…, omissis …
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 3744/21/2015, depositata il 4 settembre 2015, non notificata, la CTR della Sicilia — sezione staccata di Caltanissetta – accolse l’appello proposto dalla P.C. S.r.l. (di seguito società), in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTP di Enna, che aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso cartella di pagamento per imposte dirette ed altro per gli anni 1997 – 1998.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La società resiste con controricorso.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602/73 nonché dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 327 c.p.c. e degli artt. 49, 51 e 61 del d. lgs. n. 546/1992 (in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.)».
L’Amministrazione finanziaria denuncia l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo delle somme richieste con la menzionata cartella di pagamento sul presupposto dell’avvenuto riconoscimento, con sentenza peraltro non passata in giudicato, del diritto all’esenzione ed all’agevolazione di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 601/1973, laddove il titolo all’iscrizione a ruolo delle somme richieste per le causali indicate con riferimento alle due succitate annualità d’imposta doveva rinvenirsi in due sentenze della CTP di Enna, la n. 379 e la n. 380/01/2007, depositate il 31 dicembre 2007 e divenute definitive il 15 febbraio 2009, rese nei giudizi relativi all’impugnazione degli avvisi di accertamento relativi ai predetti anni in ragione del disconoscimento della menzionata agevolazione Il motivo è manifestamente infondato.
In pendenza del presente giudizio di legittimità è intervenuta l’ordinanza di questa Corte resa tra le stesse parti (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 10 agosto 2016, n. 16910), che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza n. 144/21/2013 della CTR della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta – che aveva confermato la pronuncia di primo grado resa tra le parti dalla CFP di Enna n. 89/02/09 favorevole alla contribuente, avendo quest’ultima annullato il provvedimento di diniego dell’esenzione decennale ILOR ed agevolazione IRPEG reso dall’Amministrazione, non essendo stata la cartella di pagamento impugnata per vizi propri.
In conseguenza di ciò si è formato il giudicato esterno tra le stesse parti sull’illegittimità del diniego al riconoscimento dei benefici fiscali invocati dalla società.
In proposito giova ricordare che, proprio in fattispecie relativa a similare controversia relativa alle agevolazioni per cui è causa, questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 30 ottobre 2013, n. 24433), ha affermato che «In tema di giudicato esterno, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relativo ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo».
Detto giudicato, favorevole alla contribuente, si pone in effetti in termini contrastanti con i due giudicati invocati dall’Amministrazione sopra citati.
Nel caso di specie, in cui sulla medesima questione (spettanza o meno dei benefici fiscali invocati dalla società in relazione ai medesimi anni d’imposta 1997 e 1998) si sono formati più giudicati contrastanti, per stabilire quale prevalga occorre far riferimento al criterio temporale; occorre, cioè, dare prevalenza all’ultimo intervenuto cronologicamente, (cfr. Cass. sez. 2, 2 giugno 1990, n. 5166; Cass. sez. lav. 8 maggio 2009, n. 10623; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16014; Cass. sez. 2, 19 novembre 2010, n. 23545), sempre che detta pronuncia non sia stata sottoposta a revocazione (ciò che non risulta allegato nel caso di specie), impugnazione consentita solo quando la sentenza successiva non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato.
Ne consegue che nella fattispecie in esame deve trovare applicazione il giudicato formatosi sull’illegittimità del diniego al riconoscimento dei benefici fiscali in favore della contribuente, ciò comportando la caducazione del diritto dell’Amministrazione alla riscossione delle somme ritenute dovute in virtù dei giudicati pregressi dalla stessa invocati.
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate va pertanto rigettato.
La formazione, in pendenza del presente giudizio di legittimità, del giudicato esterno favorevole alla contribuente, la cui applicazione è risultata decisiva ai fini della soluzione della presente controversia, giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità medesimo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.