Armi e materie esplodenti – Licenza di porto d’armi – Diniego di porto di fucile per uso sportivo – In relazione alla intercorsa riforma dal servizio militare per inidoneità a prestare servizio armato per accertate difficoltà motorie – Legittimità – Sussiste- Fattispecie.

È legittimo il provvedimento del Questore che ha negato il rilascio del porto di fucile per uso sportivo per la carenza dei requisiti soggettivi essendo emerso, nel corso della istruttoria, che il richiedente era stato riformato dal servizio militare all’esito di accertamenti che avevano attestato l’inidoneità dello stesso a prestare il servizio militare armato (nella specie, per tetraparesi flaccida da polinevrite, patologia i cui sintomi si manifestano in una progressiva diminuzione agli arti inferiori, oltre ad una difficoltà motoria e fini tremori agli arti superiori).

La sussistenza di una totale ed incondizionata idoneità fisica e psichica è, invero, condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo in questione, rendondesi rigorosamente necessario ai fini della tutela della pubblica incolumità, che le armi siano maneggiate da soggetti che ne possano garantire l’uso corretto e non pericoloso.

Né possono aver decisivo valore in senso contrario le certificazioni sanitarie depositate in giudizio dall’interessato, in quanto esse comunque confermano l’esistenza di una patologia motoria degli arti (ipotonia ed ipotrofia) sebbene di entità più lieve rispetto a quella esistente al momento del congedo dal servizio militare.