L’utente della strada non può rifiutarsi il prelievo del sangue, ordinato dalla P.G., per accertare il tasso alcolemico (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 18 settembre 2019, n. 38581).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: A. A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/11/2013 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Relatore Consigliere Dott. Alessandro RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. Dott. Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell’imputato che ne chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A. A. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l’accertamento ematico è stato richiesto dalla polizia giudiziaria allo specifico fine di accertare il tasso alcolemico o la presenza di tracce di assunzione di sostanze stupefacenti e dunque la sussistenza di estremi di reato a carico dell’A., con esclusione di ogni finalità diagnostico-terapeutica.

Il rifiuto, da parte dell’imputato, al predetto accertamento, di natura invasiva e incidente sulla libertà personale, non può pertanto essere considerato penalmente rilevante, costituendo anzi l’esercizio di un diritto.

3. La doglianza è manifestamente infondata.

Gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada sanzionano penalmente la condotta di chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge al solo fine di appurare il tasso alcolemico o l’eventuale presenza di tracce della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori di qualunque finalità diagnostico-terapeutica e proprio nell’ottica, della verifica della sussistenza o meno dei reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.

Da ciò si evince che non sussiste alcun diritto di rifiutare di sottoporsi a tali accertamenti, integrando anzi la relativa condotta estremi di reato.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 18 settembre 2019.