REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –
Dott. NARDIN Maura – Consigliere –
Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: A. A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/11/2013 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Relatore Consigliere Dott. Alessandro RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. Dott. Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato che ne chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A. A. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l’accertamento ematico è stato richiesto dalla polizia giudiziaria allo specifico fine di accertare il tasso alcolemico o la presenza di tracce di assunzione di sostanze stupefacenti e dunque la sussistenza di estremi di reato a carico dell’A., con esclusione di ogni finalità diagnostico-terapeutica.
Il rifiuto, da parte dell’imputato, al predetto accertamento, di natura invasiva e incidente sulla libertà personale, non può pertanto essere considerato penalmente rilevante, costituendo anzi l’esercizio di un diritto.
3. La doglianza è manifestamente infondata.
Gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada sanzionano penalmente la condotta di chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge al solo fine di appurare il tasso alcolemico o l’eventuale presenza di tracce della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori di qualunque finalità diagnostico-terapeutica e proprio nell’ottica, della verifica della sussistenza o meno dei reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.
Da ciò si evince che non sussiste alcun diritto di rifiutare di sottoporsi a tali accertamenti, integrando anzi la relativa condotta estremi di reato.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il giorno 18 settembre 2019.