Gli artt. 6, 12 e 13 Direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una tassa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposta alla persona fisica o giuridica che utilizza un pilone e/o un impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile, in quanto titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile.
Principi già codificati nelle EU:C:2015:649, 617 (nel quotidiano e nella rassegna – in calce alla n.611- del 18/9/15) e 2014:649.
Si noti che il 14/1/16 la CGUE deciderà il C-395/14 sull’onere di chiedere un’autorizzazione alle autorità interne per le tariffe sul c.d. ultimo miglio.