
L’ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l’abuso, di cui peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo.
(Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 novembre 2016, n. 4577) CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 2 novembre 2016, n. 4577 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello nr. 9204 del 2006, proposto dalla signora G.A., Continua …