Niente tenuità del fatto per l’automobilista che, fermato dagli agenti e sanzionato per guida in stato di alterazione, li oltraggia alla presenza di altre persone mentre stanno compiendo il loro dovere.
La Corte di cassazione (sentenza 19010) avalla la scelta dei giudici di merito di negare al ricorrente l’applicazione dell’articolo 131-bis che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Per la Cassazione il no era giustificato dal carattere virulento delle espressioni usate all’indirizzo dei pubblici ufficiali e dalla contestuale violazione delle norme di legge, oltre che dalla personalità complessiva dell’imputato.
A far scattare la condanna per il reato di oltraggio al pubblico ufficiale (articolo 341-bis del Codice penale), era stata «l’oggettiva valenza offensiva dei beni dell’onore e del prestigio dei pubblici ufficiali , proprio mentre essi stavano procedendo ad una legittima attività di controllo a tutela della regolarità della circolazione stradale: espressioni ingiuriose che i giudici di merito hanno motivatamente apprezzato come finalizzate non tanto a incidere sul compimento dell’atto di ufficio (in via di definizione) quanto piuttosto a contestare aspramente, e con modalità disdicevoli, il doveroso operato dei pubblici ufficiali».
Il reato scatta, ricordano i giudici, quando le espressioni “incriminate” possono essere udite dai presenti.
Una potenzialità che costituisce un aggravio psicologico tale da compromettere la prestazione, disturbando l’agente mentre compie un atto del suo ufficio e gli fa avvertire l’avversità nei suoi confronti e verso la pubblica amministrazione di cui fa parte.