Vittima di violenza: dati divulgabili solo se essenziali per l’informazione (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 22 febbraio 2021, n. 4690).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18994/2015 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale (OMISSIS), n. 114/B, presso l’Avv. Roberto (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Il Gazzettino S.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele (OMISSIS), e Gabriele (OMISSIS), e presso lo studio di quest’ultimo in Roma elettivamente domiciliati, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di VENEZIA n. 2700/2014, pubblicata in data 10 dicembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 3 marzo 2014, E. chiedeva il risarcimento dei danni alla società Il Gazzettino S.p.a., stimato nella somma di Euro 5.000,00, perchè il quotidiano aveva pubblicato, nell’edizione del giorno (OMISSIS), un articolo, a firma del giornalista (OMISSIS) (OMISSIS), che riferiva, oltre che dell’arresto del marito per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, anche le generalità complete della medesima ricorrente.

2. Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettava la domanda attrice affermando che la divulgazione era essenziale ed indispensabile, atteso che si trattava di maltrattamenti e violenza sessuale commessi dal marito in danno della moglie e che non erano richiesti né il consenso del titolare, né l’autorizzazione del Garante.

3. Avverso la superiore sentenza (OMISSIS) (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi.

4. Il Gazzettino p.a. ha depositato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità per errata qualificazione del motivo sollevata dalla controricorrente.

Ciò alla luce dell’insegnamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931).

2. Con il primo motivo (OMISSIS) (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’omessa applicazione dell’art. 734 bis c.p. che stabilisce che è vietato a chiunque divulgare, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso.

2.1 il primo motivo è infondato.

Ed invero, il divieto previsto dall’art. 734 bis c.p., sanzionato penalmente, è superabile se la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: la verità sostanziale della notizia pubblicata; la pertinenza (interesse pubblico alla conoscenza del fatto); la continenza (correttezza formale dell’esposizione) (Cass.,24 maggio 2006, n. 12358).

L’esercizio del diritto di cronaca non è, quindi, idoneo a configurare una violazione del divieto di pubblicazione di atti processuali, anche se in conflitto con diritti e interessi della persona, qualora si accompagni ai parametri dell’utilità sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4603).

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’omessa applicazione dell’art. 137 e del Lgs. n. 196 del 2003, art. 2 che impongono al giudice di contemperare l’essenzialità dell’informazione con il rispetto dei diritti e delle libertà di cui al comma 1, nonchè della dignità dell’interessato.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’omessa applicazione dell’art. 8 Codice deontologico dei giornalisti, che stabilisce che il giornalista non fornisce notizie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia.

4.1. I motivi, che vanno trattati unitariamente perché attengono alla medesima questione della dignità della persona come limite insuperabile nell’esercizio dell’attività giornalistica, sono infondati.

Ed invero, la dignità della vittima è un diritto fondamentale della persona che trova il suo riconoscimento nell’art. 2 Cost. e, in quanto, tale, è una situazione giuridica soggettiva inviolabile.

E tuttavia, la dignità umana, in un’ottica di comparazione con il diritto di manifestazione del pensiero, pure tutelato dalla Costituzione, all’art. 21, può subire un “ridimensionamento” quando l’esercizio del diritto di cronica resta nei limiti segnati dal legislatore, che, operando una valutazione a monte, ha previsto, come requisito legittimante la condotta del giornalista il requisito dell’essenzialità dell’informazione il cui accertamento spetta al giudice di merito.

La dignità dell’interessato che, ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1, prima parte e art. 2 Cost., è da considerare valore sommo a cui è ispirata anche la legislazione sul trattamento dei dati personali (Cass., 8 agosto 2013, n. 18981) non può, quindi, essere lesa dall’esercizio del diritto di cronaca eccedente rispetto alla finalità dell’informazione in ragione della non essenzialità del dato relativo alla generalità della vittima del reato.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 p.c., comma 1, n. 4), per motivazione meramente apparente, palesemente contraddittoria e, in definitiva, inesistente.

5.1. Il quarto motivo è fondato.

5.2. E’ utile premettere che l’art. 137 Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel sottrarre al consenso dell’interessato il trattamento di dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità (comma 2), prevede che in caso di diffusione e comunicazione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2, tra i quali è compreso il diritto all’identità personale e, in particolare, il limite non già del mero interesse pubblico, ma quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (comma 3) (Cass., 22 luglio 2015, 15360).

Tali limiti devono essere integrati con quelli previsti dal Codice deontologico dei giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nelle sedute del 26 e 27 marzo 1998, al quale questa Corte ha già avuto modo di riconoscere valore di fonte normativa, in quanto richiamato dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal cui rispetto gli iscritti all’Ordine non possono quindi prescindere, perché la relativa violazione non solo li esporrebbe all’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l’autore che per la sua testata (Cass., 12 ottobre 2012, n. 17408; Cass. pen., 5 marzo 2008. n. 16145).

Orbene, in tema di tutela della dignità della persona l’art. 8 Codice deontologico dispone che, salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.

L’accertamento della legittimità della diffusione della notizia è un’indagine che va condotta caso per caso, nel rispetto sia dei parametri del diritto di cronaca e dell’essenzialità della diffusione della notizia, sia dei parametri specifici fissati dall’art. 8 Codice deontologico e ciò a presidio della tutela della dignità umana (Cass., 22 luglio 2015, n. 15360, citata; Cass., 16 aprile 2015, n. 7755; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27381).

La verifica, quindi, deve accertare se la pubblicazione delle generalità della persona offesa sia essenziale ai fini dell’informazione.

5.3. A conclusioni non diverse deve pervenirsi in riferimento alla fattispecie in esame, nella quale il profilo dell’essenzialità della diffusione delle generalità della persona offesa ai fini dell’informazione fornita a mezzo stampa è stato completamente trascurato, con la conseguente pretermissione di ogni accertamento anche in ordine alla conseguente necessità della rivelazione dell’identità personale ai fini della completezza della notizia.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto la sussistenza di tutti i requisiti, ivi compreso quello dell’essenzialità della divulgazione, “atteso che si trattava di maltrattamenti e violenza sessuale commessi dal marito in danno della moglie”.

Diversamente, il Tribunale doveva argomentare sulla circostanza se le generalità della persona offesa avessero o meno una rilevanza pregnante nella vicenda e se la citazione delle generalità della persona offesa fosse eccedente rispetto all’esigenza di informare sulla vicenda in questione, oppure se lo stesso scopo si sarebbe potuto ottenere senza le generalità complete che nulla avrebbero tolto al valore della notizia.

5.4. Del tutto priva di significato, invece, ai fini della valutazione di cui trattasi, appare l’unica argomentazione offerta dalla sentenza impugnata, ossia il riferimento alla circostanza che la ricorrente non abbia contestato al giornalista di avere scritto per esteso il nome e il cognome del colpevole, poiché anche così il lettore avrebbe potuto agevolmente individuare la moglie persona offesa.

6. In conclusione la decisione impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, affinché motivi sulla sussistenza o meno del requisito della essenzialità della indicazione delle generalità della vittima e provveda, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso; rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021.