Il ritardo con cui sono stati riammessi due minori, cui erroneamente era stata diagnosticata la lebbra, viola la Cedu.

È un’intera famiglia di origine albanese che lamenta i ritardi con cui sono stati riammessi a scuola i figli (7 e 11 anni all’epoca dei fatti) malgrado la diagnosi di lebbra fosse infondata.

Infatti il padre a giugno 2011 si era recato in ospedale per diversi esami medici, dai quali era scaturita detta diagnosi risultata poi errata (falso positivo). In realtà aveva il morbo di Hansen di cui è morto perché non adeguatamente curato.

Ciò nonostante i figli, subito espulsi per profilassi, non sono stati riammessi immediatamente, ma dopo 3 mesi e molte insistenze da parte dei genitori.

La CEDU ha ravvisato una violazione dell’art. 2 protocollo 1 (diritto all’istruzione): l’espulsione dei bimbi da scuola per evitare il rischio di contagio è un fine legittimo, ma i ritardi nell’istituire la commissione incaricata di vagliare la loro reintegrazione a scuola non sono proporzionati a tale fine.

Questi ritardi hanno leso il loro diritto allo studio perché gli hanno impedito di seguire, per oltre 3 mesi, i corsi scolastici (Carrella c. Italia del 9/9/14, Ali c. Regno Unito dell’11/1/11 e Varnava ed altri c. Turchia [GC] del 18/9/09). Inserito nei factsheets: Child’s rights. Si noti che un caso analogo si è verificato anche in Italia.