Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis c.p. rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si pongono in essere, non occasionalmente, atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 novembre 2017, n. 51113)

…, omissis …

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12/6/2016 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 27/11/2015, appellata anche dall’imputato C.M. , che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2, cod.pen..

2. L’imputato era accusato, in concorso con D.M.A. , di essersi introdotto, dopo aver forzato la finestra, nell’Istituto Scolastico (omissis) , di aver forzato la macchina distributrice di bevande e di essersi quindi impossessato al fine di trarne profitto della somma di Euro 28,00.

3. Il Tribunale, riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod.pen., unica effettivamente sussistente, aveva condannato il C. , applicata la diminuzione per il rito, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 103,00 di multa con la sospensione condizionale della pena.

4. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia, avv.Angelo Pugliese, svolgendo unico motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 bis cod.pen..

4.1. Il ricorrente sostiene che ai fini dell’applicazione della più severa norma incriminatrice di cui all’art. 624 bis cod.pen., preordinata alla tutela anche di esigenze della riservatezza della persona, è necessario che il luogo in cui è perpetrato il furto abbia, per sua struttura o per l’uso fatto in concreto, anche una destinazione riservata alle esplicazione delle attività proprie della persona offesa.

4.1.1. Di conseguenza non possono ritenersi compresi in tale nozione gli stabilimenti pubblici, come un edificio scolastico,che non è in alcun modo assimilabile a luogo di privata dimora.

4.1.2. La giurisprudenza citata dalla Corte catanzarese si riferiva in effetti a spogliatoi, cortili e sale di ricreazione degli stabilimenti pubblici, ossia ai siti in cui si esplicano attività personali dei soggetti privati che frequentano la scuola e non poteva adattarsi in alcun modo al corridoio dell’edificio scolastico ove si trovava il distributore di bevande scassinato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Questa Corte, nella massima espressione nomofilattica, ha recentemente affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si pongono in essere, non occasionalmente, atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076).

2.1. In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che l’espressione contenuta nell’art. 624-bis cod. pen. “in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte, a privata dimora” va riferito ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima.

2.2. In tale nozione vanno conseguentemente ricompresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell’abitazione.

2.2.1. L’ampliamento dell’ambito di applicabilità della nuova fattispecie incriminatrice anche a luoghi che non possano considerarsi abitazione in senso stretto scaturisce, da un lato, dalla necessità di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall’altro, dall’esigenza di tutelare l’individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione.

2.2.2. Deve, però, trattarsi, in sintonia con la ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto.

2.2.3. Tale interpretazione della norma è conforme ai principi enucleabili dalla giurisprudenza costituzionale in tema di privata dimora (Corte costituzionale n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008) che ha inquadrato la libertà domiciliare nel sistema delle libertà fondamentali e ha sottolineato che il problema di costituzionalità si poneva con riferimento a forme di “intrusione nel domicilio in quanto tale”, avendo la libertà di domicilio “una valenza essenzialmente negativa,concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo”.

3. La sentenza delle Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269, dopo aver premesso che la nozione di domicilio di cui all’art. 14 Cost. è più estesa di quella ricavabile dall’art. 614 cod. pen., ha affermato che, qualunque sia il rapporto tra le due disposizioni, “il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza”.

3.1. Non c’è dubbio che “il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza.

3.1.1. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente.

3.1.2. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia questo o meno presente”.

4. Assume quindi rilievo come elemento caratterizzante della nozione di privata dimora il requisito della stabilità, “perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità”.

4.1. Di conseguenza, l’interpretazione letterale e sistematica della norma delinea la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

5. Indubbiamente nei luoghi di lavoro, di studio e di svago il soggetto compie atti della vita privata; ciò però non è sufficiente per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora e che per i reati di furto in essi commessi trovi applicazione la disciplina sanzionatoria più grave prevista per il e furto in abitazione.

6. La tipologia di luoghi sopra menzionata, generalmente, è accessibile ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell’avente diritto: ad essa è quindi estraneo il carattere di riservatezza per l’esposizione alla intrusione altrui.

6.1. Pertanto la disciplina dettata dall’art. 624-bis cod. pen. è riferibile a tali luoghi soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell’abitazione, ad esempio, se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).

7. Tale assunto trova inoltre conferma nel terzo comma dell’art. 52 cod. pen. (aggiunto dall’art. 1 della legge 13/2/2006, n. 59), secondo la quale la disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

8. Se, dunque, la nozione di privata dimora comprendesse, indistintamente, tutti i luoghi in cui il soggetto svolge atti della vita privata, il terzo comma nell’art. 52 sarebbe del tutto superfluo per estendere l’applicazione della norma anche ai luoghi di svolgimento di attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

9. È evidente che il corridoio dell’istituto scolastico ove si trovava il distributore scassinato non configura un luogo di privata dimora nella nozione così illustrata, facendo difetto i requisiti sopra commentati: il luogo, anche ammesso che possa dirsi inaccessibile, da parte di terzi, senza il consenso del titolare, non è utilizzato per Io svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne e soprattutto manca una durata apprezzabile del rapporto che lega fra loro il luogo e la persona, in modo da caratterizzarlo in termini di una certa stabilità e non di mera occasionalità.

10. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.