REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Dott. LUCA RAMACCI – Presidente –
Dott. DONATELLA GALTERIO – Consigliere Rel. –
Dott. ENRICO MENGONI – Consigliere –
Dott. ALESSANDRO ANDRONIO – Consigliere –
Dott. FABIO ZUNICA – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Nei confronti di:
(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la ordinanza in data 10.10.2023 del Tribunale di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie dei difensori, avv. (omissis) (omissis) per (omissis) (omissis) ed avv. (omissis) (omissis) per (omissis) (omissis) che hanno concluso per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10.10.2023 il Tribunale di Cagliari, a conferma di quanto già ritenuto con provvedimento reso de piano in data 5.10.2023, ha rigettato la richiesta svolta dal Pubblico Ministero di procedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza della persona offesa in relazione ai reati di atti persecutori posti in essere dal settembre 2022 al giugno 2023 per il quale sono stati sottoposti ad indagini (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) in concorso fra loro, e di violenza sessuale, commesso nel settembre 2022 provvisoriamente contestato solo a quest’ultimo.
A fondamento del diniego é stato escluso che ricorressero i presupposti di cui all’art. 392 cod. proc. pen., da ritenersi norma eccezionale in quanto derogatoria al principio di assunzione della prova in sede dibattimentale, al cospetto di una vittima maggiorenne che non risultava versare in condizioni di vulnerabilità.
2. Avverso entrambi suddetti provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari sostenendo l’abnormità strutturale del diniego pronunciato dal Gip e la sua conseguente impugnabilità nella presente sede di legittimità.
Nel riprodurre due recenti pronunce di questa stessa Sezione – con le quali é stata affermata l’abnormità delle relative ordinanze, entrambe di rigetto della richiesta di audizione della vittima di violenza sessuale, sul rilievo che la preminente incidenza degli interessi in gioco, costituiti dall’esigenza di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria e al contempo di assicurare la genuinità della prova in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali, si traduce per le fattispecie rientranti nel comma 1 bis dell’art. 392 cod. proc. pen. in una modifica dello statuto della prova dichiarativa che rende lo strumento dell’incidente probatorio per le vittime di reati sessuali l’ipotesi ordinaria, escludendo qualsiasi potere discrezionale da parte del giudice circa l’opportunità di accogliere la richiesta delle parti di contraddittorio anticipate, all’infuori di un mero controllo formale (Sez. 3, Sentenza n. 34091 del 16/05/2019, Rv. 277686 e Sez. 3, Sentenza n. 47572 del 10/10/2019 277756) – sostiene che il provvedimento in esame integri un caso di abnormità strutturale per carenza di potere in concrete.
Afferma che, pur fuoriuscendosi dall’abnormità funzionale non determinando l’ordinanza impugnata alcuna stasi del processo, il provvedimento in esame incorra tuttavia nell’abnormità strutturale, ricollegabile non già alla carenza di potere in astratto, ricorrente cioè quando il giudice faccia ricorso ad un potere non attribuitogli dalla legge, bensì ad una carenza di potere in concreto, la quale é ravvisabile ogni qualvolta la discrezionalità venga esercitata in situazioni radicalmente diverse da quelle in cui é consentita dalla legge, essendo stata nel caso in esame la discrezionalità utilizzata in assenza del doveroso confronto con la ratio dell’istituto stesso dell’incidente probatorio allorquando si proceda nei confronti di vittime dei reati indicati dal comma 1-bis.
Rileva come il limite ineludibile all’esercizio della discrezionalità sia costituito nel caso di specie dalla condizione di vulnerabilità presunta della vittima che impone al giudice, per poterla superare, di indicare le cogenti ragioni che prevalgono nel caso specifico sulle esigenze di tutela della vittima: in assenza dell’indicazione delle suddette specifiche ragioni il Tribunale insulare, nell’escludere la vulnerabilità della p.o., ha conseguentemente esercitato, secondo l’organo requirente, un potere in concreto non attribuitogli, pronunciando perciò un provvedimento abnorme.
Contesta pertanto l’interpretazione dell’art. 392 comma 1 bis cod. proc. pen. patrocinata dall’ordinanza impugnata in termini di eccezione alla regola della formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale, sottolineando al contrario il sottosistema costituito dalla disciplina in tema di vittime dei reati e della violenza di genere, dal quale derivano principi generali che devono fungere da guida nell’interpretazione delle norme codicistiche.
3. Con memorie tra loro sovrapponibili entrambi gli indagati hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso del Pm che a fronte del rigetto della richiesta di audizione della p.o. con incidente probatorio pronunciata dal Gip con una prima ordinanza del 5.10.2023 avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento nella presente sede di legittimità, invece che reiterare la medesima istanza allo stesso Gip sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto della prima richiesta.
Sostengono le difese che la seconda richiesta, che aveva dato luogo all’ordinanza del 10.10.2023, era alla radice preclusa dall’assenza di nova in grado di giustificarla, integrando un’impugnazione dell’ordinanza del 5.10.2023 del tutto avulsa dagli schemi processuali, preclusiva per l’effetto anche del presente ricorso innanzi a questa Corte.
In seconda battuta eccepiscono la manifesta infondatezza della tesi sostenuta dal Pm ricorrente con cui si nega il potere del Gip di valutare la sussistenza dei presupposti della richiesta di incidente probatorio della vittima dei reati, contestando che il provvedimento di rigetto configuri alcuna abnormità strutturale, atteso che al giudice delle indagini preliminari é conferito un potere discrezionale sull’accoglimento o meno della richiesta di parte tanto nel caso di incidente probatorio tipico previsto dall’art. 392 cod. proc. pen. quanto di incidente probatorio atipico qual é quello disciplinato dal comma 1-bis della medesima norma.
Rilevano come la disciplina vigente non contempli alcun automatismo in ordine all’espletamento dell’incidente probatorio di soggetti vulnerabili, essendo comunque approntati dal sistema processuale una serie di differenti strumenti volti ad evitare l’insorgenza di fenomeni di vittimizzazione secondaria al momento dell’acquisizione della prova.
Deducono, inoltre, come la dilazione del termine previsto dall’art. 362 cod. proc. pen. nell’acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali da soggetti vittime di reati sessuali minori di età o comunque vulnerabili costituisca la coerente conferma del potere in capo al Gip di rigettare per questi stessi soggetti l’incidente probatorio rinviandone l’audizione nella sede naturale del dibattimento, pasto che sarebbe contrario ad ogni logica di sistema consentire al PM di differire l’acquisizione delle informazioni testimoniali da parte di costoro ed invece imporne al Gip l’immediata audizione nell’incidente probatorio.
Contestano, infine, la sussumibilità del provvedimento impugnato nel novero degli atti abnormi sia perché riconducibile ad uno schema tipico già contemplato dalla legge processuale, sia perché inidoneo a determinare alcuna stasi del procedimento ben potendo procedersi all’audizione della vittima nella sede naturale del dibattimento
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Carattere preliminare riveste, a fronte dell’eccezione sollevata dalle difese, l’individuazione dei poteri di impugnazione in capo al PM a fronte dei due provvedimenti di rigetto dell’incidente probatorio emessi a seguito di due distinte richieste dell’organo requirente.
Pur essendosi il Gip già pronunciato con l’ordinanza del 5.10.2023 in termini negativi sulla prima istanza di anticipazione del contraddittorio ritualmente notificata ai sensi dell’art. 395 cod. proc. pen. agli indagati senza che costoro abbiano su di essa, non avendo presentato memorie o deduzioni, preso posizione, il secondo provvedimento in data 10.10.2023, di contenuto reiterativo del primo, é stato emesso a seguito della richiesta di rivalutazione della prima decisione avanzata dal Pubblico Ministero nell’ottica di un anomalo reclamo presentata allo stesso giudice.
Seguendo la prospettazione del ricorrente, e dunque lo stesso Pubblico Ministero ad aver ritenuto, sia pure inopinatamente, che il primo provvedimento avesse una sua specifica sede di rivalutazione innanzi al giudice a quo, onde non aveva più, essendosi a tal fine già attivato sollecitando una successiva pronuncia di quello stesso giudice, da quest’ultimo pedissequamente resa, alcuno strumento che gli consentisse di ricorrere nella presente sede di legittimità nei confronti del primo provvedimento, ineludibilmente sostituito dal secondo.
Ove invece si ritenesse, come sembra più corretto alla luce dei vigenti rimedi processuali nei confronti del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio, pacificamente non impugnabile con mezzi ordinari, ma esclusivamente ricorribile innanzi a questa Corte ove affetto da abnormità, non vi é chi non veda come il secondo provvedimento, innescato da una nuova richiesta del Pubblico Ministero di contenuto analogo alla precedente e resa possibile dalla mancanza di preclusioni derivanti dalla precedente pronuncia di segno negativo, sia autonomo rispetto al primo, ancorché nel suo contenuto faccia ad esso riferimento per relationem.
Ne discende, anche riguardando sotto tale diversa ottica la vicenda processuale in esame, che nessun potere di impugnazione sia esercitabile a posteriori dal Procuratore ricorrente avverso l’ordinanza del 5.10.2023, e ciò sia perché egli stesso ha optato, all’esito della sua pronuncia, per una nuova richiesta, quale che ne fosse la forma, di accoglimento dell’incidente probatorio, sia perché é alla radice preclusa la proposizione di un unico ricorso per cassazione per attaccare due provvedimenti tra loro formalmente autonomi.
Conseguentemente deve essere dichiarata sul piano strettamente sistematico l’inammissibilità dell’odierno ricorso avverso il primo provvedimento del Gip, laddove invece correttamente é stato esercitato dal Procuratore ricorrente il suo potere di impugnazione della seconda ordinanza.
Va al riguardo dichiarata la manifesta infondatezza dell’obiezione sollevata dalle difese degli indagati secondo cui preclusiva alla nuova richiesta sarebbe l’assenza di mutamenti sopravvenuti rispetto alla prima istanza, dovendosi al contrario rilevare che, non vertendosi in materia cautelare, non opera nel caso di specie alcuna preclusione endoprocessuale legata al fenomeno del ne bis in idem, onde ben poteva il Pubblico Ministero avanzare, a seguito del rigetto della prima istanza una nuova richiesta di incidente probatorio, sia pure di contenuto analogo alla precedente.
2. Tuttavia, una volta individuato, quale unico oggetto formale dell’impugnativa suscettibile di disamina ad opera di questa Corte, l’ordinanza del 10.10.2023, neanche con riferimento ad essa il ricorso può essere meritevole di accoglimento, difettando il provvedimento impugnato dei presupposti necessari a ricondurlo nella categoria degli atti abnormi.
2.1. Se é data per pacifica dalla stessa prospettazione del ricorrente l’esclusione di una abnormità funzionale non derivando alcuna stasi del procedimento dal rigetto della richiesta di incidente probatorio della p.o., la cui audizione viene rinviata nella sede naturale che é quella del dibattimento, deputata nella pienezza del contraddittorio all’acquisizione delle prove che non necessariamente si esauriscono nella deposizione della vittima del reato, con identità del giudice che provvede a tale acquisizione e a cui é rimessa la decisione finale, quel che appare singolare é che nel dolersi della abnormità strutturale dell’ordinanza impugnata sotto il profilo della carenza di potere in concreto, il ricorso riproduca (pagg. 4-10) pressoché integralmente la motivazione della pronuncia n. 29363 del 24/03/2023, evidentemente ritenuta dallo stesso estensore dell’impugnativa in esame chiarificatrice in ordine ai presupposti necessari ad integrare l’abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio da parte del Gip delle vittime dei reati indicati nel comma 1 bis dell’art. 392 cod. proc. pen..
È infatti proprio dalla lettura delle argomentazioni spese dalla pronuncia citata che balza evidente ciò che viene sintetizzato, sembrerebbe con altrettanta chiarezza, già nella massima della stessa sentenza secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio finalizzato all’assunzione della prova dichiarativa di una parte lesa vulnerabile e affetto da abnormità funzionale per carenza di potere in concreto nel caso in cui non esponga le cogenti ragioni che, nello specifico, prevalgono sulle esigenze di tutela della vittima e della genuinità della prova (Sez. 2, Sentenza n. 29363 del 24/03/2023, Rv. 284962).
Ove, quindi, debba ritenersi sulla scia tracciata dalla citata pronuncia 29363/2023 che l’abnormità strutturale del provvedimento reiettivo della richiesta di incidente probatorio risieda nella mancanza di motivazione in ordine alle ragioni fondanti il rigetto della richiesta di anticipazione dell’audizione della vittima, deve allora evidenziarsi come il Gip cagliaritano abbia puntualmente illustrato, in aderenza allo stesso approdo, l’inconfigurabilità di una condizione di peculiare fragilità della p.o. stante l’assenza, trattandosi di soggetto maggiorenne, di disabilità fisiche o psichiche ed in considerazione dalla condotta da costei tenuta successivamente al delitto, consistita nella immediata presentazione, scevra da incertezze così come da condizionamenti, della denuncia-querela nei confronti degli autori delle vicende delittuose subite, nei confronti dei quali non aveva mai manifestato comportamenti indicativi di una dipendenza psicologica, con la precisazione che dai suddetti comportamenti andavano tenuti distinti gli effetti lesivi conseguenti al reato di atti persecutori contestato agli indagati.
E’ conseguentemente nella stessa sentenza indicata dal Procuratore ricorrente che si rinvengono le ragioni di esclusione dell’invocata abnormità strutturale della ordinanza impugnata la quale, proprio in presenza della specifica motivazione addotta a fondamento del diniego della richiesta di incidente probatorio, non può reputarsi affetta, con riferimento alla carenza di potere in concrete, da alcun esercizio arbitrario della discrezionalità attribuita ex lege al Gip nel valutare l’istanza avanzata dal Pubblico Ministero.
2.2. Del resto, ove si consideri che la verifica della sussistenza della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato si risolve, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 90-quater proc. pen., in un accertamento in concreto, che postula l’indicazione delle ragioni per le quali il giudice la ritenga integrata ovvero esclusa, il quale si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente argomentato e privo del vizio di manifesta illogicità (Sez. 3, Sentenza n. 29821 del 05/04/2023, Rv. 284981 -02), non può non rilevarsi come la suddetta verifica non venga neppure specificamente confutata, nulla venendo dedotto in ordine ad un assunto vulnus che infici gli elementi ritenuti dal Gip ostativi alla configurabilità della suddetta condizione con il presente ricorso, che si limita ad affermare, pur con copiosità di argomentazioni, che la suddetta condizione sia sorretta da una presunzione assoluta allorquando si tratti della vittima uno dei reati indicati dal comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen. sostenendosi, con inversione dei poli del ragionamento probatorio, che in tal caso debba essere il giudice ad indicare le cogenti ragioni che consentano di superarla.
Tale assunto non può essere condiviso.
E ciò non solo perché trattasi di tesi da cui anche la sentenza n. 29363 del 24/03/2023, sulla cui falsariga é stata costruita l’impugnativa del Procuratore della Repubblica cagliaritano, prende le distanze affermando che la motivazione data nello specifico esclude, ove non apodittica o inconferente con la ratio legis, l’arbitrarietà del provvedimento reiettivo – ipotesi questa non ravvisabile nel caso di specie in presenza della motivazione resa dal Gip nei termini sopra indicati -, ma ancor più a monte perché non appare condivisibile un’interpretazione che leghi l’abnormità strutturale alla mancanza di motivazione del diniego pronunciato.
Ove infatti si consideri che, secondo le linee direttrici che hanno condotto la giurisprudenza ad elaborare l’istituto in esame, in tanto il provvedimento può ritenersi strutturalmente abnorme in quanto sia avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali, ma anche dall’intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la sua adozione una assoluta carenza di potere, non previsto ne prevedibile dal legislatore (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 – dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590): viene allora da chiedersi su quali linee ermeneutiche si fondi la distinzione tra carenza di potere in astratto e carenza di potere in concreto, posto che, così opinando, si arriverebbe alla logica conseguenza di dovere considerare qualsiasi provvedimento carente di motivazione al di fuori dell’ordinamento processuale.
Conclusione questa all’evidenza paradossale ove si presti attenzione al fatto che il vizio di carenza motivazionale é posto alla base dello stesso sistema impugnatorio ordinario, in netta antitesi con l’abnormità contemplata proprio al fine di apprestare un rimedio straordinario a fronte di un potere arbitrariamente esercitato dal giudice in presenza di un provvedimento non altrimenti impugnabile.
Dire in altri termini che, a fronte di una discrezionalità attribuita dalla stessa legge al Gip investito della richiesta di incidente probatorio, il diniego pronunciato sia arbitrario allorquando ad esso non si accompagni l’esplicitazione delle ragioni che lo sostengono vuoi in presenza di motivazioni apodittiche, vuoi inconferenti con la ratio dell’anticipazione probatoria sottesa alla tutela della vittima vulnerabile, equivale a negare quella stessa discrezionalità che é alla base del potere attribuitogli per il sol fatto che il provvedimento reso in concreto presenti una patologia, evenienza che e sempre possibile nell’esercizio stesso del potere decisionale conferito all’organo chiamato dalla legge a valutare l’accoglimento o meno dell’istanza sottoposta al suo esame.
Alla base di tale interpretazione si pone invece una malcelata sopravvalutazione proprio di quella vulnerabilità presunta della vittima dei reati indicati dall’art. 392 comma 1-bis che la sentenza impugnata, rifacendosi ai plurimi precedenti arresti conformi, condivisibilmente nega.
La circostanza che si tratti di un provvedimento non impugnabile, riservandosi quindi al Gip l’espressione di una volontà sovrana nell’anticipazione dell’audizione della p.o., non consente di rimettere in discussione la discrezionalità espressamente conferita a quel giudice dall’art. 398 cod. proc. pen. per il fatto che non sia stata riconosciuta alla vittima la tutela che la legge le riconosce non già in termini di presunzione assoluta, ma solo ove presenti una condizione di fragilità in concreto, tale da condizionare l’esito della prova nell’istruttoria dibattimentale.
In tali termini si sono già chiaramente espresse, al fine di escludere nella disciplina dettata dall’art. 392 comma 1-bis cod. proc. pen. la avvistabilità di uno statuto speciale a salvaguardia della vittima del reato cosi come sostiene il Procuratore ricorrente nel solco di due precedenti arresti di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 34091 del 16/05/2019, Rv. 277686 e Sez. 3, Sentenza n. 47572 del 10/10/2019, Rv. 277756) rimasti isolati, numerose sentenze di questa Corte secondo le quali la normativa vigente in materia di audizione di vittime vulnerabili impone sl, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali l’adozione di particolari cautele volte a salvaguardare l’integrità psico-fisica del dichiarante e a contenere il rischio di insorgenza di fenomeni di vittimizzazione secondaria, ma non prevede alcun obbligo di assunzione della prova dichiarativa a seguito di una mera richiesta di incidente probatorio che conserva pur sempre la natura di istituto eccezionale e comunque di portata derogatoria rispetto al canone ordinario costituito dall’acquisizione dibattimentale (Sez. 5, Sentenza n. 2554 del 11/12/2020, Rv. 280337; Sez. 3, Sentenza n. 40056 del 14/05/2021, Rv. 282338; Sez. 3, Sentenza n. 37605 del 12/05/2021, Rv. 282274; Sez. 6, Sentenza n. 46109 del 28/10/2021, Rv. 282354; Sez. 1, Sentenza n. 46821 del 08/06/2023, Rv. 285455).
Al rilievo già diffusamente argomentato dalle pronunce citate sul potere discrezionale rimesso al Gip che non consente letture che travalichino la littera legis atteso ii chiaro portato normativo in forza del quale ii PM o la persona sottoposta ad indagini “può” – e non “deve”, presupponendo l’obbligo del giudice di ammettere la richiesta anche l’obbligo per le parti di formularla – chiedere che si proceda con incidente probatorio, cui consegue il potere del giudice di procedere anticipatamente, ai sensi dell’art. 392 comma 1-bis cod. proc. pen., all’assunzione della testimonianza della persona offesa minorenne o anche maggiorenne al difuori dei limiti previsti dal primo comma, in presenza di una condizione effettiva “di particolare vulnerabilità”, si aggiunge l’osservazione di portata più generale che induce a sottolineare come il procedimento penale, in quanto volto a regolamentare l’esercizio della potestà punitiva in capo allo Stato nei confronti del trasgressore delle norme penali nel necessario contemperamento con ii suo diritto di difesa, sia costruito intorno alla figura dell’imputato e non già della vittima del reato: il che non consente, ove non sia ravvisabile la condizione di vulnerabilità di quest’ultima espressamente prevista dalla locuzione finale del comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen. o, a fortiori, non sottraendosi comunque l’incidente probatorio al parametro di ammissibilità sancito dall’art. 190 cod. proc. pen., ove si ritenga la superfluità della prova dichiarativa, l’ingresso dello strumento anticipatorio che, pur caratterizzato dal contraddittorio, deroga tanto al principio dell’unicità della prova quanta a quello dell’identità del giudice che pronuncia la decisione e che raccoglie la prova, cui é informata l’istruttoria dibattimentale.
Quel che in definitiva si intende sottolineare é che la condizione di vulnerabilità non può essere automaticamente presunta per i soggetti passivi dei reati contro la liberta sessuale o la personalità individuale tassativamente elencati dal legislatore nel comma 1-bis dell’art. 392 cod. pen., occorrendo invece verificare in concreto, specie per i soggetti maggiorenni, l’impatto traumatico subito per effetto della condotta delittuosa posta in essere nei loro confronti che, ove ritenuto tale, potrebbe riflettersi sulla genuinità della stessa dichiarazione testimoniale in ragione del clamore mediatico che di norma consegue al processo, così come del tempo inevitabilmente maggiore per la sua instaurazione e al conseguente maggior pericolo di inquinamento della fonte dichiarativa.
Contrariamente a quanto assume il Procuratore ricorrente, l’ordinanza impugnata risulta riconducibile allo schema tipico disciplinato dalla legge processuale, essendo espressamente previsto dall’art. 398 cod. proc. pen. il potere in capo al giudice di accogliere, dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta di incidente probatorio nell’esercizio di una discrezionalità che, pur informata a presupposti più ampi e perciò non necessariamente coincidenti con quelli enucleati dalle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 392 cod. proc. pen. – costituiti o dal pericolo di impedimenti legati alle condizioni di salute del teste o di altra natura tali da precluderne l’audizione in dibattimento o dal pericolo di inquinamento della stessa fonte dichiarativa -, permane, ove si tratti di assumere la testimonianza di persona minorenne ovvero di persona offesa maggiorenne nei reati indicati dal comma 1-bis, in capo al decidente, chiamato a valutare la sussistenza in concreto anche delle condizioni di particolare vulnerabilità del dichiarante, nelle quali si sostanzia l’ampliamento dei presupposti richiesti per la sua audizione anticipata, al di la del vaglio della rilevanza della prova.
Non vertendosi, pertanto, nell’ambito di uno statuto speciale riservato alla raccolta della prova dichiarativa delle persone offese dai reati di cui al comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen., deve escludersi l’abnormità il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio non configurante ne espressione di un potere esorbitante dalle attribuzioni del Gip, ne idoneo a determinare una stasi del procedimento, il quale può comunque proseguire in assenza di incidente probatorio, potendo al più, come condivisibilmente osservato nella pronuncia n. 37605 del 12/05/2021 sopra citata, insorgere una responsabilità dell’organo requirente per aver riservato l’esame della vittima alla sede dibattimentale ove ad essa abbiano seguito effetti tipici della vittimizzazione secondaria.
3. Deve quindi concludersi, in considerazione degli oscillamenti giurisprudenziali sul tema, per ii rigetto del presente ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Cosi deciso in data 21.3.2024
II Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Galterio Luca Ramacci
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Depositato in Cancelleria, oggi 11 settembre 2024.