REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima)
con l’intervento dei magistrati:
Dott. Antonio Vinciguerra, Presidente
Dott. Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Dott. Valerio Torano, Referendario, Estensore
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Condominio viale Pertini 8, Condominio viale Pertini 10, Condominio viale Pertini 12, Condominio viale Pertini 6, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Rosalba Genovese, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Mantovano in Latina, via Ufente 20;
contro
Comune di Cassino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Perrella, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, via Riccardo da San Germano 17;
nei confronti
Alfredo Capitanio e Condominio “La Mimosa”, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Paliotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, via Arigni 112;
per l’annullamento – previa sospensiva
– quanto al ricorso principale, notificato il 26 gennaio 2018 e depositato il 21 febbraio 2018:
a) della delibera della Giunta municipale del Comune di Cassino n. 404 del 12 settembre 2017, con la quale è stato revocato il passo carrabile n. 24 di via Pertini, rilasciato il 10 maggio 1996 in favore delle cooperative danti causa agli odierni ricorrenti;
b) della delibera della Giunta municipale del Comune di Cassino n. 576 del 6 dicembre 2017, nella parte in cui si è limitata a sospendere per sessanta giorni l’efficacia della predetta delibera di revoca del passo carrabile n. 24 di viale Pertini;
– quanto ai motivi aggiunti, notificati il 28 maggio 2018 e depositati il 12 giugno 2018, della delibera della Giunta municipale del Comune di Cassino n. 107 del 15 marzo 2018, con la quale è stata prorogata di ulteriori sessanta giorni la sospensione dell’efficacia della precedente delibera n. 404 del 2017, incaricandosi il dirigente dell’Area tecnica “di individuare una possibile soluzione urbanistica alle problematiche” riguardanti la revoca del citato passo carraio n. 24;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassino, di Alfredo Capitanio e del Condominio “La Mimosa”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevata in via preliminare, ai sensi dell’art. 4, all. 2, cod. proc. amm., la tardività delle memorie depositate dal Comune di Cassino e dal controinteressato Capitanio dopo le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile in vista della camera di consiglio del 19 luglio 2018 (Cons. Sic. 6 giugno 2018 n. 344; Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018 n. 3136; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 12 luglio 2018 n. 402; sez. I, 11 luglio 2018 n. 396);
Considerato, sempre in via preliminare, che, all’opposto di quanto sostenuto dai controinteressati, non sussiste alcuna nullità della delibera di nomina del difensore dei condomini ricorrenti per carenza, in capo all’amministratore, dei requisiti previsti dal d.m. 13 agosto 2014 n. 140, dal momento che l’art. 71-bis disp. att. cod. civ. non commina alcuna nullità in conseguenza dell’eventuale mancata frequenza di un corso di formazione iniziale o di quelli periodici;
Considerato che, con l’impugnata delibera n. 404 del 12 settembre 2017, la Giunta municipale del Comune di Cassino ha disposto la revoca del passo carrabile n. 24 situato in via Pertini 8 e rilasciato in data 10 maggio 1996;
Considerato che agli atti di causa non v’è prova che le comunicazioni di avvio del procedimento di revoca e la predetta delibera n. 404 del 2017 siano mai state comunicate individualmente ai condomini ricorrenti;
Considerato che, pertanto, il ricorso è ricevibile con riguardo all’impugnazione della citata delibera n. 404, dal momento che l’affermazione di parte ricorrente di averne avuto conoscenza solo il 28 novembre 2017 non è smentita dagli atti né è stata contestata dall’Amministrazione con il dovuto supporto probatorio;
Considerato che i ricorrenti, con istanza del 1° dicembre 2017, hanno chiesto al Comune di Cassino l’annullamento in autotutela della predetta delibera n. 404;
Considerato che, con la delibera n. 576 del 6 dicembre 2017, anche essa impugnata in via principale, la Giunta municipale di Cassino ha disposto la sospensione dell’efficacia della propria delibera n. 404 del 2017 per un periodo di sessanta giorni, tenuto contro, tra l’altro, della relazione del dirigente dell’Area tecnica che ha segnalato come la revoca del passo carraio in esame “determina l’impossibilità, da parte dei condomini delle n. 4 palazzine di Via Pertini, di accedere alla strada che conduce ai garage di ben n. 58 abitazioni”;
Considerato che, con ulteriore delibera n. 107 del 15 marzo 2018, impugnata per motivi aggiunti, la Giunta municipale del Comune di Cassino ha prorogato di ulteriori sessanta giorni la sospensione dell’efficacia della predetta delibera n. 404, incaricando il dirigente dell’Area tecnica “di individuare una possibile soluzione urbanistica alle problematiche” riguardanti la revoca del citato passo carraio;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti e vista, in particolare, la doglianza relativa all’incompetenza della Giunta municipale a disporre la revoca di un singolo passo carrabile;
Visti gli artt. 48 e 107, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che disciplinano le competenze della Giunta municipale e dei dirigenti comunali;
Ravvisato un profilo di manifesta fondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti per l’assorbente vizio di incompetenza della Giunta a deliberare sulla revoca di un passo carrabile, anche sospendendo temporaneamente l’efficacia del provvedimento di ritiro già adottato, ai sensi degli artt. 48 e 107, d.lgs. n. 267 del 2000;
Ritenuto di non condividere la tesi dell’Amministrazione resistente e dei controinteressati sulla natura di mero atto di indirizzo dell’impugnata delibera n. 404, atteso che essa, lungi dall’impartire direttive agli uffici, provvede in via immediata e diretta alla gestione del singolo affare amministrativo sottopostole, disponendo “di accogliere l’istanza presentata dal sig. Capitanio Alfredo […] di revocare il passo carrabile n. 24 di Via Pertini rilasciato il 10 maggio 1996” e “di demandare agli uffici competenti gli atti consequenziali”;
Rilevato che la natura di puntuale provvedimento di revoca della delibera n. 404 sia esplicitamente confermata dal tenore testuale delle successive delibere di Giunta n. 576 del 2017 e 107 del 2018, e ciò in palese contraddizione con quanto affermato dal Comune di Cassino nella propria relazione deduttiva datata 28 marzo 2018, ove si legge che “non è mai stato adottato un provvedimento formale di revoca (o di dichiarazione di cessazione dell’efficacia) del passo carrabile n. 24 di Via Pertini […]”;
Considerato che, anche a voler qualificare la citata delibera n. 404 alla stregua di un atto di indirizzo, essa, per la natura stringente delle prescrizioni e delle modalità di azione prefigurate, che sono tali da rendere ineluttabile l’effetto pregiudizievole del successivo provvedimento attuativo, sarebbe comunque un atto direttamente lesivo, come tale idoneo a radicare un interesse giuridicamente rilevante e processualmente spendibile (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 11 gennaio 2016 n. 3);
Preso atto che dall’accertato vizio di incompetenza deriva, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., che si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può che assorbire tutte le altre censure (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5; sez. IV, 1° marzo 2017 n. 941; T.A.R. Liguria, sez. I, 18 luglio 2017 n. 627; T.A.R. Umbria, sez. I, 20 giugno 2017 n. 466; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 4 aprile 2017 n. 789);
Considerato che analogo vizio di incompetenza sussiste anche per le successive delibere di Giunta n. 576 del 2017 e n. 107 del 2018, con le quali è stata disposta la semplice sospensione temporanea della precedente revoca del passo carrabile de quo;
Ritenuto che le particolarità del caso giustifichino la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018.