Un uomo agli arresti domiciliari al piano terra di un villino unifamiliare raggiunge il primo piano dove vivono i genitori. E’ evasione.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 febbraio 2017, n. 7437)

…, omissis …

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza n. 734/2014, la Corte di appello di Napoli, riformando la sentenza di assoluzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha condannato L.A. per il reato ex art. 385 cod. pen., per essersi allontanato senza giustificazione dalla abitazione presso la quale era agli arresti domiciliari, recandosi nella dimora dei suoi genitori sita al piano superiore dello stesso edificio.

2. Nel ricorso di L. si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione di legge per avere riconosciuto l’elemento soggettivo del reato (escluso dal Tribunale) nella condotta del ricorrente, recatosi nell’appartamento dei suoi genitori sito nel villino unifamiliare.

Al riguardo, viene osservato che il Tribunale aveva assolto il ricorrente, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo che mancasse l’elemento psicologico del reato nel recarsi al piano superiore dello stesso edificio (con un unico numero civico) della abitazione di L. per preparare il pasto a suo figlio presso l’abitazione dei nonni.

Inoltre si rileva che, diversamente da come inteso nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello, nella fattispecie non si discute dell’esistenza di una ipotetica scriminante (preparare il pasto al figlio nella temporanea assenza della madre), ma della sussistenza dell’elemento psicologico del reato.

In questa prospettiva, il ricorrente evidenzia che il suo appartamento è sito in un villino unifamiliare (al piano superiore del quale stanno i suoi genitori e che non è abitato da soggetti estranei al nucleo familiare), con un unico numero civico (quello indicato nella ordinanza applicativa della misura, che indica il numero di interno dell’appartamento, ma solo il numero civico), e che con la sua condotta non intese sottrarsi ai controlli della Polizia giudiziaria o renderli più difficili.

3. Invece, la sentenza della Corte di appello correttamente considera che “gli obblighi inerenti alla misura cautelare sono quelli di non lasciare la propria abitazione e non già quelli di non allontanarsi dallo stabile in cui detta abitazione è ubicata che (…) quello di evasione è reato a dolo generico per la consumazione del quale non è necessario il fine di evadere, ma solo la coscienza e volontà di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale”.

Infatti, poiché la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria, agli effetti dell’art. 385 cod. pen., deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza – tranne quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell’unità immobiliare – e questo vale anche al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Rv. 268500; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262155; Sez. 6, n. 3212 del 18/12/2007, dep. 2008, Rv. 238413).

Il reato di evasione non è a dolo specifico, per cui per integrare l’elemento soggettivo del reato basta la consapevolezza e volontà dell’agente di fruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale, voluta anche unicamente come fine a se stessa (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876; Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Rv. 252288; Sez. 6, n. 44969 del 06/11/2008, Rv. 241658).

4. Su queste basi il ricorso risulta infondato.

Per altro verso, deve darsi atto che – per errore grafico dovuto ad inconvenienti connessi alle nuove modalità di redazione elettronica degli esiti delle decisioni presso questo Ufficio, errore non emendabile con gli strumenti di cui agli artt. 130 o 625-bis cod. proc. pen. il dispositivo, nella parte in cui – oltre a implicitamente rigettare, per il resto, il ricorso (così determinando ex art. 624 cod. proc. pen. l’irrevocabilità del giudizio di colpevolezza del L. ) – “annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena” non risulta pertinente al caso, perché non sussistono i presupposti per una rideterminazione della pena (il tema delle attenuanti generiche non risultando oggetto di specifico motivo di impugnazione per cassazione).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.