Responsabilità colposa attività medico chirurgica – morte e lesioni (Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali, Sentenza 22 febbraio 2018, n. 8770).

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n.  8770 del 21 dicembre 2017, depositata in data 22 febbraio 2018, ha esaminato la questione relativa a quale debba essere l’ambito applicativo della previsione di “non punibilità” con riferimento alla responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte e lesioni e all’art. 590-sexies c.p. introdotta dalla L. 8 marzo 2017 n. 24, stabilendo i seguenti principi di diritto:

” L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche”lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche”lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

c) se l’evento si è verificato per colpa (anche”lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico”

Corte di Cassazione – Sezioni unite Penali – Sentenza 22 febbraio 2018 n. 8770 pdf.