
Al fine di escludere la credibilità del richiedente asilo non può attribuirsi rilievo esclusivo alla tardiva produzione dei documenti, in quanto l’art. 3, comma 5 d. lgs. 2007, n. 251 prevede che essi possono essere prodotti, ben potendo la domanda essere accolta anche se non suffragata da riscontri documentali.
(Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 novembre 2016, n. 23884) …, omissis … ORDINANZA sul ricorso 13798-2014 proposto da: (OMISSIS), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro MINISTERO Continua …