REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – Rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33419/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) VALENTINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) GIUSEPPE (CF: R(OMISSIS)Y)
-Ricorrente-
Contro
LOTTOMATICA HOLDING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA (OMISSIS) 133, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ARTURO (CF: L(OMISSIS)U) che la rappresenta e difende
-Controricorrente-
nonchè contro
GTECH SPA GIA’ LOTTOMATICA GROUP SPA, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
-Intimati-
avverso la sentenza di CORTE D’APPELLO LECCE n. 344/2019 depositata il 3/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere Dott. CARMELO CARLO ROSSELLO.
RITENUTO CHE:
1. Il giudizio di primo grado.
– Il signor Valentino (OMISSIS) (di seguito: “il (OMISSIS)”, odierno ricorrente) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il Ministero dell’Economia- Direzione Dogane e Monopoli (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di seguito: “Agenzia delle Dogane” odierna resistente) e Lottomatica Group s.p.a. (di seguito: “Lottomatica” odierna resistente) esponendo:
(i) di aver effettuato in data 15/3/2008 presso la ricevitoria della moglie sette giocate al lotto e di avere smarrito, prima dell’estrazione, uno dei relativi biglietti.
(ii) Che lo smarrimento fu denunciato alle competenti autorità, sempre prima dell’estrazione.
(iii) Che la giocata rappresentata dal biglietto smarrito risultò vincente.
(iv) Che, tuttavia, Lottomatica aveva rifiutato il pagamento della somma oggetto di vincita, non essendo stato presentato il biglietto di giocata.
Tanto premesso, il (OMISSIS) chiese la condanna dei convenuti al pagamento della somma oggetto di vincita (€ 17.500,00).
Il ministero della concessionaria Lottomatica si costituì chiedendo il rigetto delle domande del (OMISSIS).
Il Tribunale di Lecce rigettò la domanda del (OMISSIS).
2. Il giudizio di secondo grado.
Avverso tale pronuncia il (OMISSIS) propose gravame davanti alla Corte di Appello di Lecce, lamentando l’ingiusto rigetto della domanda volta alla condanna degli appellati al pagamento della vincita di € 17.500,00, conseguente:
(i) alla errata e contraddittoria valutazione dei fatti di causa.
(ii) Alla errata e contraddittoria valutazione dei fatti di causa in relazione alla assimilabilità dello scontrino del lotto ad un titolo improprio (art.2002 cod. civ.).
(iii) Alla omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
3. La sentenza di secondo grado.
Con sentenza n. 344/2019, depositata in data 3/4/2019, la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’appello del (OMISSIS), motivando nei termini seguenti.
La ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale sarebbe stata conforme alle deduzioni fattuali svolte dall’appellante fin dall’atto introduttivo di primo grado, e l’ammissione dei mezzi di prova invocati non poteva ulteriormente giovare alle ragioni dell’appellante.
La valutazione degli eventi operata dal Tribunale sarebbe stata parimenti conforme alla specifica normativa di settore.
A tale riguardo, la sentenza della Corte territoriale motiva che:
(a) l’art. 6, 1° comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528 (“Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto”) prevede che “le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge se relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell’articolo precedente. Lo scontrino attestante l’avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare all’estrazione”;
(b) l’art. 14 D.P.R. 303/1990 (Regolamento di applicazione ed esecuzione della I. 2 agosto 1982, n. 528 e della I. 19 aprile 1990, n. 85 sull’ordinamento del gioco del lotto) prevede:
“(1) lo scontrino relativo alle vincite, risultanti dal Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto, dev’essere consegnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla affissione di cui al comma 3 dell’art. 13.
(2) Il pagamento delle vincite è eseguito a condizione che lo scontrino sia integro, completo di tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso le apparecchiature automatizzate, salvo il diritto al rimborso dell’importo della scommessa”;
(c) dunque, il possesso dello scontrino integro e la sua consegna nel termine di 60 giorni sono, secondo la normativa che regola il gioco del lotto, condizioni indefettibili del pagamento delle vincite;
(d) nella fattispecie in questione, inoltre, l’odierno ricorrente ha ammesso (e persino documentato) di aver smarrito il biglietto anteriormente alla estrazione, alla quale, dunque, per quanto inequivocamente previsto dal sopra riportato art. 6, 10 comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, non ha nemmeno partecipato, per cui, a maggior ragione, non può risultare vincitore e, tantomeno, rivendicare il pagamento della ipotetica vincita.
In considerazione della particolarità della questione e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati in appello (relativi a giochi autorizzati quali “gratta e vinci”, “Totocalcio”, apparentemente applicabili al gioco del lotto) che possono avere indotto in errore l’appellante, la Corte territoriale ha poi ritenuto giustificata l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di secondo grado.
4. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Lecce (di seguito: “la Corte”) sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso Lottomatica.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.
6. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni.
7. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 24 e 11 Cost. e art. 342 c.p.c.”.
Il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale per non aver operato una interpretazione sistematica della normativa in materia.
In particolare, la Corte si sarebbe concentrata sull’art. 14 del D.P.R. 303/1990, senza coordinarlo con il complesso della normativa di settore. In particolare, con l’art. 7 del D.P.R. 303/1990, il quale prevede che “il giocatore è tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata e che esso sia completo, integro e leggibile.
Qualora scontrino non abbia tali requisiti va ritirato dal raccoglitore e la relativa giocata va annullata e sostituita con un nuovo scontrino avente le caratteristiche di cui al comma 1″.
Inoltre, a tenore dell’art. 10, è indicata l’ipotesi per la quale “le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e nelle condizioni prescritte, le relative matrici meccanizzate sono state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti di congegno di controllo”.
A detta del ricorrente, il corretto perimetro interpretativo entro il quale definire la vicenda giudiziale sarebbe il seguente: se è possibile scorgere la ratio della norma riportata nell’art. 7 del D.P.R. 303/1990 nella prerogativa del giocatore in possesso di uno scontrino privo di requisiti essenziali per la validità della vincita di vedersi annullata la scommessa (con eventuale restituzione della posta) e/o di vedersi attribuito un nuovo scontrino, non si comprenderebbe il motivo per il quale il medesimo principio non debba valere nell’ipotesi di smarrimento di biglietto giocato (p. 9, 2° §, del ricorso).
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione ed errata applicazione di norme di diritto relative all’accordo intervenuto tra le parti”.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni forma di interpretazione del rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, vanificando il principio in base al quale “il significato da attribuire alla volontà delle parti deve verificarsi tenendo conto dell’intero contesto contrattuale dovendo considerarsi le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell’art. 1363 cod. civ., dovendo il giudice collegare raffrontare tra loro frasi e parole onde chiarirne il significato” (Cass., sez. lav., 14-11-2014, n. 2433).
Se così non fosse – deduce il ricorrente – si verificherebbero un singolare squilibrio, asimmetria e disarmonia tra le parti contrattuali, garantendo la supremazia unilaterale di una (quella che permette la giocata) rispetto all’altra (singolo giocatore).
3. Con il terzo motivo (non rubricato) si deduce “Errata e contraddittoria valutazione dei fatti di causa in relazione all’ammissibilità dello scontrino del lotto ad un titolo improprio ex art. 2002 c.c.”.
Il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale in quanto quest’ultima non avrebbe approfondito la questione relativa all’assimilabilità dello scontrino del lotto ad un titolo improprio ex art. 2002 cod. civ.
A detta del ricorrente, lo scontrino di gioco sarebbe assimilabile ad un titolo di legittimazione, ovvero ad un “titolo improprio” ex art. 2002 cod. civ., dal che conseguirebbe che il documento di legittimazione non incorpora il diritto indicato, ma esaurirebbe la sua funzione sotto il profilo prettamente probatorio.
Pertanto, lo smarrimento del biglietto di gioco non determinerebbe l’impossibilità di incassare la vincita quale controprestazione contrattuale, bensì potrebbe determinare, al più, il venir meno della prova, che potrebbe peraltro essere fornita in altro modo (come nel caso di specie, avendo il ricorrente provato la paternità dello scontrino), in tal modo consentendo la corresponsione e l’incasso della vincita.
4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Violazione dell’art. 2697 c.c.”.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe optato per non pronunciarsi minimamente sui mezzi istruttori (ritualmente richiesti), la cui rilevanza sarebbe evidente.
A detta del ricorrente, non potrebbe escludersi che la giocata – benché nel caso in esame avvenuta per l’estrazione del lotto – possa essere provata non solo dalla denuncia di smarrimento da parte del giocatore dei biglietti da lui acquistati, ma anche e soprattutto dalla circostanza che il titolare della ricevitoria presso cui la giocata è avvenuta esprima affermativamente tale condizione: si potrebbe incassare la vincita di un biglietto vincente (il cui tagliando è andato perduto) se il giocatore dimostra la paternità di tale biglietto.
Tanto sarebbe avvenuto nel caso in esame, laddove sarebbe stata fornita piena prova della paternità, in capo al ricorrente, del biglietto risultato vincente, posto che il ricorrente ha effettuato sette giocate tutte cronologicamente successive dal n. 427 al n. 433 e, solo la giocata n. 428 è andata smarrita.
Non solo la paternità del biglietto sarebbe “cristallizzata” dalle altre sei giocate, tra le quali è ricompresa quella smarrita dalla circostanza che il ricorrente, ancor prima dell’estrazione dei numeri del lotto, tramite il titolare della ricevitoria, abbia denunciato lo smarrimento del biglietto risultato solo in seguito vincente.
5. Il controricorso.
Nel proprio controricorso Lottomatica Holding s.r.l. sostiene che l’intero ricorso sarebbe improcedibile e/o inammissibile, in quanto è stato notificato alla società Gtech s.p.a., la quale non è stata parte del giudizio davanti alla Corte territoriale, ove si è costituita la società Lottomatica S.p.A. (oggi “Lottomatica Holding s.r.l.”) rilevando di essere divenuta titolare, a far data dal 12/3/2015, in virtù di cessione di ramo d’azienda, dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti alle attività di gestione della concessione per il gioco automatizzato del lotto, tra cui quello oggetto del presente giudizio.
A ciò la controricorrente aggiunge che la stessa Gtech s.p.a. è stata poi cancellata dal registro delle imprese il 18/5/2015, ed è quindi divenuta, da tale data, soggetto giuridico inesistente.
Da ciò deriverebbe l’inesistenza della notifica a Gtech s.p.a., e la conseguente improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso.
Al riguardo va osservato quanto segue:
(i) la sentenza impugnata è stata pronunciata contro la “Gtech s.p.a., già Lottomatica Group s.p.a.”;
(ii) parte resistente afferma che in appello si sarebbe costituita la s.p.a. Lottomatica, quale cessionaria del “ramo lotto”;
(iii) trattandosi di cessione, si sarebbe avuto un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso, come tale riconducibile all’art. 111 cod. proc. civ.;
(iv) di tutto questo, e in particolare di come e dove la costituzione in appello sarebbe avvenuta, nulla ci si dice nel controricorso, con evidente violazione dell’art. 366 n. 6, cod. proc. civ., al di là della manifesta contraddizione con quanto enunciato dalla sentenza;
(v) Lottomatica Holding s.r.l. si è costituita con controricorso deducendo di essere stata “già Lottomatica s.p.a. e Lottomatica Group s.p.a.”, nonché ancora prima “Gtech s.p.a.” e ha dedotto di avere incorporato per fusione Lottomatica s.p.a. Ne segue che, per effetto di tali vicende, nella sostanza la resistente adduce di essersi costituita come attuale legittimato passivo;
(vi) poiché non è stato dimostrato quanto dedotto dalla società resistente circa ciò che sarebbe avvenuto in appello, la notificazione venne legittimamente eseguita a Gtech s.p.a., per come indicata in sentenza ancorché essa fosse stata cancellata, in quanto l’evento non venne dichiarato;
(vii) ne discende che la costituzione della resistente è avvenuta quale unico legittimato.
Di conseguenza, il ricorso è ammissibile, e i motivi vanno esaminati.
6. I motivi sono manifestamente infondati, dato il tenore dell’art. 6 ultimo inciso della I. n. 528 del 1982 e – ad abundantiam – del d.P.R. attuativo.
Vertendosi in tema di gioco d’azzardo, si rileva che nel primo motivo si lamenta una inesistente violazione dei principi costituzionali, e si finisce per addebitare al giudice di merito di non avere creato una norma o non di averla desunta sulla base di un procedimento esegetico, a ciò non risultando producente il fatto che, a proposito di altri giochi, come le lotterie, sussistano norma diverse.
Poiché chi ritiene di giocare al lotto accetta di osservare le regole per esso previste non è dato comprendere quale principio dovrebbe giustificare l’estensione di una regola prevista per un altro gioco.
Solo un’esigenza costituzionale e, dunque, la configurabilità di una lesione di diritti costituzionalmente presidiati potrebbe assumere rilevanza, ma nel senso di giustificare una rimessione di una questione di costituzionalità alla Consulta. Ma la stessa prospettazione di una simile questione non solo non viene fatta, ma nemmeno è fattibile.
7. Nel secondo motivo, la prospettazione di una non meglio specificata violazione delle regole sull’esegesi delle norme di interpretazione del contratto, con riferimento al rapporto di giocata di cui trattasi, è peraltro del tutto generica. Sicché il motivo è inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass., n. 4741/2005, ribadito da Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto.
8. Il terzo motivo, là dove sostiene che lo scontrino di giocata del lotto sarebbe riconducibile all’art. 2002 cod. civ., e pertanto assimilabile ad un titolo improprio, in quanto tale non incorporante il diritto indicato, ma esaurente la propria funzione sul piano esclusivamente probatorio, è privo di fondamento in quanto contraddittorio.
Proprio perché lo scontrino di giocata costituisce un titolo di legittimazione ex art 2002 cod. civ., solo il suo possesso è idoneo ad attestare la giocata da parte del possessore e a legittimare l’incasso dell’eventuale vincita.
In altri termini, il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perché le regole del contratto di lotteria poste in essere gliela attribuiscono, in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso (Cass., 14-1-2002, n. 351; Cass., 2-12-1993, n. 11924; Cass., sez. III, 27- 5-2009, n. 12257; Cass., sez. III, 20-5-2009, n. 11696).
9. Il quarto motivo rimane assorbito dalla sorte dei precedenti. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Il Collegio rileva, altresì, che l’esito del ricorso ha reso inutile ordinare il rinnovo della sua notificazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l’Avvocatura Generale dello Stato, essendo stata essa erroneamente effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale.
10. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.
11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.400,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2022, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria, oggi 15 novembre 2022.