Violazioni CDS: contestazione non immediata – motivazioni.

(Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – sentenza 5 dicembre 2016, n. 24752)

 SENTENZA CORTE CASSAZIONE

5 dicembre 2016, n. 24752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Stefano PETITTI

Rel. Consigliere:

Vincenzo CORRENTI

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatto e diritto

Il Comune di Fragneto Monforte propone ricorso per cassazione contro Impresa XXX di A. A., che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1086/2014 che, in accoglimento dell’appello di Impresa XXX ed in totale riforma della sentenza del GP, ha annullato il verbale della PM perché lo stesso indicava che non era stata fatta la contestazione immediata ai sensi dell’art. 201 cds.

Tale norma prevede che non sia necessaria allorquando l’accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento gestiti dalla P.S. ma le strade extraurbane ove è possibile installare autovelox automatici devono essere individuate con decreto prefettizio che, nella specie, escludeva la contestazione immediata solo dal Km 96+300 al Km105+800 mentre dal verbale risultava che l’infrazione era stata accertata al Km 87+195.

Il ricorso denunzia:

1) violazione degli artt. 4 l. 121/2002, 142, 200, 201 cds ed omesso esame di fatto decisivo perché è possibile installare il dispositivo senza necessità di contestazione immediata, con richiami giurisprudenziali;

2) violazione dell’art. 4 d.l. 121/2002 e degli artt. 142, 200, 201 cds e 384 reg. att.

Ciò premesso si osserva:

Questa Corte si è occupata in varie occasioni della necessità o meno della contestazione immediata affermando il principio che la contestazione immediata costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n. 8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.).

L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.

Nella specie, la questione come prospettata, appare nuova rispetto alla ratio decidendi sopra riportata risultando dalla sentenza che lo stesso Comune aveva dedotto di una successiva integrazione del decreto prefettizio, ritenuta dalla sentenza non applicabile ratione temporis perché successiva alla contestazione, statuizione sostanzialmente non censurata.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma il 15 settembre 2016.