D.Lgs. 15.03.2010, n. 66: codice dell’ordinamento militare – disciplina – procedura.

  1. Ogni superiore che rilevi l’infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.
  2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l’infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione.
  3. Se il superiore che ha rilevato l’infrazione e il militare che l’ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:
  4. a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari;
  5. b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.
  6. Per il personale imbarcato il rapporto è inviato al comando della nave.
  7. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l’inoltro, al locale comando di presidio.
  8. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l’infrazione.
  9. Se l’infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.

D.Lgs. 15/03/2010, n. 66

Codice dell’ordinamento militare.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

Art. 1398 Procedimento disciplinare

In vigore dal 27 marzo 2012

  1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
  2. a) dalla conoscenza dell’infrazione;
  3. b) ovvero dall’archiviazione del procedimento penale;
  4. c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;
  5. d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale. (949)
  6. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:
  7. a) contestazione degli addebiti;
  8. b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
  9. c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
  10. d) decisione;
  11. e) comunicazione all’interessato.
  12. L’autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell’articolo 1399.
  13. La decisione dell’autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all’interessato anche se l’autorità stessa non ritiene di far luogo all’applicazione di alcuna sanzione.
  14. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.
  15. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
  16. L’autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all’irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all’interessato e all’autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
  17. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.

Art. 1399 Procedure per infliggere la consegna di rigore

In vigore dal 9 ottobre 2010

  1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell’articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l’incolpato, il difensore e la commissione.
  2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
  3. a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;
  4. b) esposizione da parte dell’incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;
  5. c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
  6. d) intervento del militare difensore.
  7. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l’incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.
  8. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.
  9. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.
  10. Il parere non è vincolante.
  11. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all’interessato anche quando non sono applicate sanzioni.
  12. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto.
  13. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.

Art. 1400 Commissione di disciplina

In vigore dal 9 ottobre 2010

  1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale è prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l’obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita commissione disciplinare.
  2. La commissione:
  3. a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza;
  4. b) è nominata dal comandante di corpo;
  5. c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.
  6. Se presso il corpo o l’ente non esistono, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all’ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l’indicazione dei citati militari.
  7. La commissione è edotta delle generalità dell’incolpato e degli addebiti a lui contestati.
  8. Nel caso in cui più militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione è unica.
  9. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.

Art. 1401 Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

In vigore dal 9 ottobre 2010

  1. In caso di necessità e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l’immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.
  2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l’autorità competente a irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell’articolo 1398.
  3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.