Sale slot: come calcolare le distanze minime dai luoghi sensibili (TAR, Toscana, sez. III, sentenza 23 ottobre 2017 n. 1268).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

SEZIONE TERZA

Sentenza 23 ottobre 2017, n. 1268

 

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2017, proposto da:

XXX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati C.D, E.B., con domicilio fissato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso lo studio Luisa Gracili in Firenze, via dei Servi 38;

per l’annullamento

del provvedimento di prosecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia, condizionato alla circostanza che sull’immobile oggetto di ristrutturazione non venga realizzato un centro scommesse, stante la distanza inferiore a 500 metri da un campo sportivo, calcolata dall’Amministrazione in modo lineare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pietrasanta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

– la ricorrente presentava al Comune di Pietrasanta una segnalazione certificata di inizio attività per un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, da artigianale a commerciale, relativa a un immobile sito in via XXX, fuori dal centro storico dove in precedenza svolgeva l’attività di raccolta delle scommesse ippiche, sportive e per la raccolta delle giocate tramite videoterminali;

– con nota del 18.07.2017, l’Ufficio Edilizia/SUAP del Comune notificava alla deducente un provvedimento di sospensione dei lavori richiedendo chiarimenti in ordine, tra gli altri, alla compatibilità della destinazione a centro scommesse con il disposto dell’art. 13 delle NTA al R.U. del Comune di Pietrasanta il quale dispone che sono incompatibili attività di sale giochi e similari poste nel raggio di ml 500 dalla localizzazioni di luoghi di aggregazione sociale tipo verde attrezzato e per il tempo libero, aree per impianti sportivi;

– la deducente chiariva che il centro scommesse si trovava ad una distanza superiore a 500 metri dai luoghi sensibili, distanza misurata, ex art. 4 della L.R.T. n. 57/2013, in base al percorso pedonale più breve, ma il Comune, pur aderendo alla tesi che gli spazi a verde non possono essere qualificati come luoghi sensibili, condizionava la prosecuzione dei lavori alla circostanza che per l’immobile venisse mantenuta una destinazione commerciale generica ritenendo che “il cancello di accesso al campo sportivo denominato XXX” si trovi “ad una distanza inferiore a ml. 500 (misurati in modo lineare) dall’edificio in oggetto”;

considerato che:

– avverso tale atto di assenso condizionato è insorta la ditta XXX chiedendone l’annullamento, previa sospensione, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 4 della L.R.T. n. 57/2013 e dell’art. 13 delle NTA al vigente Regolamento urbanistico comunale e contestando il metodo di misurazione della distanza tra il centro sportivo e il centro scommesse fatto proprio dal Comune;

– nell’odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti, il ricorso veniva trattenuto per la decisione in forma semplificata;

rilevato che:

– l’art. 4, co. 1, della l. reg. n. 57/2013 stabilisce che “E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale”;

– dunque ai fini della misurazione della distanza occorre avere riguardo al percorso pedonale più breve non assumendo rilievo quanto disposto dall’art. 13 NTA del R.U. che, invece fa riferimento al “raggio di 500 ml” tra le attività di sale giochi e similari e i “luoghi sensibili” precisati dalla legge;

– questo Tribunale ha avuto modo di precisare che “tale distanza però per avere un senso ed essere efficace, deve essere reale e non puramente virtuale” attribuendo all’espressione “raggio di 500 metri” un significato riferito alla distanza reale tra due luoghi, calcolata in base al percorso più breve” (T.A.R. Toscana, sez. II, 8 luglio 2015, n. 1015);

– anche a prescindere dalla circostanza, non pacifica tra le parti, in ordine all’effettiva posizione del cancello di ingresso del campo sportivo, non persuade, alla luce di quanto sopra esposto, la tesi dell’amministrazione secondo cui il percorso pedonale più breve è pari a 425 ml. misurata seguendo un “tracciato facilmente percorribile dai pedoni che, peraltro, comunemente, vi transitano, trattandosi di zona residenziale completamente urbanizzata” e comprendendo “tratti di strada che, anche se sforniti di marciapiede, risultano pedonali, frequentemente utilizzati dai pedoni e talvolta sedi di fermate del servizio pubblico di autobus”;
osservato che:

– fermo restando che il percorso di cui trattasi va riferito unicamente ad un cammino pedonale (e non assistito da mezzi pubblici) è dirimente quanto disposto dall’art. 190 del Codice della strada a tenore del quale “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti” e solo quando questi “manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione…”;

– secondo la norma citata “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”;

– proprio alla luce di tale disposizione, con riferimento alla misurazione della distanza (tra due punti vendita o per il rilascio di licenze concessioni per le quali è prevista una distanza minima) si è condivisibilmente ritenuto che la distanza va calcolata sulla base del percorso pedonale minimo determinato con il rispetto delle norme del codice della strada, compreso il comma 2 dell’art. 190, “tenendo conto degli attraversamenti stradali consentiti e, in genere, delle norme del codice della strada” (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I 24 maggio 2004 n. 619; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV 12 agosto 1995 n. 521);

ritenuto quindi che:

– il provvedimento impugnato si palesa illegittimo per difetto di istruttoria non risultando che, nella misurazione della distanza di 500 ml. fissata dalla legge, si sia tenuto conto della necessità che il percorso sia determinato nel senso che il cammino pedonale avvenga in condizioni di sicurezza alla luce delle citate disposizioni del codice della strada;

– per le ragioni illustrate il ricorso va accolto, compensando le spese di giudizio in ragione della novità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione precisati, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere.