Danno erariale: discrezionalità non fa rima con arbitrarietà (Corte dei Conti, sez. II centrale d’appello, sentenza 08.06.2015, n. 296).

La discrezionalità amministrativa non può diventare uno strumento di legittimazione per scelte arbitrarie o irragionevoli.

E’ quanto ricorda la Sezione centrale d’appello della Corte dei Conti con la sentenza nr. 296 dell’8 giugno 2015.

Nel caso di specie, il Sindaco si è trovato a rispondere a titolo di danno erariale indiretto della soccombenza patita dall’amministrazione locale nel giudizio arbitrale instaurato dal professionista al quale il comune, su decisione del primo cittadino, aveva deciso di revocare l’incarico di direzione lavori e di rifiutare il pagamento delle prestazioni già eseguite in quanto ritenuto responsabile del cedimento strutturale di alcune opere stradali appaltate.

Il giudice contabile di prima istanza aveva condannato il sindaco per aver interferito con le valutazioni tecniche spettanti all’organo di collaudo, al quale era stata inibita la possibilità di verificare le ragioni del cedimento mediante l’avocazione diretta delle funzioni di responsabile del procedimento e la decisione, considerata sommaria e frettolosa, di imputare l’accaduto al direttore dei lavori, disconoscendogli il corrispettivo dovuto.

Esperito il gravame, il giudice d’appello conferma la decisione di primo grado, respingendo con forza la tesi dell’appellante secondo cui la scelta di opporsi giudizialmente alle richieste del professionista rientrerebbe nell’alveo della discrezionalità amministrativa e sarebbe, di conseguenza, immune a qualsiasi censura da parte della Corte dei Conti.

La norma che la difesa del convenuto richiama a tal proposito è l’art. 1, co. 1, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.

Il giudice d’appello chiarisce, però, che l’attribuzione di un potere amministrativo discrezionale da parte della legge non implica la creazione di un’area di assoluta libertà decisionale in capo al titolare, ma esige pur sempre che tale potere venga esercitato nel rispetto dei fini per i quali è stato conferito.

Secondo la giurisprudenza, “dal principio di legalità e di soggezione dell’amministrazione alla legge, dunque, ne consegue che qualunque manifestazione dell’azione amministrativa è passibile di controllo da parte della competente giurisdizione per verificarne la conformità alla normativa,anche sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza.

Del resto, è lo stesso tenore letterale della norma richiamata ad escludere dal sindacato giurisdizionale unicamente il “merito” amministrativo e non la scelta discrezionale nella sua interezza che deve, in ogni caso, rispettare i c.d. “limiti interni” della discrezionalità – interesse pubblico, causa del potere esercitato, osservanza dei precetti di logicità e di imparzialità –  alla cui violazione si fa tradizionalmente risalire il vizio dell’eccesso di potere.

Nel caso in esame, il giudice contabile aderisce alla tesi della Procura secondo cui nel merito amministrativo confluiscono solo quelle possibilità decisionali compatibili con “quei principi di ragionevolezza che devono sempre innervare la scelta discrezionale, criteri che, se non rispettati, la rendono un dannoso arbitrio”.

E’ solo all’interno di questo perimetro che il decisore pubblico può scegliere in base a valutazioni di opportunità e convenienza, insindacabili in sede giurisdizionale.

Tra l’altro, i giudici contabili ricordano come l’area del “giuridicamente irrilevante” abbia subito un significativo ridimensionamento per effetto della positivizzazione dei principi di efficacia ed economicità, ai quali l’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ha imposto che si conformi tutta l’attività amministrativa.

In tal modo, la nozione di legittimità si è arricchita di nuovi contenuti, con corrispondente espansione del sindacato giurisdizionale, chiamato ora a scrutinare l’azione amministrativa anche sotto il profilo dell’adeguatezza dei mezzi e delle risorse impiegate nel conseguimento di un determinato obiettivo, in un giudizio condizionato necessariamente da un’analisi dei risultati oltre che dell’ossequio formale alle norme di legge.

In un caso di contestazione della giurisdizione della Corte dei Conti motivata proprio con riferimento all’insindacabilità delle scelte discrezionali, la Corte di Cassazione, a proposito dei criteri di economicità ed efficacia introdotti dalla Legge n. 241, ha evidenziato che“In virtù di tale specifica previsione, detti criteri, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall’art. 97, primo comma, Cost., hanno acquistato “dignità normativa”, assumendo rilevanza sul piano della legittimità (e non della mera opportunità) dell’azione amministrativa. La verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può quindi prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. E si intende, allora, che la violazione dei criteri sopra indicati possa assumere rilievo anche nel giudizio di responsabilità…”.

La sopravvenuta cogenza dei principi di efficacia ed economicità ha introdotto, quindi, ulteriori e più stringenti limiti all’autonomia decisionale degli amministratori pubblici, determinando, corrispondentemente, “un’indagine più penetrante sull’esercizio della discrezionalità amministrativa, posto che implica una valutazione puntuale del rapporto tra scelte in concreto effettuate e possibili opzioni in relazione agli obiettivi di legge”[3].

Del resto, l’idea che il giudizio sulla regolarità di una gestione pubblica non possa prescindere da un’analisi critica del rapporto tra le risorse impiegate ed il risultato raggiunto ed esaurirsi, così, nella mera verifica di conformità del singolo atto alle norme di legge è attestata, altresì, dalle univoche indicazioni fornite nel tempo dal legislatore in materia di controlli amministrativi.

In tale prospettiva si colloca già l’art. 3, co. 4, della Legge 20 cit. che, nell’attribuire alla Corte dei Conti i compiti di controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che la magistratura contabile “Accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa.

Altrettanto espliciti sono i riferimenti contenuti nel D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, in cui si legge, a più riprese, che il fine dei controlli è“assicurare la legittimità, la proficuità, la correttezza e la regolarità delle gestioni”  (art. 1, co. 2), “assicurare la legittimità e proficuità della spesa”(art. 2, co. 2) e “ricondurre a economicità e regolarità amministrativo-contabile le gestioni pubbliche”  (art. 23, co. 2).

Dall’immediata precettività dei principi di efficacia ed economicità deriva, conseguentemente, un aumento delle ipotesi di responsabilità in capo agli amministratori pubblici, anche di natura erariale.

Nel caso sottoposto all’esame del giudice contabile d’appello, la violazione dei canoni di buona amministrazione foriera del danno erariale viene ravvisata nell’avventatezza con la quale il Sindaco ha deciso, a seguito di un’istruttoria assolutamente sommaria, di addebitare la responsabilità del cedimento strutturale di un’opera al direttore dei lavori,  rifiutando di riconoscergli il pagamento delle prestazioni rese ed instaurando un contenzioso dall’esito negativo facilmente prevedibile.

Secondo la Corte d’appello, “il contenzioso è stato instaurato senza osservare uno dei principi cardine della scelta amministrativa, ossia‘conoscere per decidere’, principio che giustifica e conforma tutto il procedimento amministrativo” osservando che “Nel caso in esame … ciò che è mancato è stato il rispetto del procedimento amministrativo come luogo della massima acquisizione degli elementi informativi al fine del decidere, con patente violazione dell’art. 6 Legge n. 241 del 1990″.

Si afferma, in sostanza, la necessità che ogni provvedimento amministrativo sia preceduto da un’adeguata istruttoria procedimentale ossia dall’ineludibile valutazione comparativa di tutti gli interessi in gioco affinchè la scelta finale costituisca  il coerente epilogo di un percorso logico ed argomentativo ampiamente ponderato.

Nessuno spazio, invece, viene concesso a decisioni avventate ed irragionevoli, che tradiscono, ad avviso dei giudici contabili, un’incuria gestionale meritevole di censura anche sul piano erariale, senza l’alibi della discrezionalità amministrativa.

In particolare, viene precisato che il comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai al riparo dalla valutazione giurisdizionale non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale insindacabile.

Corte dei Conti

Sezione II centrale d’appello

Sentenza 7 maggio – 8 giugno 2015, n. 296

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Luciano Calamaro, Presidente

dott.ssa Angela Silveri, Consigliere

dott. Luigi Cirillo, Consigliere

dott.ssa Francesca Padula, Consigliere

dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore

riunita in Camera di consiglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 34705 del ruolo del Registro di Segreteria, promosso da A. N. M.rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Di Ianni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Mara Fiocca, in Roma via Flaminia, n. 56, contro il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Molise, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Molise n. 178 depositata il 15.12.2008.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 07.05.2015 il relatore, consigliere Marco Smiroldo; l’avv. Di Ianni per parte appellante, nonché il PM, in persona del Vice Procuratore Generale Cinthia Pinotti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l’appellata sentenza la Sezione territoriale del Molise aveva condannato il Sig. M. A., al pagamento della somma di € 53.614,21 oltre accessori in favore del Comune di Cerro al Volturno.

Tale somma rappresentava l’80% del complessivo danno, pari ad euro 68.267,77 (imputato per il restante 20% anche ad altri soggetti, poi assolti), conseguente alle spese sostenute dall’ente locale in ragione della soccombenza del medesimo nell’ambito di un giudizio arbitrale originato dall’illegittima revoca di un incarico di D.L. e concernente il rifiuto di corrispondere a quest’ultimo i compensi dovutigli a saldo dei lavori eseguiti nell’ambito della realizzazione dello Svincolo Fondo Valle Sangro.

Detto rifiuto veniva dal Comune fondato sul fatto che i lavori non erano collaudabili, in quanto non eseguiti a regola d’arte e soprattutto in difformità rispetto ai progetti approvati.

Il lodo arbitrale del 07.10.2004 aveva accertato, anche in base all’opera di consulenti tecnici, che detta revoca era stata decisa in maniera sommaria sulla scorta della delibera G.C. 201 del 04.10.2002, con la quale si era proceduto alla revoca dell’incarico, senza avere prima accertato e fatto constare i presunti inadempimenti accollati al D.L. revocato, rappresentati essenzialmente dall’esistenza di cedimenti strutturali nei lavori di realizzazione del sedime stradale dello Svincolo Fondo Valle Sangro.

In tale contesto, aveva assunto particolare rilevanza il fatto che l’odierno appellante avesse impedito – assumendo la qualità di responsabile del procedimento – l’accesso e le conclusioni della commissione di collaudo – circostanza oggetto di denuncia da parte dei membri della Commissione – e, quindi, la verifica oggettiva delle ragioni assunte a fondamento delle presunte irregolarità dei lavori che avevano condotto alla rimozione dell’Ing. X..

Il giudice di prime cure aveva, quindi, ritenuto la prevalente responsabilità del sindaco A. N. M., che si era rivelato l’autentico dominus della vicenda, arrivando ad assumere egli stesso – come detto – il ruolo di responsabile del procedimento. Ciò aveva comportato l’accollo dell’80% del danno alle condotte poste in essere da quest’ultimo (aver impedito l’operatività della commissione di collaudo; aver preteso di assumere funzioni di responsabile del procedimento e di responsabile del servizio in violazione delle norme e ad onta di precise contestazioni provenienti tra l’altro dallo stesso segretario comunale; l’arbitraria scelta del nuovo D.L. ing. Massimo Romano senza alcuna procedura selettiva e con modalità illecite, stigmatizzate dal competente assessorato della Regione Molise).

Ciò posto, il Collegio di primo grado aveva sottolineato, in primo luogo, che i richiamati fatti, e non certo la soccombenza astrattamente considerata, avevano dato luogo alla lite.

Al riguardo, si era rivelata particolarmente significativa la evidente carenza di puntuale istruttoria sulle ragioni tecniche che avevano determinato il cedimento strutturale frettolosamente e arbitrariamente imputato al Direttore dei Lavori Ing. X., circostanza tuttavia esclusa sia dal CTU del collegio arbitrale, sia dalla Corte d’appello di Campobasso.

Conseguentemente, il rifiuto di corrispondere i compensi dovuti al D.L. a saldo dei lavori eseguiti, l’opposizione acritica e illegittima all’effettuazione del collaudo ed al suo apporto chiarificatore, avevano colpevolmente indotto l’Ente Locale, ovvero il sindaco M., ad intraprendere ostinatamente la via del contenzioso giudiziale, anche oltre il chiaro disposto evincibile della decisione arbitrale di primo grado, poi confermata dalla Corte d’appello di Campobasso, Sez. civile n. 61 del 2008.

A tale stregua, il Collegio di prime cure aveva reputato sussistere tutti i requisiti necessari a configurare in capo al M. la responsabilità per danno erariale sul richiesto importo di euro 53.614,21.

2.- Con ricorso in appello notificato al Procuratore regionale per la regione Molise in data 09.03.2009 e depositato, unitamente alla sentenza gravata, in data 27.03.2009, il sig. M. ha chiesto la riforma della sentenza n. 178 del 2008 della Sezione giurisdizionale per la regione Molise con un articolato gravame.

Rilevata la riduzione del danno di cui in condanna rispetto alle richieste della Procura, la difesa ha contestato alcuni aspetti della ricostruzione storico fattuale compiuta dalla sentenza, nonché l’acritico accoglimento delle risultanze del Lodo, eccependo in particolare, che in realtà il contenzioso definito col lodo arbitrale era scaturito dall’esecuzione di un deliberato del Consiglio comunale che delegava al Sindaco l’adozione di misure per la tutela delle ragioni del Comune nei confronti del D.L..

In tale contesto, la difesa ha eccepito l’insindacabilità nel merito della scelta discrezionale attinente alla costituzione in giudizio per resistere alle richieste di pagamento del D.L., in quanto non irragionevole.

Dopo aver richiamato sul punto la giurisprudenza di questa Corte, la difesa ha chiesto l’assoluzione del sig. A. N. M..

3.- In data 03.04.2015 la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni e chiesto il rigetto dell’appello , stante l’inadeguatezza dello strumento d’impugnazione a confutare l’impianto logico argomentativo della sentenza. In particolare, la PG ha concordato col giudice di prime cure nel ritenere illegittima e dannosa la revoca dell’incarico di D.L., illustrando le ragioni della irrazionalità della conseguente scelta di resistere in giudizio contro il D.L., che aveva cagionato l’illecito esborso dovuto alla soccombenza del Comune nel giudizio arbitrale.

In tale prospettiva, la PG ha ritenuto che la scelta di resistere in giudizio fosse sindacabile dal giudice di primo grado proprio alla stregua di quei parametri di ragionevolezza che devono innervare la scelta discrezionale, criteri che, non se non rispettati, la rendono un dannoso arbitrio.

Concludendo, la PG ha chiesto la integrale conferma dell’appellata sentenza con condanna alle spese del doppio grado.

4.- Con memoria del 15.04.2015, la difesa M., nel ribadire i propri assunti difensivi, ha depositato la sentenza n. 275 del 2012 del Tribunale di Isernia che, ancorchè pronunciata tra Comune e ditta appaltatrice, ha riconosciuto l’esistenza di vizi di costruzione delle opere stradali, dalla cui realizzazione erano scaturiti la revoca dell’incarico al D.L. e il successivo giudizio arbitrale dal quale era originato il danno oggetto della sentenza di condanna di primo grado oggi appellata. Sul punto, la difesa ha sottolineato che con sentenza n. 186 del 2014, la I sez. centrale d’appello ha mandato assolto il sig. M., riformando una sentenza di primo grado proprio sull’assunto dell’accertato inadempimento della ditta appaltatrice.

La difesa ha, quindi, concluso per l’accoglimento dell’atto d’appello e la vittoria delle spese con distrazione delle stesse in favore dell’avvocato dell’appellante dichiaratosi antistatario.

5.- Alla pubblica udienza del 07.05.2015, udita la relazione del Cons. Smiroldo, l’avv. Di Ianni, nel depositare la nota spese ed alcune consulenze tecniche, ha ampiamente illustrato le argomentazioni e le conclusioni formulate negli atti difensivi, rilevando la singolarità della vicenda giudiziaria che lega il proprio assistito alla realizzazione della richiamata opera stradale, oggetto di vari processi nei quali è stato sempre assolto, ribadendo i significativi esiti positivi per il Comune del giudizio civile che ha visto opposti l’amministrazione comunale e l’impresa costruttrice.

La P.G. ha rilevato come i fatti del lodo ed i fatti di cui alle sentenze civili siano differenti, rappresentando vicende giudiziarie autonome.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L’appello è infondato e va rigettato.

L’appellante formula una serie di contestazioni alla motivazione della sentenza che non sono idonee a comprometterne l’iter logico valutativo che ha condotto il primo giudice all’affermazione della responsabilità. Quest’ultima consegue al fatto che – senza un’adeguata e puntuale istruttoria sul punto – l’appellante abbia frettolosamente ed arbitrariamente imputato al D.L. i cedimenti strutturali dell’opera stradale.

In sostanza, quindi, il contenzioso è stato instaurato senza osservare uno dei principi cardine della scelta amministrativa, ossia ‘conoscere per decidere’, principio che giustifica e conforma tutto il procedimento amministrativo.

Rispetto a tale nucleo essenziale della contestazione, l’appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a giustificare la richiesta riforma.

1.1.- In tale prospettiva, si rivela irrilevante l’osservazione d’esordio dell’appellante relativa alla esclusione dall’importo della condanna dei compensi richiesti dal D.L. per il mancato utile conseguente alla cessazione anticipata del rapporto.

Al riguardo, il Collegio osserva che il danno erariale contestato dalla Procura era rappresentato dalla somma di € 11.668,89 per la mansione di assistenza al collaudo liquidata dal collegio arbitrale all’ing. X., remunerazione cui non è corrisposta la prestazione per mancata operatività della commissione di collaudo da imputarsi al sindaco M. A. N.; le spese di rappresentanza e difesa nel giudizio, liquidate all’ing. X. dal collegio arbitrale in € 9.098,88; l’importo delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, comprensive della parcella dovuta al CTU, così come determinato da detto lodo arbitrale e che ammontava ad € 44.000,00 oltre alle spese generali del 12,50% per IVA e CpA; le spese ed i compensi dovuti dal Comune al segretario del Collegio arbitrale, determinati in € 3.500,00, oltre alle spese generali del 12,50% per IVA e C.P.A..

Com’è evidente, nessuna delle voci riportate concerne un mancato utile del D.L. conseguente alla cessazione anticipata del rapporto, e pertanto l’osservazione si rivela destituita di ogni fondamento.

1.2.- Del pari irrilevanti ed infondate si rivelano le osservazioni della difesa circa l’acritico accoglimento delle risultanze del lodo da parte della Sezione territoriale e l’affermata indisponibilità dell’appaltatore a rimediare a costo zero ai difetti di costruzione. Da una piana lettura della motivazione (v. pag. 37 e 38) si riscontra agevolmente, infatti, che il giudice di prime cure ha compiutamente esaminato e valutato tutte le risultanze processuali: non soltanto il lodo arbitrale, ma anche la sentenza della Corte d’appello di Campobasso, Sez. civile n. 61 del 2008 che ne ha confermato la validità, escludendo rilevanza esimente o scusante ai fatti sopra richiamati.

1.3.- Anche l’eccezione difensiva secondo la quale l’opera non era stata collaudata per l’esistenza dei vizi costruttivi contestati al D.L., e non per mancanza dei documenti necessari, si rivela irrilevante.

E’ vero che tali vizi costruttivi si sono rivelati col passare del tempo esiziali per la fruizione dell’opera, tanto che il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 275 del 2012, ancorchè pronunciata tra Comune e ditta appaltatrice, aveva riconosciuto l’esistenza di vizi di costruzione delle opere stradali nell’ambito della realizzazione delle quali si era data la revoca dell’incarico al D.L., e che con sentenza n. 186 del 2014, la I sez. centrale d’appello ha mandato assolto il sig. M., riformando una sentenza di primo grado proprio sull’assunto dell’accertato inadempimento della ditta appaltatrice.

Ma è anche vero che i contenziosi sopra richiamati non concernono i fatti e la ratio decidendi del presente giudizio. Infatti, il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 275 del 2012 aveva deciso su di una prospettazione di fatti e danni diversi da quelli oggi in esame, e conseguenti alla difettosa realizzazione dell’opera stradale; il giudicato formatosi ha limiti soggettivi diversi – Comune e ditta appaltatrice – rispetto al presente giudizio.

Ma ciò che più significativamente emerge è il fatto che il giudice civile con sentenza passata in giudicato ha attribuito la responsabilità dei vizi dell’opera stradale alla ditta appaltatrice, realtà che, da un lato, conferma il decisum del collegio arbitrale e della Corte d’appello sul lodo; dall’altro lato, dimostra la superficialità dell’istruttoria seguita a suo tempo dall’appellante per individuare il responsabile dei predetti vizi.

1.4.- Tale ultima circostanza mina la fondatezza dell’eccezione relativa all’insindacabilità nel merito della scelta discrezionale, peraltro adottata in esecuzione di deliberato consiliare, attinente alla costituzione in giudizio per resistere alle richieste di pagamento del D.L., non rivelandosi quest’ultima, secondo la difesa, per l’esistenza di gravi vizi costruttivi dell’opera, gravemente illogica, arbitraria, irrazionale o contraddittoria.

Al riguardo, il Collegio osserva che, come le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18757; Cass. S.U. 28 marzo 2006 n. 7024; Cass. S.U. 29 settembre 2003 n. 14488), la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente.

Infatti, in base all’art. 1, comma 1, L. n. 20 del 1994, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori, ossia la scelta comparativa tra più soluzioni equivalenti sul piano del merito (Cass. SS.UU. sent. n. 21291 del 2005), costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti; in tale prospettiva, le aree della discrezionalità amministrativa “devono essere espressamente attribuite dalla legge”, escludendo dal sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali “soltanto quelle in relazione alle quali la legge attribuisce all’amministrazione una scelta elettiva tra diversi comportamenti, negli stretti limiti di tale attribuzione” (v. SS.UU., sent. n. 7024 del 2006). In tale contesto, secondo le SS.UU. della Cassazione occorre tenere presente un “aspetto fondamentale, che è quello di individuare le norme che attribuiscono spazi di discrezionalità. Spesso, infatti, vengono considerate come discrezionali valutazioni che non si ricollegano all’attribuzione, da parte del legislatore, di una scelta elettiva fra più comportamenti, attribuzione che, come si è detto, riconduce l’agire discrezionale al principio di legalità” (v. SS.UU., sent. n. 7024 del 2006).

Sempre l’art. 1, comma 1, della L. n. 241 del 1990, stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di efficacia, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost., e assumono rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell’azione amministrativa. Pertanto, la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti.

A tale stregua, l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo della conformità alla legge dell’attività amministrativa anche sotto l’aspetto funzionale, vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Più in generale è stato altresì precisato che il comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai al riparo dalla valutazione giurisdizionale non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale insindacabile (cfr., ad esempio, Cass. S.U. (Ordin.) 27 febbraio 2008 n. 5083; Cass. S.U. 28 marzo 2006 n. 7024)

Nel caso in esame, come detto, ciò che è mancato è stato il rispetto del procedimento amministrativo come luogo della massima acquisizione degli elementi informativi al fine del decidere, con patente violazione dell’art. 6 l. n. 241 del 1990.

Come correttamente indicato dal giudice di prime cure, la carenza di una puntuale ed indipendente istruttoria sulle ragioni tecniche che hanno determinato il cedimento strutturale e l’opposizione ingiustificata ed illegittima all’effettuazione del collaudo hanno impedito di acquisire quegli elementi conoscitivi e chiarificatori che avrebbero potuto evitare con ragionevole probabilità un contenzioso ‘al buio’.

L’odierno appellante, pertanto, rimane responsabile degli effetti patrimoniali negativi di una scelta inconsapevole, e quindi arbitraria, foriera di una danno erariale che si sarebbe potuto evitare in concreto utilizzando quel minimo di diligenza che richiede la conoscenza del contesto operativo di riferimento per assumere qualsiasi scelta gestionale.

Per quanto precede, l’appello è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti – II Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello iscritto al n. 34705 del ruolo del Registro di Segreteria, promosso da A. N. M. e, per l’effetto, conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Molise n. 178 depositata il 15.12.2008.

Condanna A. N. M. al pagamento delle spese della presente fase del giudizio (ferme restando quelle stabilite per il primo grado), computate in euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 07.05.2015.

L’ESTENSORE
Cons. Marco Smiroldo

IL PRESIDENTE
Pres. Luciano Calamaro