Violazione del provvedimento del giudice e diritto di querela (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 13 marzo 2025, n. 10075).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZI0NE PENALE

Composta da

Dott. Giorgio Fidelbo – Presidente –

Dott. Angelo Capozzi – Consigliere –

Dott. Emilia Anna Giordano – Consigliere –

Dott. Enrico Gallucci – Consigliere –

Dott. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli – Relatrice –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS) (OMISSIS) nata a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 30/9/2024 del Tribunale di Asti;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata;

letta la memoria depositata dal difensore dell’imputata, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso della Parte pubblica.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2024 ii Tribunale di Asti ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’art. 388, secondo comma, cod. pen., perché l’azione penale non doveva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità.

2. All’imputata é stato contestato di essersi allontanata il 25 dicembre 2022 con i figli minori dalla struttura protetta in cui erano ricoverati, senza dare più notizie di se e dei minori, così eludendo il decreto di convalida del provvedimento ex art. 403 cod. civ. del Tribunale per i minorenni di Milano, con cui, a causa delle condotte del padre, era stato confermato il collocamento dei figli e della madre presso l’anzidetta struttura ed era stato nominate un curatore speciale per i minori.

3. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.

3.1. Inosservanza della legge penale, per non essere il decreto di citazione a giudizio stato notificato alle persone offese, ossia ai minori, che non potevano essere rappresentati dai genitori (la madre in quanto imputata e il padre perché soggetto da cui i minori erano stati allontanati con il provvedimento ex 403 cod. civ.), e, in ogni caso, per non essere stata effettuata alcuna notifica neanche ai genitori quali rappresentanti legali dei minori.

3.2. Inosservanza della legge, per non essere stato nominato un curatore speciale per la proposizione della querela e l’esercizio delle facoltà e dei diritti delle persone offese (artt. 121 pen. e 338 cod. proc. pen.), non potendo il curatore speciale, nominato nel procedimento di volontaria giurisdizione, proporre querela.

3.3. Inosservanza della legge, non essendosi considerato che il termine per proporre querela non sarebbe mai decorso, non essendo possibile affermare che i due minori di tenera età avessero avuto notizia del fatto validamente. Solo con la nomina del curatore speciale decorrerebbe il termine per proporre querela.

3.4. Inosservanza della legge penale e violazione delle norme convenzionali, per avere svolto il procedimento senza la presenza delle persone offese e per non essere stato nominato un rappresentante legale dei minori, che potesse valutare se e come esercitare poteri sostanziali e processuali, a loro attribuiti dalla legge.

La Parte pubblica ricorrente non solo ha dedotto che le indicate nullità non erano state eccepite, non essendovi alcun soggetto deputato a farlo quale rappresentante delle persone offese, ma ha anche precisato di essere legittimata a impugnare nel caso di provvedimenti, come quello in esame, contrastanti con ii principio di legalità o con interessi pubblici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

2. Le deduzioni, formulate dal ricorrente, muovono dall’assunto che l’interesse tutelato dall’art. 388, comma secondo, pen. e quello dei minori.

Ciò, però, é errata.

Nel caso di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei figli, infatti, la persona offesa dal reato é il genitore interessato all’osservanza del provvedimento e non il minore.

In ragione di ciò, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la legittimazione a proporre querela per il reato di cui all’art. 388, comma secondo, cod. pen. spetta non al minore come tale ma al genitore, in quanto interessato iure proprio all’osservanza del provvedimento che concerne l’esercizio di prerogative genitoriali, pur destinate a riflettersi sul minore (Sez. 6, 46483 del 25/07/2017, C., Rv. 271355 – 01).

Alla luce di quanto precede, quindi, la decisione impugnata é corretta, avendo il Tribunale rimarcato che non vi era in atti alcuna querela del padre dei minori, con la conseguenza che nei confronti dell’imputata, a cui era stato contestato il reato di cui all’art. 388, secondo comma, cod. pen., doveva dichiararsi l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.

2.1. Va aggiunto che – a fronte dell’interesse tutelato dalla norma, individuato nelle prerogative genitoriali, come innanzi indicato – perdono rilievo le censure del ricorrente sulla mancata nomina di un curatore speciale dei minori, che avrebbe potuto proporre querela nell’interesse di questi ultimi.

Ad ogni modo, pur a volere ipotizzare la legittimazione di un curatore speciale dei minori a proporre querela contro l’imputata, dovrebbe rilevarsi che, nel caso in esame, in sede di convalida ex art. 403 cod. civ. era stato nominate un curatore speciale nella persona dell’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS).

La giurisprudenza civile di questa Corte, riguardo alla concreta individuazione dell’ambito di rappresentanza del curatore speciale dal punto di vista processuale, é ferma nell’affermare che i poteri di rappresentanza processuale si estendono necessariamente ai giudizi che sorgono in relazione all’atto in relazione al quale é stata disposta la sua nomina, poiché, in questo ambito, il curatore speciale assume i poteri di rappresentanza identici a quelli del genitore (Sez. 3, n. 7889 del 28/03/2017, Rv. 643702 – 01; Sez. U, n. 5073 del 16/10/1985, Rv. 442390 – 01).

Nel caso in esame, il curatore speciale, già nominato dal giudice civile, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, aveva poteri di rappresentanza dei minori, anche processuale, in ordine alle questioni correlate al provvedimento con cui, per l’appunto, i minori e la madre erano stati collocati in una struttura protetta.

Egli, però, pur a volere ipotizzare in astratto la sua legittimazione a presentare querela in ordine al reato di cui all’art. 388, secondo comma, cod. pen., non l’aveva proposta, come affermato nella sentenza impugnata, in cui si é sottolineato che neanche l’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS) aveva presentato l’anzidetta condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi deciso il 19 febbraio 2025.

II Consigliere estensore                                                                                                      Il Presidente

Giuseppina A. R. Pacilli                                                                                                     Giorgio Fidelbo

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2025

SENTENZA

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Carmela Cirimele