Danneggiare il cancello è reato aggravato (Corte di Cassazione penale, Sezione Seconda, sentenza 10 novembre 2017 n. 51438).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Sentenza 10 novembre 2017, n. 51438

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente –

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere –

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere –

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO;

nei confronti di:

C.L., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 150/2016 GIUDICE DI PACE di SALERNO, del 01/08/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

preso atto che nessuno è comparso per l’imputato, e rilevata la regolarità degli avvisi di rito.

Svolgimento del processo

Il P.G. distrettuale ricorre contro la sentenza con la quale il Giudice di pace di Salerno ha assolto C.L., in atti generalizzato, dal reato di cui all’art. 635 c.p. ascrittogli perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, denunciando violazione di legge, per non essere il reato depenalizzato, in virtù della contestazione in fatto dell’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede.

All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come riportato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Il collegio è consapevole dell’esistenza in subiecta materia di orientamenti contrastanti:

– nel senso dell’esclusione dell’esposizione alla pubblica fede della porta d’ingresso di un esercizio commerciale, Sez. 5, n. 46187 del 13.10.2004, Rv. 231168 e Sez. 2, n. 44331 del 12.11.2010, Rv. 249181; della porta d’ingresso di un’abitazione, Sez. 2, n. 44953 dell’11.10.2016, Rv. 268318; della porta d’ingresso di un locale pubblico, Sez. 2, n. 26857 del 17.2.2017, Rv. 270660; della vetrina di un bar, ma alla presenza del titolare, Sez. 2, n. 37889 del 22.9.2010, Rv. 248875;

– nel senso dell’esposizione alla pubblica fede della serranda, della vetrina e della mostra di un locale, Sez. 1, n. 8088 del 23.5.1986, Rv. 173534; della vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, Sez. 2, n. 23282 del 17.3.2015, Rv. 263626.

1.1. Ritiene il collegio di condividere il primo orientamento, senz’altro dominante, e riespresso più di recente, e cioè che non possa ritenersi che la porta d’ingresso dell’abitazione o di locali e/o di esercizi commerciali sia, per sua vocazione, esposta alla pubblica fede (ritenendo il contrario, il fatto conserverebbe la sua rilevanza penale).

1.1.1. Deve, in proposito, premettersi che il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poichè l’ambito di applicazione dell’aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell’art. 625 c.p., n. 7 e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato (Sez. 2, n. 23550 del 12/05/2009).

1.1.2. Ciò premesso, deve convenirsi con la dottrina che l’esposizione di una res alla pubblica fede comporta che essa si trovi “fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto”, per necessità, consuetudine o destinazione naturale: la ratio della previsione risiede, quindi, come precisato acutamente da altra dottrina, nella “minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose”.

Ne consegue che la predetta condizione non può mai ricorrere in riferimento alla porta d’accesso ad una privata abitazione oppure ad un locale o ad un esercizio commerciale, all’interno dei quali è ragionevole presumere sia presente il proprietario, in relazione alla quale, quindi, l’aggravamento di pena comportato dalla circostanza de qua o la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento, al contrario assente in difetto della sua configurabilità sarebbero privi di giustificazione.

1.1.3. Nel caso in esame, tuttavia, il bene danneggiato è il cancello di accesso ad un box/garage, che – sulla base delle considerazioni che precedono – ben può ritenersi per sua natura esposto alla pubblica fede, non essendo ipotizzabile la costante presenza all’interno del proprietario.

1.1.4. In virtù di tali considerazioni, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di pace di Salerno, il fatto accertato, avente ad oggetto una res esposta alla pubblica fede, conserva rilevanza penale.

2. In accoglimento del ricorso del PG, va, quindi, annullata la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Salerno per nuovo giudizio, che andrà condotto uniformandosi al seguente principio di diritto:”Integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635 c.p., comma 2, n. 1, in relazione all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7 (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto. “.

 P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Salerno.