Forze di Polizia – ricomputo del trattamento pensionistico: INPS condannata (Corte di Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, Sentenza 7 maggio 2018. n. 97).

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

rappresentata ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174 del 2016 e dell’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal giudice unico per le pensioni Prof. Dott. Vito Tenore,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 29067 promosso da

C. C. – c.f.: Omissis – nato a Omissis (Omissis) l’Omissis, residente a Omissis (Omissis) via Omissis; elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Africa, n. 120, presso lo studio dell’avv. Michela SCAFETTA, che lo rappresenta ed assiste in virtù del mandato in atti;

CONTRO

INPS,

OGGETTO: ricomputo del trattamento pensionistico in applicazione dell’art. 3, co. 7, d.l. n.165 del 1997.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453,convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n.20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; il d.lgs. 26.8.2016 n.174;

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

VISTA la memoria di costituzione dell’INPS;

VISTE le parti presenti all’udienza del 18.4.2018; avv. Scafetta per l’attore, avv. Peco per l’INPS.

IN FATTO

1.Con ricorso depositato il 2.3.2018, parte attrice, ex militare in quiescenza dal 25.01.2017 (per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro) e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità n. 17748433, invocava il ricomputo del proprio trattamento per infermità senza ausiliaria, già vanamente richiesto all’Inps, in applicazione della maggiorazione dell’art.3, co.7, d.l. n.165 del 1997. Invocava precedenti univocamente favorevoli di questa Corte.

Si costituiva l’Inps che, con accurata memoria, ricostruiva il quadro normativo e la più corretta interpretazione dello stesso al fine di confutare gli argomenti attorei.

Dava contezza, correttamente, di talune pronunce favorevoli all’attore, in contrasto però con un diverso e più condivisibile recente indirizzo.

All’udienza del 18.4.2018 le parti presenti si riportavano ai rispettivi argomenti.

Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e veniva data lettura del dispositivo in udienza.

IN DIRITTO

1.La domanda, sulla scorta di univoca giurisprudenza di questa Corte, è fondata e va accolta.

Ed invero un pacifico indirizzo di questa Corte (C.conti, sez.Abruzzo, 26.1.2012 n.28; id., sez.Abruzzo, 7.3.2017 n.27; id., sez.Molise, 6.10.2017 n.53; id., sez.Sardegna, 19.12.2017 n.162; id., sez.Calabria, 20.12.2017 n.350; id., sez.Piemonte 17.1.2018 n.3; id., sez.Sardegna 24.1.2018 n.16; id., sez.Emilia Romagna 25.1.2018 n.29; contra id., sez. Veneto 2018 n. 46; id., sez. Liguria 2018 n. 128) ha chiarito che, essendo l’interessato cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità, versa nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata.

Tale norma prevedeva (all’epoca del loro collocamento a riposo) quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Come affermato da C.conti Sez.Molise n. 53/2017 e Sez.Sardegna n.162/2017, “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997.

Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque ad accedere all’istituto dell’ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012).

Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio”.

Il ricorso va pertanto accolto con accertamento del diritto attoreo alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, co.7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 con interessi legali sugli arretrati e rivalutazione, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano, ex dm 55/2014 (con applicazione di una riduzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del suddetto decreto, tenuto conto della non particolare complessità dell’affare, anche in relazione all’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale) in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da C. C. – c.f.: Omissis – nato a Omissis (Omissis) l’Omissis e, per l’effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, co.7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 con interessi legali sugli arretrati e rivalutazione, quest’ultima, limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.

In Milano, 18.4.2018

Depositato in Segreteria il 07/05/2018

Il giudice
Prof. Dott. Vito Tenore