. 14-06-2022 -5- Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2014, n. 22330, Rv. 633067-01, ed altre successive); – che la sentenza impugnata, per contro, ha escluso la responsabilità dell’ente pubblico proprietario della strada in applicazione del principio – ripetutamente enunciato da questa Corte – che nega l’operatività dell’art. 2051 cod. civ. in relazione a quella tipologia di sinistri nei quali il fattore di pericolo, specie se originante (come nella specie) dalla condotta di terzi, abbia “esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.11 marzo 2021, n. 6826, Rv. 660907-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6651, Rv. 657165-01; Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, n. 16295, Rv. 654350-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 19 marzo 2018, n. 6703, Rv. 648489-01; Cass. Sez. 6- 3, ord. 27 marzo 2017, n. 7805, Rv. 643822-01); – che il secondo motivo e, invece, inammissibile; – che esso, infatti, si presenta alla stregua di un “non motivo” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24′ settembre 2018, n. 2’2478, Rv. 650919-01), giaLene, tufigi età’ dedurre vizi nell’applicazione della normativa relativa alla liquidazione delle spese di lite, postula quale “res eratd’ la caducazione della statuiz,ione sulle spese, come conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di impugnazione, o comunque della riconosciuta illegittimità della sentenza impugnata; – che il ricorso, in conclusione, va rigettato; – che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; – che n i crievr rh,1 (1‘,1 rers n 11n ff ttr-n al sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel Ric. 2021 n. 24695 sez. M3 – ud. 14-06-2022 -6- testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un. , sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. -13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando Giuseppe (OMISSIS) a rifondere, alla Città Metropolitana di Catania, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in 1.000,00 oltre f, 200,00 per esborsi, più 15’/o per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Rom