Chi gestisce il pubblico esercizio è ritenuto responsabile se viene somministrato alcol ai minori quindi punibile anche a solo titolo di colpa che omette di controllare il puntuale rispetto della norma anche da parte dei suoi collaboratori.

(Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 23 gennaio 2018, n. 3028)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente –

Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. – rel. Consigliere –

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LARINO;

nel procedimento a carico di:

P.A., nato il (OMISSIS);

inoltre:

D.L.S.;

avverso la sentenza del 10/07/2017 del GIUDICE DI PACE di LARINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI STEFANO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10/7/2017 il Giudice di Pace di Larino ha assolto P.A. dall’imputazione per il reato di cui all’art. 689 c.p. per aver somministrato, in qualità di gestore di esercizio commerciale, bevande alcooliche a minori di anni sedici, fra cui D.L..

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, svolgendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, l’affermazione del Giudice secondo cui le narrazioni dei testimoni erano tutte incentrate sul successivo acquisto di superalcoolici presso il supermercato SISA e sul malore del D., piuttosto che sulla consumazione di bevande alcoliche al Bellini Pub, era smentita in modo netto dalle deposizioni dei testi S., R. e K., che avevano riferito, in modo certo e dettagliato, l’avvenuto consumo di sostanza superalcooliche nel locale del P., nonchè dalla deposizione dello stesso D. e del teste L.. Ben sei testimoni avevano quindi confermato che il D. aveva consumato bevande alcooliche presso il Pub Bellini; due di essi, compreso l’interessato, avevano anche indicato la bevanda consumata, ossia un whisky Jack Daniels.

Erano state poi totalmente pretermesse le dichiarazioni del teste K. in ordine al carattere abituale della frequentazione del Pub Bellini da parte del gruppo di giovani minorenni per il consumo di bevande alcoliche.

Contraddittoriamente infine il Giudice non aveva dichiarato nel dispositivo l’insussistenza del fatto ma aveva assolto il P. per non averlo commesso.

2.2. Con il secondo motivo proposto ex art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b), il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 689 c.p. e art. 42 c.p. , comma 4.

L’esercente di osteria o pubblico spaccio di cibi e bevande è posto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 689 c.p. , in posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, che lo onera dell’adozione delle opportune misure volte ad evitare la somministrazione di alcolici a minori infrasedicenni.

3. Trattandosi di contravvenzione, era quindi sufficiente la mera colpa e non era necessario il dolo.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è fondato.

L’affermazione del Giudice di Pace di Larino secondo la quale le deposizioni assunte non contenevano riferimenti chiari, precisi e concordanti sull’avvenuta assunzione di bevande alcoliche da parte dei minori nel Pub Bellini aveva travisato le evidenze probatorie richiamate dal ricorrente, così incorrendo in grave difetto motivazionale.

I testi S., R. e K., avevano riferito in modo certo e dettagliato l’avvenuto consumo di sostanza superalcooliche nel locale del P.; lo stesso D., ossia il ragazzo poi colpito dal malore, aveva dichiarato di aver bevuto nel locale whisky di marca Jack Daniels; il teste L., sia pur de relata, aveva confermato l’assunzione di bevande alcoliche da parte di D. e K. per loro dichiarazione.

Ben sei testimoni avevano quindi confermato che il D. aveva consumato bevande alcooliche presso il Pub Bellini; due di essi, compreso l’interessato avevano anche indicato la bevanda, ossia un whisky Jack Daniels.

Era stata poi totalmente trascurata la deposizione del teste K. circa l’abituale frequentazione del Pub Bellini da parte del gruppo di giovani minorenni per il consumo di bevande alcoliche.

2. E’ fondato anche il secondo motivo di impugnazione, diretto contro la concorrente ratio decidendi della sentenza impugnata, perchè il reato di cui all’art. 689 c.p. , ha natura contravvenzionale e può quindi essere sorretto dal punto di vista psicologico da mera colpa.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste a carico del titolare di un bar la responsabilità per il reato di cui all’art. 689 c.p. , ancorchè la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia stata effettuata dai suoi dipendenti, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione, che impone l’obbligo della diligenza, nell’accertamento dell’età del consumatore, innanzitutto al soggetto che gestisce l’esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche, che riveste una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi, in virtù della quale egli deve vigilare affinchè i propri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino scrupolosamente le indicazioni impartite in ordine all’accertamento dell’effettiva età del consumatore (Sez. 5, n. 46334 del 26/06/2013, Sambuchi, Rv. 257563).

Inoltre la contravvenzione in questione ha natura di reato di pericolo che richiede la necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore (Sez. 5, n. 7021 del 02/12/2010 – dep. 2011, R. e altro, Rv. 249830).

3. Il reato non è prescritto, essendo stato commesso il (OMISSIS), sicchè i cinque anni di cui all’art. 161 c.p. , verranno a scadere il 12/1/2018.

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al Giudice di Pace di Larino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Larino.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018.