Il figlio di genitori stranieri che nasce sul suolo italiano ha il diritto alla cittadinanza italiana al compimento del 18° anno d’età.
Si tratta di un diritto acquisito per nascita dunque lo straniero non deve farne richiesta al Governo italiano, tuttavia è necessario che presenti formalmente la sua intenzione a beneficiare di quel diritto presso il comune in cui risiede.
Dove presentare la domanda
Al compimento dei 18 anni, il cittadino extracomunitario, nato in Italia e sempre regolarmente residente, può chiedere di ottenere la cittadinanza italiana, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
La richiesta può essere presentata, quindi, nel periodo tra i 18 e i 19 anni.
La cittadinanza in questo caso viene concessa per beneficio di legge e pertanto è possibile diventare cittadini italiani con una semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile..
Il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia tramite il certificato storico di iscrizione che rilascia l’anagrafe e il possesso del titolo di soggiorno.
Spesso accade che i genitori non hanno provveduto ad iscrivere all’anagrafe i figli nati in Italia oppure hanno chiesto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno, in tali casi, verrebbe a mancare il requisito della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento della maggiore età, pregiudicando il diritto alla presentazione della domanda.
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
Documenti necessari
1. Passaporto in corso di validità;
2. Titolo di soggiorno (permesso di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE): in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
3. Copia integrale dell’atto di nascita del richiedente;
4. Certificato storico di residenza: in caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che attesti la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. certificati medici);
5. Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno.
A procedimento concluso, l’Ufficio di Stato Civile darà tempestiva comunicazione al cittadino interessato. L’ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procederà all’iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici previo giuramento di fedeltà alla repubblica italiana.