(Tribunale di Udine – Sezione penale – Sentenza 7 marzo 2017, n. 235)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mauro Qualizza, all’udienza del 1 febbraio 2017 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento a carico di:Cl.Ru., nato (…) ivi residente – con notifica degli atti mediante consegna al difensore d’ufficio ex artt. 169 c.p.p. libero assente IMPUTATO:
A) del delitto p. e p. dall’art. 641 c.p. perché, dissimulando il proprio stato di insolvenza contraeva con Pa.Ma. titolare dell’Hotel “Al.” di Lignano Sabbiadoro l’obbligazione di pernottare presso l’albergo per alcuni giorni con il proposito di non adempiervi.
In particolare, forniva le false generalità di Mi.St., residente a Tricesimo, del quale esibiva anche la patente di guida, forniva i propri recapiti telefonici, assicurava la Pa. che il padre stava per raggiungerlo e pernottava per tredici giorni dal 9.6.2014 al 22.06.2014, consumando anche alcune bevande, e si allontanava senza pagare il conto ammontante a 1.122,50 Euro.
B) del detto p. e p. dall’art. 494, 61 n 2 c.p., perché al fine di commettere il delitto di cui al capo A) e di procurare a sè un ingiusto profitto, induceva in errore PA.Ma., sostituendo illegittimamente la propria persona a quella di Mi.St., del quale forniva le generalità alla Pa.;
C) del delitto p. e p. art. 624, 61 n 11 c.p. perché al fine di traine profitto si impossessava di 30,00 Euro e della patente di guida di Mi.St. sottraendoli allo stesso che li custodiva nel portafoglio all’interno della stanza che occupavano in un appartamento a Lignano Sabbiadoro.
Con l’aggravante di avere commesso il fatto con abuso di relazioni di coabitazione.
Con l’intervento del pubblico ministero dott.ssa Ma.Ga. (con delega) e del difensore d’ufficio avv.to Fr.Fa. del foro di Udine – sostituito ex art. 102 cpp dall’avv.to Lu.Um. del foro di Udine.
In fatto e in diritto
Tratto a giudizio per rispondere delle imputazioni in epigrafe circostanziate con decreto di citazione di data 6 agosto 2015, Cl.Ru., in atti generalizzato, non compariva al processo.
All’udienza del 16 marzo 2016, in assenza di questioni preliminari, erano ammesse tutte le prove richieste, mentre il 13 aprile 2016 si procedeva all’esame del sovrintendente della Polizia di Stato Ma.Ca., in forza alla Questura di Udine. Il 6 maggio 2016 era la volta di Ma.Pa., titolare dell’hotel Al. di Ugnano Sabbiadoro. Il 6 giugno 2016 era sentito il sovrintendente Se.Za., mentre il 15 luglio 2016 il dibattimento era differito per l’omessa citazione dei testi. Il 23 settembre 2016 deponeva l’assistente capo Gi.Do., anch’egli in forza alla Questura di Udine.
Il 9 dicembre 2016, dopo un rinvio dovuto alla sua mancata comparizione (21.10.2016), si assumeva la deposizione di St.Mi., il quale, peraltro, manifestava la volontà di rimettere la querela sporta nei confronti di Cl.Ru. il 24 giugno 2014. Il pubblico ministero e il difensore formulavano e illustravano le rispettive conclusioni il 1 febbraio 2017, udienza nella quale il tribunale, dichiarato chiuso il dibattimento, procedeva alla deliberazione della sentenza e pronunziava la sua decisione come da dispositivo integralmente riprodotto in calce.
Le prove acquisite al processo confermano la penale responsabilità dell’imputato.
In relazione al capo sub C), tuttavia, la sentenza sarà d’improcedibilità per intervenuta remissione di querela.
Il giorno 9 giugno 2014, infatti, un giovane si presentò presso l’hotel Al. di Ugnano Sabbiadoro, gestito da Ma.Pa., e domandò la disponibilità d’una stanza per alcune notti. Egli esibì una patente di guida intestata a St.Mi., nato (…), e confermò tali generalità compilando un apposito modulo.
La querelante, dal canto suo, ebbe qualche dubbio che la persona che aveva di fronte fosse effettivamente quella effigiata sul documento, se non altro perché sembrava più anziana, ma si astenne da ulteriori verifiche per i modi garbati del cliente, che sembravano confermarne l’assoluta serietà. Tant’è che lo straniero pernottò sino al 21 giugno 2014, quando si allontanò dall’albergo senza preavviso e senza pagare il conto, che ormai ammontava a 1.122,50 Euro. Da qui la querela, sporta il 23 giugno 2014.
Convocata presso la stazione c.c. di Lignano Sabbiadoro per una individuazione fotografica, Ma.Pa. non ebbe difficoltà a riconoscere nell’odierno imputato Cl.Ru. il giovane in questione.
Il vero St.Mi., infatti, aveva denunziato il furto della propria patente di guida e ne aveva indicato l’autore proprio in Cl.Ru., con il quale aveva condiviso un appartamento fino a qualche settimana prima, quando entrambi lavoravano in una pizzeria di Lignano Sabbiadoro (lavoro dal quale il prevenuto si era stato licenziato proprio il 9 giugno 2014).
L’imputato si era dunque presentato in albergo spendendo falsamente le generalità di St.Mi., cui aveva sottratto la patente di guida poi esibita per confermare tale identità.
Nei fatti così ricostruiti, ad avviso del tribunale, comprovato è anzitutto il reato sub A) di rubrica, del quale sussistono tutti gli elementi costitutivi: dalla dissimulazione dello stato d’insolvenza, evidente ove si consideri che Cl.Ru. era senza alcuna occupazione e non disponeva, quindi, del denaro necessario a pagare i numerosi pernottamenti (Cass. sez. II, 14.7.2003, Candido: in tema di insolvenza fraudolenta, ex articolo 641 del codice penale, anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, quando tale stato non sia manifestato all’altra parte contraente ed il silenzio su di esso sia legato al preordinato proposito di non adempiere, cioè, quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l’intenzione di non far fronte all’obbligo o agli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale); all’assunzione della valida obbligazione; al definitivo inadempimento della stessa. E ciò, sin dall’instaurazione del rapporto, con la chiara volontà consapevole che l’impegno mai sarebbe stato onorato, visto che l’imputato fece il possibile per rendersi irrintracciabile appunto esibendo documenti ad altri intestati.
Comprovato è anche il delitto sub B), posto che Cl.Ru. trasse in inganno l’albergatrice appunto dichiarando le false generalità, e ciò all’evidente fine di commettere impunemente il reato sub A).
Il vincolo di connessione esistente tra le due fattispecie rende configurabile l’aggravante di cui all’articolo 61, numero 2), del codice penale, almeno alla luce dell’orientamento secondo cui il fine specifico previsto dall’articolo 494 del codice penale non si identifica con quello contemplato dalla circostanza de qua loquitur, giacché il primo, nella sua genericità, prescinde dalla coordinazione finalistica dell’azione delittuosa individuata dalla norma stessa con altre ipotesi di reato, mentre la seconda esige proprio la connessione teleologica con altra fattispecie (Cass. sez. I, 4.6.1973, Be.).
Quanto al reato sub C), pacificamente commesso da Cl.Ru. durante la coabitazione, la sentenza sarà d’improcedibilità, avendo St.Mi. rimesso la querela sporta in data 24 giugno 2014.
Affermata, così, la penale responsabilità dell’imputato limitatamente ai reati sub capi A) e B) di rubrica, quanto alla pena, essi sono unificabili nel vincolo della continuazione giacché commessi nel medesimo contesto. Più grave è il delitto di cui all’articolo 641 del codice penale, punito con pena detentiva più elevata nel massimo. La rilevanza del danno subito dal soggetto passivo non consente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e fa ritenere equa la pena di mesi quattro di reclusione, che deve essere aumentata alla pena finale di mesi cinque di reclusione per la ritenuta continuazione con il delitto sub B).
Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’articolo 535 del codice di procedura penale.
L’incensuratezza di Cl.Ru. giustifica il riconoscimento dei benefici della pena sospesa e della non menzione.
P.Q.M.
Il tribunale di Udine, in composizione monocratica, visti e applicati gli articoli 533 e 535 c.p.p.dichiara l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e B) di rubrica e, unificati i fatti nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi cinque di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Letti gli articoli 163 e 175 c.p. accorda all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna alle condizioni di legge.
Letto l’articolo 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato sub C) di rubrica per intervenuta remissione di querela. Spese come per legge.
Motivazione riservata nel termine di giorni 90 ai sensi dell’articolo 544, comma terzo, c.p.p.
Così deciso in Udine l’1 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2017.