
Quando più persone concorrono nella medesima violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa prevista, non potendosi configurare una situazione di solidarietà salvo che una norma di legge non disponga diversamente; circostanza questa che non si verifica nella specie, nulla disponendo al riguardo nè l’art. 26 c.p.a. né l’art. 96, co. 3, c.p.c.
(Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 gennaio 2017, n. 364) Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 gennaio 2017, n. 364 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale Continua …